Bonus pubblicità 2021 – dichiarazione sostitutiva sulle spese effettive da inviare entro il 10 febbraio 2022

Nel corso dell’anno scorso vi abbiamo informati sulle varie novità e modifiche della specifica normativa. Come noto, entro il 31 marzo 2021 andava presentata la prenotazione del contributo, successivamente spostata al 31 ottobre per via dell’ampliamento del bonus anche ad altre spese.

Il bonus spetta per vari generi di pubblicità, in origine limitati a quella sulla carta stampata, successivamente ampliati a quella su radio e TV (pubbliche e private).

Il 24 novembre 2021 il Dipartimento per l’editoria e l’informazione ha pubblicato l’elenco di imprese e professionisti ammessi al bonus che, come in passato alla fine è ridotto rispetto alle premesse iniziali (50%), ammontante quindi al 12% per la carta stampata e al 4,8% per radio/TV, per quelli su ambedue i settori tra il 4,8 ed il 12%. Il bonus è riconosciuto come credito da utilizzare in compensazione tramite mod. F24. Sulla pagina internet seguente potete verificare l’ammissione dell’istanza presentata ad ottobre 2021 e l’importo del bonus concesso.

https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3599/soggetti-richiedenti_comunicazioni-bonus-pubblicita-2021_novembre2021.pdf

Per potere effettivamente ottenere il credito d’imposta deve essere presentata entro il prossimo 10 febbraio 2022 telematicamente, con apposito modello, all’Agenzia Entrate una dichiarazione sostitutiva in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2021.

Per le imprese vale per le spese il principio della competenza, mentre per i professionisti vale il principio di cassa. Alla dichiarazione non andranno allegati documenti di alcun genere: questi ultimi devono però essere conservati per eventuali controlli.

In base alle dichiarazioni di cui sopra ricevute dall’Agenzia verrá pubblicata una ulteriore lista dei soggetti aventi effettivamente diritto al bonus. Tale bonus potrá poi essere fruito esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, a partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco di cui sopra. Il codice tributo da utilizzare è il 6900.

Ricordiamo che il suddetto bonus rappresenta un introito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Le imprese lo dovranno mettere a bilancio – di regola nella posta A5 dello schema di bilancio – già nel 2021, in quanto il diritto a percepire il contributo è sorto in tale esercizio (si fa riferimento alla lista del 24 novembre 2021 giá nota nell’esercizio 2021).

Detto contributo è soggetto alla regola “de-minimis” (limite di 200.000 Euro nei tre anni), senza alcuna “riduzione” per via della pandemia da Coronavirus.

N.B.: nel caso intendiate incaricarci con l’invio dell’autodichiarazione per il 2021, vi invitiamo a comunicarcelo nei prossimi giorni.

Per eventuali ulteriori chiarimenti siamo a vs. disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider