Certificazione Unica delle ritenute d’acconto per il 2014 da consegnare entro il 2 marzo 2015 – invio all’Agenzia delle entrate entro il 9 marzo 2015 – nessuna modifica per la certificazione dei dividendi
La disposizione è contenuta nel cosiddetto “Decreto semplificazioni“ (D.Lgs. 175/2014, in vigore dal 12 dicembre 2014). Ma, come vedremo di seguito, in realtà non si può parlare di semplificazione. Almeno per questa fase di transizione sono notevoli gli oneri aggiuntivi da sostenere.
- La nuova Certificazione Unica „CU“
Entro febbraio 2015 devono essere attestati, mediante la Certificazione Unica “CU 2015”, i redditi corrisposti e le ritenute operate ai lavoratori dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi, agli agenti per le provvigioni, e per i compensi diversi per contratti di appalto (sono intesi i contratti di appalto dei condomini) relativi all’anno 2014.
Questa certificazione sostituisce il precedente modello CUD per lavoratori dipendenti così come le diverse certificazioni con le quali fino ad ora si comunicavano le ritenute d’acconto versate p. es. per i professionisti e gli agenti.
Non sono interessate da questa novità le certificazione dei dividendi e dei redditi di capitali per le quali si può ancora utilizzare il modulo pubblicato il 7 gennaio 2013.
Il termine ultimo per la consegna delle Certificazioni non è cambiato e rimane il mese di febbraio: quest’anno il termine è spostato a lunedì 2 marzo 2015 poiché il 28 febbraio cade di sabato.
Il nuovo modello ufficiale è stato pubblicato il 15 gennaio 2015 con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate nr. 4790/2015. Alleghiamo alla presente circolare il nuovo modello di Certificazione Unica con le relative istruzioni.
Come ben evidente già dal modello e meglio specificato nelle istruzioni, sono richiesti molti più dati ad esempio rispetto al modello CUD in vigore precedentemente. Tra i vari dati è richiesto il codice fiscale dei familiari a carico per i quali sono state calcolate e applicate le detrazioni. Questi obblighi di segnalazione sono poco comprensibili considerato che gli stessi vengono comunicati, al più tardi, nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770): questa doppia segnalazione probabilmente si spiega con le modifiche proposte per la predisposizione dei modelli 730 precompilati.
Importante: i datori di lavoro che hanno già emesso nel corso dell'anno per i propri dipendenti o collaboratori, un certificato in conformità al previgente modello CUD (p. es. CUD a seguito di licenziamento) deve ora presentare nuovamente la certificazione utilizzando il nuovo modello “CU 2015”
Ciò dovrebbe valere anche per le certificazioni rilasciate ai liberi professionisti, che di regola sono state emesse durante l’anno contestualmente al pagamento della relativa fattura.
- Novità: Invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate
Come se quanto sopra non fosse sufficiente, le ritenute operate non solo devono essere certificate mediante il nuovo modello, ma devono anche essere comunicate, esclusivamente in via telematica, entro il 7 marzo di ogni anno all’Agenzia delle Entrate. La certificazione Unica 2015 relativa al 2014 deve quindi essere presentata entro il 9 marzo 2015 (il 7 cade di sabato). Con un comunicato stampa del 12.2.2015, l’Agenzia ha precisato che per il 2015 le certificazioni relative a redditi (ad es. redditi di lavoro dipendente o comunque da inserire nel mod. 730) non utilizzabili ai fini della dichiarazione precompilata possono essere inviate anche dopo il 9 marzo senza sanzioni.
Non devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai:
- redditi di soggetti non residenti totalmente non imponibili in Italia;
- redditi diversi da quello di lavoro dipendente, rilasciati a residenti esteri, nei casi in cui non sia obbligatoria l’indicazione del codice fiscale del percipiente nella Certificazione Unica;
- redditi erogati dall’INPS agli eredi di residenti all’estero, per i quali non è richiesto il codice fiscale.
La Certificazione Unica si compone di tre prospetti:
- il frontespizio con i dati anagrafici del sostituto e del percettore;
- il quadro CT contenente le informazioni relative al modello 730-4;
- infine il quadro CU con il riepilogo delle ritenute operate.
E’ positivo che sia i dati del quadro CT sia quelli dei redditi di lavoro dipendente possono essere inviati separatamente rispetto ai dati relativi agli altri tipi di ritenute, quali per esempio quelle operate sui compensi dei professionisti o agenti.
A completamento di quanto esposto va detto che la certificazione dei dividendi e della distribuzione di utili, per le quali non si utilizzano i nuovi modelli, non vanno nemmeno inviate all’Agenzia delle Entrate.
- Sanzioni
Naturalmente insieme al nuovo modello sono state introdotte anche nuove sanzioni: 100 Euro per ogni omessa o errata Certificazione. Non si applica in tale caso l’istituto del cumulo giuridico. Qualsiasi errore è sanzionato separatamente senza possibilità di contestazione o di una sanzione cumulativa ridotta. Nel caso di errori nelle comunicazioni non verranno applicate sanzioni qualora entro 5 giorni dal termine di invio, quindi al massimo entro il 14 marzo 2015, venga inviata una Certificazione integrativa.
I modelli ufficiali sono disponibili solo da alcuni giorni, nel mentre le Software-House spesso non hanno ancora completato i programmi per la compilazione e l’invio delle Certificazioni; da più parti è stata quindi chiesta una proroga dei termini. Sarà nostra cura informarvi immediatamente qualora venisse accolta tale richiesta.
Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio all’ invio telematico delle Certificazioni, vi chiediamo di contattarci immediatamente e farci avere le Certificazioni quanto prima.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-15-09.02.2015 Certificazione Unica
scarica qui l'allegato Modello CU 2015 e istruzioni