Certificazione Unica delle ritenute d’acconto per il 2014 – Invio possibile anche dopo il 9 marzo 2015 per le ritenute sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed assimilati
Con la nostra circolare n. 15 del 9 febbraio 2015 Vi abbiamo informato sulle disposizioni relative alla nuova Certificazione Unica (cd. “CU). Entro lunedí 2 marzo 2015 le certificazioni in esame andavano consegnate ai relativi percipienti ed inoltre entro lunedí 9 marzo 2015 le stesse dovevano essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software messo da poco a disposizione degli interessati.
Nonostante le numerose richieste da parte delle varie associazioni di categoria, non è stata concessa alcuna proroga generalizzata dei termini previsti per l’invio delle CU, soprattutto al fine di consentire il rispetto dell’impegno assunto dal Governo, di inviare entro il 15 aprile 2015 il modello 730 precompilato a tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato.
L’Agenzia delle Entrate peró ha reso noto con un comunicato stampa che (solo) quest’anno non verranno erogate sanzioni per gli invii delle CU effettuati dopo il 9 marzo 2015 che non contengono alcun reddito da dichiarare nel modello 730. In sostanza le certificazioni relative alle ritenute operate sui compensi erogati a liberi professionisti (con l’esclusione dei compensi per prestazioni professionali occasionali) e ad imprenditori (in particolare sulle provvigioni pagate agli agenti) potranno essere inviate all’Agenzia senza essere sanzionate, anche dopo il 9 marzo 2015. Al contrario gli invii delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilato dovevano rispettare la predetta scadenza.
Nel predetto comunicato stampa non si parla di un termine ultimo per l’invio delle CU, peró si ritiene che il termine ultimo coincida con il termine per l’invio del Mod. 770 e cioè il 31 luglio 2015.
Sempre con il predetto comunicato stampa l’Agenzia ha chiarito che per quest’anno è possibile omettere la compilazione dei dati assicurativi Inail. Le certificazioni delle ritenute operate, indipendentemente dal tipo di reddito cui si riferiscono, possono essere inviate anche tramite piú intermediari abilitati, è peró importante non inviare piú di una certificazione per lo stesso compenso pagato.
L’eventuale correzione di CU errate, relative a redditi di lavoro dipendente o assimilato che vanno dichiarati nel Mod. 730, puó avvenire senza l’irrogazione di sanzioni solo entro il 12 marzo 2015; scaduto questo termine è applicabile la sanzione di € 100,00 per ogni certificazione errata, senza possibilitá di applicare la riduzione delle sanzioni prevista dall’istituto del ravvedimento operoso. Inoltre non è possibile correggere o integrare le certificazioni giá inviate, ma è sempre necessario annullare o sostituire integralmente la certificazione giá inviata.
Infine, secondo la prevalente dottrina, la CU va emessa ed inviata anche quando il versamento della ritenuta è stato omesso; in tal caso resta aperta la possibilitá di sanare volontariamente l’omesso o insufficiente versamento della ritenuta.
Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione
Cordiali saluti
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-18-10.03.2015 Proroga Certificazione Unica