Bonus energia anche nel 2° trimestre 2023

Un po’ a sorpresa è arrivata la proroga dell’agevolazione: con il D.L. 34/2023, entrato in vigore il 31 marzo, il Governo ha prorogato le agevolazioni per gas ed energia anche al 2° trimestre 2023, peraltro con alcune rilevanti riduzioni. Di seguito i dettagli.

Bonus imprese energivore 2° trimestre 2023

Detta agevolazione viene prorogata riducendo la misura al 20% per la parte energetica della bolletta. Presupposto per fruire del bonus è un ’aumento dei costi per l’energia nel 1° trimestre 2023 di più del 30% rispetto al 1° trimestre 2019.

Bonus imprese gasivore 2° trimestre 2023

Anche per queste imprese il bonus viene prorogato ma anche ridotto al 20% dei costi per il gas: presupposto per fruire del bonus è un ’aumento dei costi per il gas nel 1° trimestre 2023 di più del 30% rispetto al 1° trimestre 2019. Precisiamo che come in passato nel calcolo dell’aumento di almeno il 30% del costo del gas non rilevano tanto gli aumenti per la singola impresa: contano invece gli aumenti del prezzo sul mercato infragiornaliero “MI-GAS” forniti dal GME.

Bonus imprese non gasivore 2° trimestre 2023

Anche per le imprese non gasivore è prorogato il bonus, ma in misura del 20% dei costi sostenuti, con gli stessi presupposti di cui sopra per le imprese gasivore.

Bonus imprese non energivore 2° trimestre 2023

Infine, anche le imprese non energivore con potenza disponibile di almeno 4,5 kW fruiranno di una proroga ma con riduzione del bonus al 10%. Presupposti invariati e come sopra.

Comunicazione da parte dei fornitori di energia e/o gas

Le imprese non energivore o gasivore possono sempre richiedere ai propri fornitori – che sono obbligati a fornirlo – un riepilogo degli aumenti dei costi e del bonus eventualmente spettante.

Utilizzo in compensazione del bonus

Per l’utilizzo dei suddetti crediti di imposta valgono le regole adottate finora:

a)  Il bonus va utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, ed in base alle norme attuali entro il 31 dicembre 2023. I codici tributo ad oggi non sono ancora noti, ve li comunicheremo non appena pubblicati.

b) Il bonus non è tassato ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP e non rileva ai fini dei limiti alla detrazione di spese generali e interessi passivi.

c) Il bonus è cumulabile con altri aiuti, a condizione che in totale questi, tenendo conto anche del vantaggio fiscale derivante dall’esenzione dalla tassazione, non superi il costo sostenuto.

Nella compensazione non si applicano i limiti di due mln di Euro annui o di 250.000 Euro, e non altresì è richiesto alcun visto di conformità.

Aliquota IVA del 5% sulle forniture di gas

L'aliquota IVA ridotta del 5% sulla fornitura di gas naturale è stata prorogata anche al 2° trimestre 2023. L’aliquota IVA ridotta del 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica nell’ambito dei cosiddetti contratti servizio energia, a condizione che questa sia prodotta con gas naturale.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider