Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce le novità in materia di reverse-charge nell’edilizia – nuovo modello per la richiesta di rimborso infrannuale IVA (bis)

Circolare dell’Agenzia Entrate chiarisce le novità in materia di reverse-charge nell’edilizia – nuovo modello per la richiesta di rimborso infrannuale IVA (bis)

Finalmente con circolare 14/E del 27 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate ha emanato istruzioni e fornito chiarimenti in relazione alle novità in materia di IVA e reverse-charge nel settore dell’edilizia entrate in vigore con il 2015.

Procedendo con ordine, ricordiamo che con la finanziaria 2015 (si veda la ns. circolare 7/2015) sono stati ampliati i casi di applicazione del reverse-charge (autofattura) per i committenti a partire dall’anno in corso. La nuova formulazione dell’art. 17, 6° comma, lettera a-ter del DPR 633/72, prevede infatti l’applicazione della suddetta procedura anche nei seguenti casi:

  • servizi pulizia;
  • servizi di demolizione;
  • installazione di impianti e
  • completamento di edifici.

Rispetto al tradizionale regime di reverse-charge in edilizia non è necessario che:

  • tra le parti sussista un contratto di subappalto;
  • le parti contrattuali siano imprese edili (attività del gruppo F – elenco Atecofin).

In generale quindi: ogni volta che le sopra descritte prestazioni sono erogate ad un imprenditore o libero professionista, deve essere emessa fattura senza IVA, con la dicitura:

„Inversione contabile ai sensi dell’art. 16, comma 6, lett. A-ter) DPR 633/1972”, ossia „Verlagerung der Steuerschuld auf den Auftraggeber im Sinne von Art. 17 Abs. 6 Buchst. a-ter) DPR 633/1972“.

I titolari di partita IVA che ricevono una fattura di questo tipo senza IVA, hanno l’obbligo di integrare la fattura con l‘aliquota IVA corretta e registrarla nel registro delle fatture ricevute cosi come nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricezione del documento.

Negli ultimi mesi si è molto dibattuto su quali siano esattamente le prestazioni di servizio e il corretto ambito di applicazione relativo ai lavori edili  interessati da questa novità.

Con la circolare 14/E del 27 marzo sono stati finalmente forniti i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

  1. Definizione di edificio

Innanzitutto, è stato chiarito che non sono interessati i sopra citati servizi relativi immobili, ma solo quelli su edifici o parti di edifici;  è irrilevante che si tratti di edificio residenziale o commerciale o di un intervento edilizio nell’ambito di una nuova costruzione o di una ristrutturazione.

La circolare chiarisce la definizione di edificio riprendendo la risoluzione n.46/1998 con

cui l’Amministrazione precisava che per  “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.

Di conseguenza prestazioni su terreni, parcheggi, piscine e giardini o opere infrastrutturali che non sono assimilabili ad edifici (p.es. strade, acquedotti, illuminazione etc.) non sottostanno alla nuova regola del reverse-charge.

 

  1. Quali servizi sono interessati?

Poiché nel diritto tributario le sopra citate prestazioni di servizio non sono definite in alcun punto, ci ha pensato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (“ANCE”) con la circolare del 23 febbraio 2015 ad individuare le prestazioni ricomprese nei codici attività della tabella ATECO 2007.

Questa soluzione è stata sostanzialmente ripresa dall’amministrazione finanziaria e la circolare elenca un insieme di indicatori grazie ai quali possono essere definite le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.

In questo senso, dal 1 ° gennaio 2015, i seguenti servizi rientrano nell'ambito della disciplina  del nuovo reverse-charge di cui all’ Art. 17, co. 6, pt. A-ter del DPR 633/72:

 

  1. a) Servizi di pulizia:

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e impianti e macchinari industriali: nella circolare viene specificato che la pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali non rientra nella disciplina dell’inversione contabile (poiché non si tratta o non si riferisce ad edifici);

Secondo ANCE anche i seguenti servizi sarebbero da assoggettare alla disciplina dell'inversione contabile:

43.39: Pulizia alla fine della costruzione di un nuovo edificio così come

43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e operazioni simili su pareti esterne.

 

  1. b) Demolizione:

43.11.00 Demolizione - demolizione o rimozione degli edifici ed altre strutture

 

  1. c) Installazione di impianti:

43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre costruzioni (inclusa manutenzione e riparazione);

  • Impianti elettrici in edificie strutturesotterranee ditutti i tipi: cablaggi e quadri elettrici, sistemi di illuminazione;
  • Collegamentodi elettrodomestici;
  • Installazione di impianti fotovoltaici.

43.21.02: installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

  • Lavori relativi asistemi di telecomunicazione, lavori relativi allereti di computere televisione via cavo, inclusicavi in fibra ottica, antenne satellitari, sistemi di allarme antincendio, sistemi di allarme

43.22.01: installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre costruzioni:

  • impianti di riscaldamento, forni, torri di raffreddamento, collettori di energia solare non elettrici, impianti idraulici e sanitari, refrigerazione e condizionamento.

43.22.02: installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione):

  • installazioneallacciamenti a linee di distribuzione gas a calore/vapore.

43.22.03: installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione):

  • installazione di impianti antincendio, compresi i sistemi

43.29.01: installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili:

  • installazionein edifici o inaltre costruzionidi: ascensori e scale mobili, tra cuila riparazione e lamanutenzione.

43.29.02: lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni.

43.29.09: altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Nota: alla luce di queste istruzioni si può affermare che p.es. l'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento dell'aria tra imprese titolari di partita IVA è sempre da fatturare senza IVA anche quando si tratta di installazione di tali sistemi in edifici esistenti.

Inoltre, a nostro avviso, dal 1° gennaio 2015 rientrano nella disciplina del nuovo reverse-charge anche le riparazioni e la manutenzione che possono ricollegarsi ai codici attività inclusi nelle rigide definizioni dei codici ATECO sopra menzionati.

 

  1. d) Completamento di edifici

43.31.00 intonacatura e stuccatura:

  • Lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri e porte blindate:

  • Installazione di casseforti;

43.32.02 Posa in opera di infissi, allestimenti, controsoffitti, pareti mobili e simili. La Circolare chiarisce che è esclusa dall’applicazione del reverse charge la posa in opera di mobili, in quanto non rientra nella definizione di completamento di edifici;

  • rivestimento di pavimenti e muri:
  • posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati;
  • applicazione di stucchi ornamentali;
  • trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura ecc.;
  • realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc..

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri:

  • tinteggiatura interna ed esterna di edifici;
  • verniciatura di strutture di genio civile;
  • verniciatura di infissi già installati;
  • posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc..

43.39.01 Attività non specializzata di lavori edili (muratori), sempre limitatamente a quelle attivitá relative agli edifici;

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a:

  • installazione di caminetti;
  • costruzione di sottofondi per pavimenti;
  • pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione.

Attenzione: la classe 43.39 non ricomprende la consulenza ed il design per decorazione di interni (rientrante nella classe 74.10)

Non ricadono inoltre nella classe degli altri lavori di completamento le seguenti attività:

43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno

L’Associazione dei costruttori nella propria circolare chiarisce che anche le seguenti attività non vi ricadono:

43.13 Trivellazioni e perforazioni.

43.91 Realizzazione di coperture.

43.99 Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a..

Importante: la definizione di “completamento di edifici”  nelle ultime settimane ha suscitato numerosi dubbi interpretativi, poiché tale concetto non ha una definizione vera e propria. L’Amministrazione Finanziaria stessa non ne da una definizione precisa nella citata Circolare, ma afferma che tutte le prestazioni che ricadono nei sopra citati codici attività, se poste in essere tra imprese, ricadono nell’ambito di applicazione del reverse-charge. Pertanto tali prestazioni, sia che riguardino edifici nuovi, che edifici in fase di ristrutturazione devono essere fatturate senza IVA.

Quale esempio la circolare indica i lavori di tinteggiatura: anche i lavori di ritinteggiatura di un edificio esistente, commissionati da un’impresa, devono essere fatturati in regime di reverse-charge.

Importante: non ricadono nel nuovo regime del reverse-charge le forniture di beni, né le forniture di beni con il relativo montaggio/posa in opera.

La Circolare chiarisce inoltre che qualora in un unico contratto siano comprese più prestazioni di servizi, dei quali alcuni soggetti a reverse-charge ed altri no, sarebbe necessario distinguere, ai fini di una corretta fatturazione, i compensi previsti per le varie prestazioni.

L’Agenzia conclude però dicendo che nei casi di contratti di appalto complessi (per es. contratto di appalto avente ad oggetto il risanamento di un intero edificio) per i quali risulterebbe troppo difficile la distinzione dei compensi spettanti per le singole prestazioni, in una logica di semplificazione, l’intera prestazione andrà assoggetta ad IVA

Rimane solo da sperare che l’interpretazione dell’Agenzia venga osservata anche in sede di controlli in quanto lascia spazio ad un’ampia zona grigia.

 

  1. Modello per il rimborso IVA

Gli effetti del nuovo reverse-charge ed anche dello split-payment sulla liquidità delle aziende li abbiamo già evidenziati in una precedente circolare. Un’impresa di installazione che lavora solo con altre imprese non emetterà più fatture con IVA, ma dovrà comprare i materiali necessari, pagando l’imposta, cosicché si troverà in una situazione di credito IVA cronico, finanziando sostanzialmente lo Stato. Queste imprese pertanto nella richiesta di rimborso trimestrale dell’IVA verranno trattate con preferenza

L’Agenzia delle Entrate con il Prot. 2015/39968 del 20 marzo 2015 ha pubblicato un nuovo modello TR per il rimborso trimestrale dell’IVA. Questo nuovo modello è utilizzabile per la prima volta per le richieste da presentare entro il 30 aprile 2015 per chiedere il rimborso dell’IVA relativa al 1° trimestre 2015 e permette di indicare separatamente le vendite effettuate con l’applicazione del nuovo regime del reverse-charge e quelle effettuate con lo split-payment. Il modello permette anche di indicare le diverse dichiarazioni sostitutive necessarie per evitare di dover prestare la fideiussione bancaria (si veda la ns. Circolare n. 3/2015).

 

  1. Ulteriori chiarimenti in relazione al reverse charge

La circolare fornisce poi altri chiarimenti, di seguito riassunti:

- reverse-charge e split payment: il reverse-charge batte lo split payment nei confronti degli enti pubblici. Ció significa che, se una prestazione di servizio è soggetta al regime del reverse charge, lo split payment non va applicato.

- IVA e principio di cassa: le poche imprese che hanno optato per il regime dell’IVA per cassa, non possono applicarlo per le operazioni che ricadono nel nuovo regime del reverse-charge.

- IVA e imprese minori: il reverse-charge non trova applicazione da parte di quelle imprese che hanno optato per il nuovo regime forfetario e che emettono fattura senza applicazione dell’IVA. Al contrario però quando queste imprese minori acquistano beni o servizi assoggettai a reverse-charge, sono tenuti ad integrare e contabilizzare le fatture come previsto dalla relativa normativa e sono tenute anche a versare la relativa imposta, visto che il regime forfetario non prevede l’esercizio del diritto alla detrazione. Per le piccole imprese questa casistica costituisce pertanto una grossa penalizzazione!

- Utilizzo del plafond: l’acquisto senza l’applicazione dell’IVA da parte degli esportatori abituali previa presentazione della dichiarazione d’intento non si può applicare con riferimento alle operazioni assoggettate al reverse-charge. Anche in questo caso quindi l’inversione del debito IVA batte l’esclusione da IVA.

La Circolare si occupa anche dell’estensione del regime del reverse-charge alle operazioni del settore energetico, ma di questo Vi informeremo con una apposita circolare.

Infine: errori nell’applicazione del reverse-charge commessi dal 27 marzo 2015, saranno punibili con l’applicazione di sanzioni nella misura del 3% dell’IVA, con responsabilità solidale tra prestatore e committente.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-22-bis - 02.04.2015 Reverse charge su immobili