L’agevolazione é stata prevista già l’anno scorso in maggio con il decreto 50/2017 ed ampliata von il decreto 148/2017 in autunno. Soltanto ora però, con il DPCM n° 90/2018 del 24 luglio 2018, sono state emanate le disposizioni attuative per potere finalmente beneficiare dell’agevolazione. La stessa prevedeva un bonus fiscale, compensabile nel mod. F24 fino al 75%/90% della spesa incrementale in pubblicitá (sui media come quotidiani, riviste, televisione radio) con riferimento all’anno precedente.
Con la pubblicazione del DPCM 90/2018 sopra citato si delinea il seguente quadro per l’agevolazione in oggetto.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione imprese e professionisti, così come enti non commerciali.
2. Investimenti agevolabili
Sono agevolate le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e/o inserzioni commerciali effettuate sulla stampa periodica e quotidiana, nazionale o locale, anche on-line, e tramite emittenti televisive e radiofoniche. Le emittenti radio-televisive devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui alla legge 249/97, mentre per i periodici è necessaria l’iscrizione presso il competente Tribunale. Ciò significa che la pubblicitá effettuata su giornali ed emittenti esteri non è agevolata.
Sono agevolati i costi puramente pubblicitari, quindi al netto di spese accessorie e/o di intermediazione. Sono esplicitamente escluse le spese per televendite, servizi di pronostici, giochi, e scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat.lines.
3. Calcolo dell’agevolazione
Il calcolo dell’agevolazione spettante avviene con il metodo incrementale, con la precisazione che le spese devono avere subito un incremento di almeno l’1% rispetto al periodo precedente, e su tale incremento si calcola il credito di imposta.
Esempio: spese pubblicitarie 2017 Euro 100.000, spese pubblicitarie 2018 Euro 150.000, incremento Euro 50.000, l’agevolazione del 75% dà un credito di imposta di Euro 37.500. L’incremento delle spese è distinto tra le due tipologie – stampa/periodici/quotidiani anche on- line e radio/televisione – con un distinto calcolo incrementale. In altre parole si effettuano due calcoli “separati” e la somma deve dare come risultato un incremento. Un’interpretazione severa della norma prevede che se nel periodo precedente non sono stati effettuati investimenti pubblicitari non vi è nemmeno un incremento e quindi non spetterà alcun bonus. L’agevolazione vale in generale dal 1° gennaio 2018, ma per gli investimenti pubblicitari su giornali, periodici e versioni on-line spetta anche per il periodo dal 24 giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2017; in tale ultimo caso si confrontano le spese pubblicitarie del periodo 24 giugno – 31 dicembre 2016.
4. Misura dell’agevolazione
Il credito di imposta è pari
- al 90% dell’incremento per microimprese, PMI e start-up innovative;
- al 75% dell’incremento per le altre imprese, i professionisti e gli altri soggetti.Peraltro il bonus nella misura del 90% necessita ancora dell’approvazione dalla Commissione UE, per cui provvisoriamente potrà essere utilizzato soltanto nella misura del 75%.
Il calcolo viene effettuato in base ai principi della competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR e deve essere confermato da un professionista abilitato all’emissione del visto di conformità (di regola da un dottore commercialista).Entro il 30 aprile di ciascun anno verrà predisposto un elenco con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse. Successivamente verrà stabilito l’ammontare effettivamente fruibile del credito di imposta. Qualora le richieste di accesso al bonus in esame superino le risorse stanziate dal Governo, il credito di imposta verrà ripartito tra tutti gli aventi diritto in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
5. Utilizzo del credito di imposta
Il credito di imposta può essere utilizzato soltanto tramite compensazione con altri tributi e contributi nel mod. F24; il relativo codice tributo deve però essere ancora pubblicato. Il credito di imposta andrá poi anche indicato in UNICO. Presumibilmente a partire da novembre 2018 si potranno effettuare le prime compensazioni.
6. Divieto di cumulo
Il credito di imposta di cui si tratta in linea di massima non è cumulabile con altre forme di contribuzione statale, regionale/provinciale o europea per iniziative promozionali.
7. Domande di ammissione all‘agevolazione
In generale l’istanza per ottenere l’agevolazione va presentata nel mese di marzo di ogni anno in via telematica tramite una specifica piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Per il 2018, considerato il ritardo nella pubblicazione delle istruzioni, l’istanza andrà presentata nel periodo dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Tale termine vale anche per comunicare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2017. Vi terreno informati sulle modalità di presentazione della richiesta.
8. Altre indicazioni
L’agevolazione è, a differenza che per altri crediti di imposta, imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Indicazioni pratiche per il 2017
Nel caso la vs. azienda avesse giá da investito nel 2017 in pubblicità su giornali e periodici, vi invitiamo a farci pervenire tempestivamente la relativa documentazione, in modo da potere predisporre la comunicazione/istanza per il 2017 entro il prossimo 22 ottobre. I relativi dati dovranno poi essere indicati in UNICO per il 2017.
Non condividiamo l’opinione da alcuni sostenuta sulla stampa specializzata per cui il bonus 2017 debba essere anche tassato a posteriori, con eventuale versamento anche delle relative imposte, in quanto le disposizioni attuative sono state pubblicate da pochi giorni ed ancora nessuno ha potuto usufruire di alcun incentivo fino ad ora.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.
Josef Vieider