Vi ricordiamo che con l’art. 81 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) è stata introdotta un’agevolazione sotto forma di credito di imposta in misura del 50% dei costi da contratti di sponsorizzazione con federazioni/leghe nazionali e società sportive professionistiche, ma anche con società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici che svolgono attività sportiva giovanile.
Il credito di imposta è riconosciuto per i costi sostenuti nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 398/91. Inoltre i soggetti sponsorizzati devono avere prodotto ricavi nel 2019 (in Italia) almeno pari ad Euro 200.000 e fino ad un massimo di 15 milioni di Euro ed avere svolto effettivamente attività sportiva giovanile.
Il bonus spetta ad imprese, professionisti ed enti non commerciali, ma in considerazione del fatto che il provvedimento è stato dotato di soli 90 milioni di Euro probabilmente le richieste non verranno del tutto soddisfatte.
Con il DPCM del 30 dicembre 2020 sono state emanate le disposizioni attuative. In particolare è stato disposto che si possono prendere in considerazione soltanto spese dell’importo minimo di 10.000 Euro. Il Decreto inoltre dispone, quali informazioni devono essere fornite con l’istanza e i casi in cui non spetta alcun bonus. Alleghiamo alla presente il testo del Provvedimento.
Il 24 febbraio 2021 è stato poi pubblicato anche il modello dell’istanza, che alleghiamo sotto la lettera B) in formato Word per la vs. compilazione. La richiesta deve essere presentata tramite PEC insieme agli allegati entro il 1° aprile 2021 al seguente indirizzo:
ufficiosport@pec.governo.it oppure servizioprimo.sport@governo.it.
Nell’istanza andrà indicato l’importo dell’agevolazione richiesta – il 50% della spesa sostenuta. Oltre ai documenti di spesa e del pagamento andranno allegati una autodichiarazione dell’organizzazione sullo svolgimento dell’attività in favore dei giovani, per le associazioni una certificazione relativa all’iscrizione al CONI ed una autodichiarazione relativa ai ricavi del 2019, come sopra specificato.
Nei successivi 90 giorni dovrebbe essere pubblicato l’elenco dei contributi concessi. Il credito di imposta potrà poi essere utilizzato in compensazione tramite mod. F24, non prima di cinque giorni dopo la pubblicazione dell’elenco di cui sopra.
Attenzione: il credito di imposta andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi per il 2021.
Il contributo stesso rientra tra i cd. contributi “Covid-19”, per cui non è tassabile ai fini delle imposte dirette e opera il limite massimo per contributi di tale genere di 1,8 milioni di Euro.
Siamo naturalmente a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Cordiali saluti,
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