“Black list” per l’esercizio 2015 – comunicazione annuale da presentare insieme all’elenco clienti/fornitori
Come noto il Decreto “Semplificazioni” (D.lgs. 175/2014 entrato in vigore il 13 dicembre 2014) ha disposto retroattivamente per l’anno 2014 l’obbligo di presentare la comunicazione “black list” soltanto al superamento dell’importo complessivo annuale di operazioni con paesi con fiscalità privilegiata di Euro 10.000; inoltre le comunicazioni mensili e trimestrali sono state sostituite da una comunicazione annuale. La circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la soglia complessiva dei 10.000 Euro comprende tutte le cessioni e acquisti di beni come anche tutti i servizi resi e ricevuti durante l’anno. Al contrario di quanto sostenuto inizialmente dalla stampa specializzata, la soglia dei 10.000 Euro non si riferisce ai singoli clienti e fornitori. Al superamento della suddetta soglia devono essere comunicati anche gli importi inferiori a Euro 500. Un comunicato stampa del 19 dicembre 2014 ha previsto la facoltà di presentare per i mesi di novembre e dicembre 2014 e per il IV trimestre 2014 le singole comunicazioni secondo la vecchia normativa in modo da evitare la comunicazione annuale.
Viceversa chi non ha presentato per l’anno 2014 tutte le comunicazioni dovute al superamento della soglia dei 10.000 Euro dovrà presentare la comunicazione annuale includendo anche le operazioni di importo inferiore a Euro 500, che in precedenza erano escluse dall’obbligo di comunicazione.
In basse alla precedente normativa la comunicazione “black list” poteva essere presentata con cadenza trimestrale se negli ultimi 4 trimestri per ciascuna categoria di operazioni attive e passive (beni o servizi) non era stato superato il limite trimestrale di Euro 50.000, in tutti gli altri casi la comunicazione doveva essere presentata con cadenza mensile.
L’art. 21del D.lgs. 174/2014 ha introdotto due novità in materia:
- Mentre in passato dovevano essere comunicate soltanto le operazioni attive e passive superiori a Euro 500, la nuova normativa prevede la comunicazione di tutte le operazioni se è oltrepassata la soglia complessiva annuale di Euro 10.000.
- Le comunicazioni mensili e trimestrali sono state sostituite da una comunicazione annuale.
Quindi chi, alla luce delle novità illustrate, intende presentare una comunicazione annuale per l’anno 2014, perché non ha presentato la comunicazione per i mesi di novembre e/o dicembre o per il IV trimestre 2014 o perché intende sostituire o rettificare le comunicazioni presentate durante l’anno 2014 deve presentare la comunicazione annuale entro il 10 aprile 2015 (soggetti passivi con liquidazioni IVA mensile) o entro il 20 aprile 2015 (soggetti passivi con liquidazioni IVA trimestrale) insieme agli elenchi clienti fornitori (vedi ns. circolare n. 20).
I presupposti soggettivi sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti e se avete dei dubbi vi rimandiamo alle nostre precedenti circolari in materia. Per quanto riguarda i paesi c.d. “black list” nell’anno 2014 è fuoriuscito San Marino. Attenzione: nonostante la recente sottoscrizione degli accordi per lo scambio di informazioni con la Svizzera, le operazioni con società residenti in Svizzera devono essere comunicate per tutto l’anno 2014, nel caso le stesse imprese siano esentate dalle imposte comunali e cantonali, come nel caso delle società holding. La cancellazione della Svizzera dall’elenco dei c.d. paesi “black list” diverrà operativa soltanto a partire dall’anno 2017.
Se volte incaricarci con la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione annuale vi invitiamo a trasmetterci la documentazione al più presto possibile.
Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-21-31.03.2015 Comunicazione Black List