Nel corso dell’anno scorso vi abbiamo informati costantemente sull’evoluzione della specifica normativa. Come noto, entro l’8 aprile 2022 andava presentata la prenotazione del contributo per le spese programmate per il 2022.
I presupposti per accedere al bonus sono rimasti gli stessi che per l’anno precedente, con la cancellazione della spettanza del bonus soltanto sulle spese pubblicitarie incrementali. Sulla base delle prenotazioni presentate entro lo scorso 8 aprile 2022, il Dipartimento per l’editoria e l’informazione ha pubblicato – invero già lo scorso 4 maggio 2022 – l’elenco di imprese e professionisti ammessi al bonus che, come in passato alla fine è ridotto rispetto alle premesse iniziali (50%), e che oscilla tra il 5,8% ed il 9,5% delle spese comunicate e sostenute. Al seguente indirizzo internet potete verificare l’ammissione dell’istanza presentata ad aprile 2022 e l’importo del bonus concesso:
https://www.informazioneeditoria.gov.it/media/3729/elenco-dei-soggetti-richiedenti-_-bonus-2022.pdf
Per potere effettivamente ottenere il credito d’imposta deve essere presentata entro il prossimo 9 febbraio 2023 telematicamente, con apposito modello, all’Agenzia Entrate una dichiarazione sostitutiva in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2022.
Per le imprese vale per le spese il principio della competenza, mentre per i professionisti vale il principio di cassa. Alla dichiarazione non andranno allegati documenti di alcun genere: questi ultimi devono però essere conservati per eventuali controlli.
In base alle dichiarazioni di cui sopra ricevute dall’Agenzia verrà pubblicata una ulteriore lista dei soggetti aventi effettivamente diritto al bonus. Tale bonus potrà poi essere fruito esclusivamente in compensazione tramite mod. F24, a partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco di cui sopra. Il codice tributo da utilizzare è il 6900.
Ricordiamo che il suddetto bonus rappresenta un introito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. Le imprese lo dovranno mettere a bilancio – di regola nella posta A5 dello schema di bilancio – già nel 2022, in quanto il diritto a percepire il contributo è sorto in tale esercizio (si fa riferimento alla lista del 4 maggio 2022 già nota nell’esercizio 2022).
Detto contributo è soggetto alla regola “de-minimis” (limite di 200.000 Euro nei tre anni), senza alcuna “riduzione” per via della pandemia da Coronavirus.
N.B.: nel caso intendiate incaricarci con l’invio dell’autodichiarazione per il 2022, vi invitiamo a comunicarcelo con urgenza nei prossimi giorni.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider