Aumento dell’interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio 2012

Aumento dell’interesse legale al 2,5% dal 1° gennaio  2012

Il DM 12.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15.12.2011 stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali è fissata al 2,5% (due virgola cinque per cento) in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011 il tasso era pari all’1,5%. La modifica produce effetti immediati sui rapporti legali, commerciali, fiscali e previdenziali.

 

  1. Regolazione dei rapporti fra debitori e creditori

Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale del 2,5% in ragione d’anno è applicato, con decorrenza dall'1.1.2012, ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti. Questo vale, per esempio, anche per gli interessi che maturano sulla cauzione che il conduttore presta al locatore.

 

  1. Determinazione dell'usufrutto vitalizio

Il tasso di interesse legale influisce anche sulla determinazione dell'usufrutto vitalizio. Lo stesso, infatti, è così calcolato in ragione dell’età dell’usufruttuario:

valore usufrutto vitalizio = valore proprietà x tasso legale x coefficiente.

Per effetto della modifica del saggio di interesse legale, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre è stata pubblicata anche la nuova tabella dei coefficienti, applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012. La tabella viene allegata alla presente circolare.

Esempio: età dell'usufruttuario 60 anni cui corrisponde un coefficiente di 24, moltiplicato per il tasso di interesse legale 2,5% = 60 % valore dell’usufrutto; il valore della nuda proprietà è 40 %.

  1. Effetti fiscali

L’aumento del tasso di interesse ha effetti sul c.d. ravvedimento operoso, utilizzabile nel caso di omesso, ritardato, insufficiente pagamento di imposte, per il quale il tasso di interesse applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2012 è del 2,5%. Se ad esempio il 16 dicembre 2011, l’IVA è stata versata in misura insufficiente e ora viene effettuato il versamento integrativo, gli interessi devono essere calcolati nella misura dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011 e nella misura del 2,5% dal 1° gennaio 2012.

Per quanto agli interessi relativi al pagamento rateale dell’atto di accertamento con adesione, come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 21 luglio 2011, la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo il tasso costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Invece le rate relative agli atti di accertamento con adesione sottoscritti successivamente al 1° gennaio 2012, vengono calcolate in base al nuovo tasso del 2,5 %.

L’aumento del tasso di interesse legale non ha effetto sul pagamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, per la quale è già previsto il tasso di interesse del 3%.

Nell’ambito delle imposte dirette vale la regola che se non è diversamente disposto per iscritto, gli interessi maturati sui finanziamenti si computano al saggio legale. La regola vale sia per i redditi di capitale (articolo 45 del TUIR) che per il reddito d’impresa (articolo 89, comma 5 del TUIR).

Per applicare un saggio di interesse diverso è necessario un accordo con data certa (Raccomandata in plicco aperto, mail trasmessa con PEC). Senza alcun accordo in deroga, dal 1° gennaio 2012 si applica l’interesse legale del 2,5 %.

 

  1. Effetti sui contributi sociali:

L’incremento al 2,5% dell’interesse legale ha effetto anche sulle sanzioni amministrative per ritardati o omessi versamenti di contributi sociali, visto che in questo ambito la sanzione normalmente applicabile può essere ridotta e applicata in base alla misura dell’interesse legale del 2,5%, nel caso di rilevanti oggettive incertezze nell’obbligo contributivo, nel caso di fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria e, per aziende in situazioni di crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-02-09.01.12 Interessi Legali

scarica qui l'allegato C-02 Allegato A