Come già evidenziato nella nostra circolare nr. 33/2020, con il decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) è stato reintrodotto il credito d’imposta connesso alle campagne pubblicitarie, al fine di sostenere il settore della pubblicità e dei media.
Successivamente, con il D.L. 34/2020, è stata aumentata l’agevolazione dal 30% al 50% degli investimenti effettuati. Alla luce del sopra citato quadro normativo, con la circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 sono stati forniti dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mentre in passato il credito era riconosciuto solamente per gli investimenti incrementali rispetto agli anni precedenti, esso ora è concesso nella misura (al massimo) del 50% degli investimenti effettuati, anche senza un aumento delle spese pubblicitarie rispetto all’anno precedente. La relativa “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per beneficiare del bonus va presentata dall’1 al 30 settembre 2020 tramite l’apposito modello, che è stato aggiornato dal provvedimento del 27 agosto dell’Agenzia delle Entrate. Il D.L. 104/2020 ha incrementato la dotazione per l’agevolazione a 85 milioni di Euro. Ciò significa che difficilmente ci si può aspettare un credito d’imposta nella misura massima del 50%.
Di seguito un breve riassunto dell’agevolazione in questione:
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione dell’azienda, dal regime contabile e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
2. Investimenti agevolabili:
Sono agevolabili gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari sia su stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche on-line, sia su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali non partecipate dallo stato. Al fine dell’agevolazione, le emittenti radiofoniche / televisive devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione previsto dalla legge n. 249/1997. Per giornali e riviste, invece, è necessario che questi ultimi siano iscritti presso il competente Tribunale. Sono ammesse solo le mere spese pubblicitarie, al netto delle spese accessorie, di costi di intermediazione o di altre spese diverse dall’acquisto degli spazi pubblicitari. Sono espressamente escluse le spese per l’acquisto dei seguenti servizi:
- Televendite,
- Servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro,
- Servizi di messaggeria vocale / chat-line.
Rimangono inoltre escluse le spese per pubblicità sui social network oppure sul proprio sito internet. In relazione a ciò non va dimenticato lo scopo della norma, che è quello di sostenere il settore della stampa e delle emittenti radiotelevisive.
3. Calcolo dell’agevolazione:
Come già accennato, è previsto un credito d’imposta pari al 50% delle spese pubblicitarie sostenute nel 2020. Tuttavia, in considerazione delle risorse di bilancio messe a disposizione per l’agevolazione, difficilmente il credito d’imposta effettivamente ottenibile raggiungerà il 50%.
4. Utilizzo
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Attenzione: la liquidazione del credito è possibile solo dall’anno prossimo, non appena viene effettuata la richiesta definitiva e dopo che è stato comunicato l’importo del bonus effettivo.
5. Cumulabilità
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali o europee a favore dell’acquisto di servizi pubblicitari. Vanno inoltre rispettati i requisiti stabiliti per i c.d. aiuti “de minimis”. I relativi calcoli saranno possibili solo l'anno prossimo, non appena sarà nota
l'entità del credito.
6. Altre osservazioni
Il credito d’imposta, a differenza di altri contributi, è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
7. Invio e prenotazione
Come già accennato, la prenotazione per il credito pubblicità 2020 deve essere inviata tra il 1° ed il 30 settembre esclusivamente attraverso i portali telematici (Entratel, Fisconline, SPID o CNS). A tal fine, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 27 agosto 2020, un apposito modello. Nonostante la citata irrilevanza dell’aumento di spese pubblicitarie rispetto all’anno precedente, all’interno del modello aggiornato sono ancora presenti i campi per la comunicazione delle spese dell’anno precedente. Le istruzioni al modello prevedono in modo chiaro che questi campi non devono essere compilati per la richiesta del bonus.
Se è già stata presentata una domanda entro il 31 marzo 2020 nell'ambito della precedente normativa, non è necessario presentare una nuova notifica, a meno che nel frattempo non siano aumentate le spese previste o siano anche state previste delle pubblicità sui canali televisivi nazionali (senza partecipazione statale) che, come è noto, non erano ammesse nel decreto di questa primavera.
Se è già stata presentata una domanda a marzo, il bonus pubblicitario viene ora automaticamente aumentato fino alla percentuale più alta, fino al 50% dei costi dichiarati.
Non si tratta di un c.d. "click day", ciò significa che l'assegnazione del bonus non dipende dalla data di presentazione della domanda.
Si tratta di una prenotazione che dovrebbe consentire allo Stato di fissare l’entità dell’agevolazione in base alle risorse disponibili nel bilancio pubblico. La domanda finale con la comunicazione dei costi effettivi dovrà poi essere presentata nuovamente per via telematica tra il 1° e il 31 gennaio 2021. Attenzione: senza prenotazione non sarà possibile presentare la domanda definitiva a gennaio.
Alleghiamo alla presente circolare il modello aggiornato per la prenotazione del credito. Il modello contiene anche una dichiarazione antimafia. Si tenga presente che quest’ultima va compilata solo nel caso in cui il contributo stimato superi i 150.000 Euro, ovvero se i costi comunicati ammontano a minimo 300.000 Euro.
Attenzione: Se desiderate incaricarci dell’invio della domanda per vostro conto, vi chiediamo di comunicarcelo nei prossimi giorni (entro il 17 settembre).
Allegati: Allegato A, Allegato B