Aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% - regole specifiche per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici – termini più lunghi per regolarizzare gli errori
Il decreto di ferragosto (decreto Legge N. 138/2011 del 13 agosto – convertito nella L. 148 del 14 settembre 2011) ha innalzato l’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21% (si veda a tale riguardo la nostra circolare n° 34/2011). L’aumento dell’aliquota ordinaria IVA è entrato in vigore il 17 settembre 2011, pertanto esso si applica alle operazioni effettuate a decorrere da tale data. Con questa circolare Vi inforniamo riguardo ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
La circolare dell’Agenzia n° 45/E del 12 ottobre 2011 fornisce varie precisazioni, in particolare riguardo alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici. Inoltre sono stati ampliati i termini entro i quali è ammessa la regolarizzazione gratuita nei casi di errata fatturazione o annotazione dei corrispettivi.
- Operazioni nei confronti degli enti pubblici
Ricordiamo con riferimento alle cessioni/prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici, che l’attuale normativa prevede solo il differimento dell’esigibilità dell’Iva (cioè il momento in cui l’Iva deve essere liquidata) al momento dell’incasso del corrispettivo, mentre rimane invariato il momento di effettuazione dell’operazione. In considerazione del fatto che la fattura deve comunque essere emessa quando l’operazione si considera effettuata, ciò significa che per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato, delle Regioni, dei Comuni o degli altri enti pubblici ai fini dell’applicazione della nuova iva ordinaria del 21% diventa rilevante la data di annotazione nel relativo registro prima o dopo la data del 17 settembre. Per le operazioni annottate fino al 16 settembre resta valida l’aliquota del 20%, per quelle annotate dal 17 settembre in poi si applica la nuova aliquota del 21%.
Come però specificato nella nostra circolare n° 34, la legge di conversione contiene una regola particolare, il cui significato non era molto chiaro nemmeno agli esperti e che il legislatore ha evidentemente ripreso (per errore) dal precedente innalzamento dell’IVA risalente al 1997.
Con la circolare 45/E del 12 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha commentato la norma relativa all’aumento dell’aliquota IVA, inizialmente sostenendo che questa norma in effetti non ha senso per come è stata scritta. In conclusione l’Agenzia è però arrivata alla seguente conclusione:
L’innalzamento dell’aliquota IVA dal 20% al 21% viene applicata nei confronti di enti pubblici anche nel caso di operazioni effettuate antecedentemente al 17 settembre 2011 ma per le quali la fattura sia stata emessa successivamente al 16 settembre.
Conseguenze
Questa interpretazione rappresenta una complicazione del tutto insensata ed il carico burocratico che ne consegue non è da sottovalutare.
Nella pratica ciò ha delle conseguenze solo per le fatture differite, per le quali nel caso in cui ci fosse un DDT con data e consegna della merce entro il 16 settembre, finora si presumeva di dovere comunque applicare l’aliquota IVA del 20%.
Per fatture riepilogative emesse nei confronti di privati e imprese private per il mese di settembre 2011 infatti, per le consegne entro il 16 dello stesso mese, vale ancora l’aliquota del 20% , mentre per le consegne avvenute dal 17 settembre in poi si applica l’aliquota del 21%.
Secondo l’Agenzia delle Entrate questa regola non viene però applicata per forniture nei confronti degli enti pubblici. Ciò significa che per le consegne effettuate nei confronti di enti pubblici fino al 16 settembre ma fatturate con data successiva la fattura sconta l’IVA del 21%. Per le fatture riepilogative per il mese di settembre 2011 nei confronti di enti pubblici, si deve quindi applicare sempre e per tutte le consegne l’IVA del 21%
- Termini più lunghi per la regolarizzazione degli errori
Secondo il primo comunicato del 16 settembre 2011, l’amministrazione finanziaria aveva stabilito che non sarebbero state applicate sanzioni per le errate fatturazioni nel mese di settembre 2011 o per il terzo trimestre 2011 sempre che l’importo mancante corrispondente all’1% fosse stato regolarizzato con il versamento della liquidazione IVA in data 17 ottobre per i mensili (16 ottobre cadeva di domenica) o 16 novembre per i trimestrali.
Con la circolare 45/E del 12 ottobre 2011 anche a seguito dei problemi tecnici riscontrati per l’applicazione della nuova aliquota IVA, è stato previsto un termine più ampio per la regolarizzazione degli errori:
- Per i contribuenti mensili la regolarizzazione è stata prolungata al 27 dicembre 2011 (termine per il versamento dell’acconto IVA), con riferimento alle fatture emesse fino alla fine di novembre 2011, e al 16 marzo 2012 (termine per la liquidazione annuale) per le fatture emesse nel mese di dicembre 2011
- Per i contribuenti trimestrali la regolarizzazione è stata prolungata al 27 dicembre 2011 (termine per il versamento dell’acconto IVA) per le fatture emesse fino alla fine di settembre 2011, e al 16 marzo 2012 (termine per la liquidazione annuale) per le fatture emesse nel quarto trimestre 2011.
I pagamenti devono quindi essere effettuati con il termine di pagamento della liquidazione periodica in cui l’IVA è esigibile: se effettuati in conformità con le scadenze indicate non si applicano sanzioni amministrative. In ogni caso sono dovuti gli interessi per tardivo pagamento.
Riassumendo: ai destinatari della manovra è concessa una proroga dei termini entro la quale regolarizzare l’errata fatturazione sempre che vengano rispettati i termini sopra esposti.
L’acquirente/committente che è tenuto alla regolarizzazione delle fatture ricevute entro 30 giorni dalla registrazione, nell’ipotesi in cui non abbia ricevuto la fattura integrativa, può effettuare la regolarizzazione oltre tale termine ma in ogni caso entro il 30 aprile 2012.
Siamo a sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-39 - Iva 21% enti pubblici