Cessioni intracomunitarie di beni invalide senza ricevuta di spedizione

Cessioni intracomunitarie di beni invalide senza ricevuta di spedizione

Nelle cessioni intracomunitarie di beni l’imprenditore deve fare particolare attenzione alla prova dell’avvenuta spedizione/trasporto dei beni in un alto Stato membro; soprattutto per le cessioni dirette, dove l’acquirente ritira le merci direttamente nel territorio nazionale. La Corte di Cassazione si è espressa a tale proposito di recente con due sentenze: la n. 20575 del 7 ottobre 2011 e la n. 13457 del 27 luglio 2012. Se nel corso di una verifica fiscale la ricevuta/prova dell’avvenuta spedizione non risultasse reperibile, i verificatori sono autorizzati ad assoggettare l’operazione all’imposta sul valore aggiunto italiana e pretendere il conseguente versamento/pagamento dell’IVA.

 

Aspetti giuridici: costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1994 le cessioni di beni che soddisfano le seguenti tre condizioni:

  1. Cessioni a titolo oneroso.
  2. Il cedente e l’acquirente devono essere soggetti passivi d’imposta ai sensi delle vigenti disposizioni IVA, ovvero imprenditori o liberi professionisti in possesso di un valido numero di identificazione (partita IVA). Il numero di identificazione del acquirente deve essere indicato in fattura.
  3. Il trasporto effettivo del bene da uno stato membro in un altro stato membro.

In mancanza di una delle suddette condizioni viene meno la natura intracomunitaria dell’operazione, che di conseguenza deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto italiana. Per evitare eventuali abusi della norma la direttiva europea 2006/112/CE concede agli Stati membri ampio spazio decisionale per definire l’esenzione dall’imposta. In particolare per quanto riguarda la prova di avvenuta spedizione il legislatore italiano non ha emanato alcun provvedimento specifico. L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 477/E del 15 dicembre 2008 ha precisato che non è richiesta necessariamente la lettera di vettura (CMR); l’avvenuto trasporto del bene può essere provato anche con altro tipo di ricevuta come il documento di  trasporto o una ricevuta di consegna dell’acquirente.

Ricapitolando: nel caso di fornitura diretta o spedizione tramite un vettore non ci sono problemi nel dimostrare l’esportazione del bene. Il problema si pone per le cessioni dirette con ritiro da parte del soggetto residente in altro stato membro: sussiste infatti, il rischio che i beni rimangano nel territorio nazionale e siano ceduti a consumatori finali, eludendo la normativa IVA. L’Amministrazione Finanziaria precisa che l’esportazione del bene può essere provata da tutte le ricevute o documenti idonei a provarne il trasporto in un altro Stato membro, non dà però ulteriori istruzioni in materia. Le summenzionate sentenze della Corte di Cassazione esigono che l’imprenditore provi l’avvenuta esportazione con la dovuta diligenza.

 

In mancanza di precise istruzioni ci si può avvalere per analogia delle disposizioni vigenti in Austria. Infatti, il legislatore austriaco richiede una dichiarazione dell’acquirente o dell’incaricato al ritiro che i beni oggetto della cessione saranno trasportati in altro Stato membro; è necessario accertarsi dell’identità della persona che effettua il ritiro (fotocopia del documento di identità, della patente di guida ecc.). Se per il ritiro dei beni ceduti viene incaricata un'altra persona viene richiesta una procura speciale dell’acquirente, con la quale si conferisce mandato all’incaricato a ritirare i beni.

 

Raccomandazione: quale conseguenza delle summenzionate sentenze ci si può aspettare controlli intensificati delle documentazione di spedizione, pertanto raccomandiamo di fare particolare attenzione alle ricevute di spedizione e nel caso di ritiri diretti di richiedere la dichiarazione dell’acquirente sull’esempio della normativa austriaca.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui l'allegato C-35-16.08.2012 Ricevuta di spedizione nelle cessioni intracomunitarie