Chiusura delle liti fiscali pendenti – istanza entro il 2 ottobre 2017

Chiusura delle liti fiscali pendenti – istanza entro il 2 ottobre 2017

Come noto la „manovra correttiva“  2017 (DL 50/2017) ha introdotto la possibilità di chiudere le liti fiscali pendenti, risparmiandosi il pagamento delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n° 22 del 28 luglio 2017 contenente le istruzioni per l’applicazione della norma. Di seguito un riepilogo delle disposizioni.

 

Possono essere definite le liti nelle quali il ricorso introduttivo di primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 e per il quale non c’è ancora una sentenza definitiva. Riguarda i processi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, inclusi quelli pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione.

Deve trattarsi di liti aventi ad oggetto tributi, di conseguenza i contributi previdenziali ne sono esclusi. Anche le liti aventi ad oggetto contributi pubblici e l’IVA sulle importazioni sono esclusi.

Le liti aventi ad oggetto imposte comunali possono essere oggetto definizione se il Comune ha adottato la relativa delibera. I Comuni avevano la possibilità di deliberare, entro il 31 agosto 2017, la definizione di IMI, IMU, TASI ecc.

 

La definizione della lite è subordinata alla presentazione di un’apposita domanda, da rivolgere all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate parte in giudizio, da redigere compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 luglio 2017, allegato alla presente circolare (Allegato A).

Sono dovute le imposte, nella misura in cui sono state contestate nel ricorso introduttivo e gli interessi calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Risultano pertanto non dovuti gli interessi di mora e le sanzioni amministrative.

Per le liti vertenti unicamente sulle sanzioni, l’importo dovuto è costituito dal 40 per cento di quello in contestazione. Se le somme già versate in pendenza di giudizio sono di ammontare superiore rispetto all’importo lordo dovuto per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 2 ottobre 2017 – oppure se l’importo dovuto è superiore a 2.000 Euro – in tre rate (40% entro il 02.10.17, 40% entro il 30.11.17 e 20% entro il 30.06.18).

 

L’agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 108/E del 1° agosto 2017 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della definizione agevolata:

- 8121 per IVA e relativi interessi,

- 8122 per altri tributi erariali e relativi interessi,

- 8123 per Sanzioni dovute relative agli altri tributi erariali,

- 8124 per IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi,

- 8125 per Sanzioni dovute relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF,

- 8126 per Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi,

- 8127 per Sanzioni dovute relative all’addizionale comunale all’IRPEF.

Attenzione: La presentazione della domanda di definizione della lite non comporta l’automatica sospensione del processo in corso. È comunque possibile chiedere presso la Commissione Tributaria entro il 10 ottobre 2017 una sospensione del procedimento per valutare la convenienza della definizione della controversia.

Se, entro il 10.10.2017, il contribuente deposita la domanda di definizione, il processo resta sospeso sino al 31.12.2018 in attesa del perfezionamento della definizione.

Diversamente i termini di impugnazione delle sentenze sono sospesi per 6 mesi se spirano nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.

Affinché la definizione possa considerarsi perfezionata, deve essere espressamente accolta dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2018 e quindi dopo il pagamento di tutte le rate. Ciò comporta un certo grado di incertezza da non sottovalutare, in particolare per la definizione di liti pendenti di rilevante entità.

Nel caso siate interessati alla procedura di chiusura delle liti fiscali pendenti, come precedentemente descritta, potete mettervi in contatto con noi nei prossimi giorni.

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

 

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-39-05.09.2017 Chiusura liti fiscali

Allegato A: Modello dell’Agenzia delle Entrate con relative istruzioni

scarica l'allegato C-39 Allegato A