Di seguito, pro-memoria, un breve riepilogo relativo ai crediti di imposta spettanti su investimenti in vista della prossima scadenza del 30 novembre 2023.
a) Investimenti ordinari – regime transitorio per il bonus del 6%
Come noto, il bonus del 6% (in precedenza del 10%) su investimenti in beni materiali fino ad un importo massimo di 2 mln di Euro, con la condizione dell’aliquota minima di ammortamento del 6,5%, è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 2023. Resta però in vigore una norma transitoria: per ordini impegnativi effettuati entro il 31 dicembre 2022 con pagamento di un acconto del 20%, si potrà sfruttare il bonus del 6% per le forniture effettuate entro il prossimo 30 novembre 2023 (scadenza originariamente prevista al 30 giugno 2022 e poi prorogata). È quindi necessario documentare la fornitura del bene/dei beni entro la suddetta data: una messa in funzione non è necessaria ai fini della fruizione del credito di imposta.
b) Investimenti in beni Industria 4.0 con credito di imposta al 40%
Ricordiamo che la Legge Finanziaria 2022 aveva ridotto le agevolazioni “Industria 4.0” per gli anni di imposta 2023, 2024 e 2025 come segue:
- 20% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 5% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro.
Importante: per gli anni 2023 – 2025, diversamente che in passato, il limite dei 20 mln di Euro per gli investimenti non vale per anno ma bensì unitariamente e cumulativamente per l’intero triennio. Quindi chi dovesse investire 20 mln già nel 2023 negli anni seguenti non avrá più alcun diritto al bonus.
Anche in questo caso e per quest’anno vale la regola transitoria che con un ordine impegnativo effettuato entro lo scorso 31 dicembre 2022 con versamento di un acconto di almeno il 20%, il “vecchio” bonus potrá essere fruito nel 2023 se la consegna e messa in funzione del bene avverrà entro il prossimo 30 novembre 2023 (scadenza originariamente prevista al 30 giugno 2022 e poi prorogata). Quindi, rispettando le condizioni di cui sopra, per gli investimenti effettuati con consegna entro il 30 novembre 2023, spetteranno le agevolazioni nella seguente misura:
- 40% per investimenti fino a 2,5 mln di Euro;
- 20% per investimenti da 2,5 e fino a 10 mln di Euro;
- 10% per investimenti da 10 e fino a 20 mln di Euro;
- nessun bonus per la parte eccedente i 20 mln di Euro.
Vale sempre la norma che prevede per gli investimenti Industria 4.0 di importo superiore ai 300.000 Euro l’obbligo di fare redigere una perizia giurata di un tecnico, riguardante anche l’interconnessione al sistema informatico. Per la prova della data certa sono ammesse una firma digitale, una autentica di un notaio o l’invio tramite PEC. Per gli investimenti al di sotto della suddetta soglia è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante sulle caratteristiche tecniche del bene ai sensi di “industria 4.0”
E anche in questocaso vale il principio che l’interconnessione potrá avvenire in un periodo successivo a quello della fornitura e messa in funzione: il credito di imposta del 40% spetterà a partire da tale periodo di imposta di messa in rete.
Attenzione: se la messa in funzione avviene nel 2023 mentre l’interconnessione avviene in un periodo successivo, saranno necessarie due perizie distinte (si veda la Circolare Agenzia Entrate 4/ del 30 marzo 2017), una per il 2023 con la quale si confermano le caratteristiche tecniche del bene e la messa in funzione, e una seconda per l’anno della messa in rete con la quale si conferma l’interconnessione con il sistema informatico dell’azienda. Nel caso mancasse la prima perizia sulle caratteristiche tecniche „Industria 4.0“ del bene, si rischia di vedersi riconoscere soltanto le agevolazioni ridotte valide per il triennio 2023 – 2025.
Ricordiamo infine l’obbligo di indicare nelle fatture e nei relativi ddt dei ben/investimenti aventi diritto al bonus, i riferimenti alla norma ed all’agevolazione. A nostro parere è sufficiente una indicazione del seguente tenore: “investimento agevolato ai sensi dell’art. 1, commi 1054 – 1058-ter, legge 178/2020, e successive modifiche legge 234/2021, art. 1, comma 44”.
c) Proroga bonus investimenti beni immateriali industria 4.0
Resta in vigore anche il bonus per gli investimenti in beni immateriali nell’ambito di Industria 4.0 fino al 31 dicembre 2025 (sempre con la possibilità di prolungamento al 30 giugno 2026). L’importo max. dell’investimento agevolabile è di un mln di Euro, con un credito di imposta del 20% fino a fine 2023, e poi successivamente al 15% nel 2024 e al 10% nel 2025. Per ordini effettuai entro il 31 dicembre 2022 con pagamento dell’acconto del 20% e successiva consegna entro il 31 dicembre 2023 (scadenza prorogata dal 30 giugno 2023) si può fruire ancora del bonus del 50%.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Distinti saluti
Josef Vieider