Bonus “sanificazione” giugno – agosto 2021: presentazione istanza a partire dal 4 ottobre 2021

Il bonus di cui in oggetto è contenuto nel D.L. 73/2021 – decreto Sostegni-bis – e prevede per imprese, professionisti ed enti non commerciali – tra cui anche quelli del Terzo Settore, enti religiosi ed altri – la possibilità di presentare richiesta per un credito di imposta per le spese di sanificazione sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Detto credito di imposta ammonta in teoria al 30% dei costi sostenuti, con un massimo di 60.000 Euro per richiedente. Essendo però il provvedimento del Governo dotato di “soli” 200 milioni di Euro, non è certo che le richieste potranno essere soddisfatte nella misura massima, per cui è possibile se non probabile che alla fine la percentuale del 30% verrà ridotta (per tutti) in base all’ammontare delle richieste.

Sono agevolate le seguenti misure di prevenzione ovvero le seguenti spese:

  • Sanificazione degli ambienti di lavoro e dei relativi strumenti;
  • Somministrazione di tamponi a coloro che prestano la loro opera nell’ambito dell’attività lavorativa esercitata dai soggetti di cui sopra;
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute e calzari;
  • Acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • Acquisto di dispositivi di sicurezza vari quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti ecc.;
  • Acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi (comprese le spese di installazione).

Le necessarie disposizioni attuative sono state pubblicate con provvedimento n° 191910/2021. In base alle medesime l’istanza per il riconoscimento del bonus può essere presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 in via telematica. L’Agenzia Entrate dovrebbe poi, entro il 12 novembre 2021, stabilire la percentuale definitiva di spettanza del credito di imposta da utilizzare in proprio per calcolare il bonus. Detto bonus potrà alternativamente essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno di sostentamento delle spese oppure essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24 subito dopo la pubblicazione della percentuale definitiva di cui sopra: peraltro il codice tributo deve essere ancora stabilito (in precedenza era il 6917).

Precisiamo in conclusione che il suddetto bonus non rileva ai fini delle imposte IRPEF, IRES e IRAP e che non rileva ai fini dei massimali annuali per la compensazione di imposte. Infine il contributo in oggetto non contribuisce neppure ai fini del calcolo dei limiti per contributi “de minimis” e “temporary framework”.

Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

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