Con ns. precedenti circolari vi abbiamo giá informati sulle possibilità, per le imprese non-energivore e non-gasivore, di richiedere un credito di imposta per il 2° e 3° trimestre 2022 legato agli aumenti del prezzo dell’energia elettrica e/o del gas rispetto al 2019. Di seguito una breve panoramica delle relative disposizioni.
Credito di imposta per il consumo di energia elettrica
Presupposti: dotazione di contatore con potenza disponibile di almeno 16,5 kW e aumento della sola componente energia della bolletta di almeno il 30%
- nel confronto 1° trimestre 2019/1° trimestre 2022 per il bonus del 2° trimestre 2022, e
- nel confronto 2° trimestre 2019/2° trimestre 2022 per il bonus del 3° trimestre 2022.
Importo del bonus: il credito di imposta è pari al 15% della somma dei costi dell’energia del 2° trimestre ovvero del 3° trimestre 2022.
Credito di imposta per il consumo di gas
Presupposto: aumento del prezzo medio del gas (MI-GAS, stabilito dal GME) di almeno il 30%
- nel confronto 1° trimestre 2019/1° trimestre 2022 per il bonus del 2° trimestre 2022, e
- nel confronto 2° trimestre 2019/2° trimestre 2022 per il bonus del 3° trimestre 2022.
Importo del bonus: il credito di imposta è pari al 25% della somma dei costi del gas del 2° trimestre ovvero del 3° trimestre 2022.
Il calcolo dell’aumento dei prezzi di gas e/o energia elettrica dal 2019 al 2022, al netto di costi accessori, oneri di sistema, accise, sovrimposte e quant’altro non è impresa facile per un normale utente/cliente. Per tale motivo i fornitori di energia e gas sono stati coinvolti e obbligati a fornire ai propri clienti che ne facessero richiesta il calcolo di tale aumento, a condizione che il fornitore sia rimasto lo stesso. Nel frattempo anche l’ARERA ha emanato proprie istruzioni per effettuare i suddetti calcoli. I fornitori sono tenuti a fornire entro la data odierna il calcolo se la richiesta del cliente perviene entro oggi. Nel caso la richiesta venga elaborata nei prossimi giorni non ci dovrebbero essere conseguenze negative per l’utente/cliente, che in teoria potrebbe anche essere in grado di elaborare il conteggio in proprio.
Dalle prime esperienze di calcolo l’aumento dei prezzi di gas e/o energia non è soltanto del 30% ma di molto superiore per cui il presupposto principale per richiedere il bonus è dato. Il vantaggio di farsi fare il calcolo dal fornitore è che quest’ultimo è in grado anche di calcolare l’importo del bonus del 15% o 25%.
Consigliamo di inoltrare quanto prima la richiesta al fornitore e di inviare richieste separate per il 2° ed il 3° trimestre, in modo da ottenere al più presto il conteggio del bonus per il 2° trimestre per potere fruire del credito di imposta.
Come giá comunicato, il bonus deve essere fruito entro il 31 dicembre 2022, a pena di perdita del beneficio. Per il bonus energia elettrica del 2° trimestre 2022 il codice tributo per la compensazione è il 6963 mentre per il bonus del gas il codice è il 6964. Per entrambi non è ancora stato pubblicato il codice tributo per il bonus del terzo trimestre 2022.
Alleghiamo alla presente circolare per la richiesta al proprio fornitore di energia elettrica o gas in italiano ed in tedesco.
Ricordiamo che i suddetti bonus non sono tassati ai fini delle imposte dirette e non rilevano ai fini del conteggio del limite dei contributi “de-minimis”
Nel caso abbiate cambiato il fornitore nel periodo rilevante ai fini del calcolo vi possiamo eventualmente assistere nel calcolo del bonus spettante.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider