Per imprese, professionisti ed enti non commerciali è previsto per il 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 608, della legge Finanziaria 2021, un credito di imposta nella misura max. del 50% delle spese sostenute per “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani e periodici (non su radio e TV) nella misura massima di 50 milioni per anno. Come per il 2020, il bonus spetta non sulle spese “incrementali” ma bensì sul totale delle spese sostenute. Probabilmente, come già in passato non si arriverà al bonus del 50% in quanto le risorse stanziate sono limitate.
1. Soggetti beneficiari
Possono fruire dell’agevolazione imprese, enti non commerciali e le imprese tutte, indipendentemente dalla forma – societaria o non – dalla dimensione, dalle modalità di tenuta della contabilità.
2. Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari su stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche on-line. È necessario che le testate siano iscritte presso il competente Tribunale. In tale senso quindi non sono agevolabili le spese per brochure pubblicitarie. Sono ammesse solo le mere spese in pubblicità, al netto delle spese accessorie, di costi di intermediazione o di altre spese diverse dall’acquisto degli spazi pubblicitari.
3. Calcolo dell’agevolazione
Come già accennato sopra, il credito d’imposta è previsto nella misura massima del 50% delle spese pubblicitarie sostenute nel 2021 (o 2022).
4. Utilizzo
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi e/o contributi nel modello F24. Come noto il codice tributo è il 6900.
5. Cumulabilità
Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni statali, regionali o europee a favore dell’acquisto di servizi pubblicitari. E attenzione: vanno inoltre rispettati i requisiti stabiliti per i c.d. aiuti “de minimis”.
6. Altre indicazioni
Il credito d’imposta, a differenza di altri contributi COVID, ed in assenza di indicazioni diverse, è tassato ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
7. Pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali
Come già anticipato nella ns. circolare 1/2021, non sono previsti bonus per la pubblicità su emittenti televisive e radiofoniche locali, a differenza del 2020. Ciò in quanto non sono previsti fondi per tale tipo di sovvenzione nella legge Finanziaria. Ciononostante il modello e le istruzioni per la richiesta del bonus prevede un campo proprio per tale tipo di investimenti pubblicitari, peraltro commisurato alle spese incrementali rispetto all’anno precedente e nella misura del 75% ditale incremento. In mancanza di indicazioni precise consigliamo quindi di presentare la richiesta anche per tali spese pubblicitarie, nella speranza che vengano poi trovati i fondi per sostenere i contribuenti.
8. Richiesta
Per essere ammessi alla sovvenzione è necessario presentare l’apposita prenotazione nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021, nella quale andranno indicate le previsioni di spesa -si veda sotto il fac-simile.
È stato pubblicato a tale proposito un nuovo modello con nuove istruzioni, che alleghiamo alla presente circolare. Alcune indicazioni al proposito:
alla prima riga va precisato che si tratta di prima comunicazione per l’accesso al credito di imposta.

Nella parte centrale vanno indicate gli investimenti previsti in pubblicità:
- nel settore „STAMPA“ si indicano nel campo „2“ le spese previste nel 2021 per la pubblicità in quotidiani e periodici, anche online; i campi (3) e (4) restano liberi, e nel campo „5“ va indicato il 50% dell’importo di cui al campo „2“.
- Per radio e TV si indicano nel campo „6“ le spese previste nel 2021, nel campo „7“ le spese del 2020, nel campo „8“ l’incremento e nel campo „9“ il 75% dell’importo del campo „8“.
- in „Totali“ si devono sommare gli importi delle singole colonne. Attenzione al campo 13: qui va indicata soltanto l’incremento in percentuale della pubblicità su radio e TV, che deve essere minimo dell’1%. Se non vi è un incremento la richiesta per il settore radio/TV non può essere presentata.
9. Richiesta finale
Ricordiamo che, allo stato attuale, entro il 31 gennaio 2022 andrà presentato il modello con il rendiconto finale delle spese sostenute. È importante però presentare la comunicazione preventiva, a pena di esclusione dal bonus.
Siamo naturalmente a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Josef Vieider
Allegati:
B) Istruzioni.