Compensazione rate di crediti di imposta provenienti da bonus edilizi

Sul tema abbiamo giá fornito in passato più volte indicazioni specifiche e con la presente circolare intendiamo ricordare gli aspetti più importanti: i crediti di imposta ceduti ad imprese e derivanti da ristrutturazioni edilizie, sia con cessione diretta che tramite “sconto in fattura”, devono essere fruiti ovvero compensati dall’impresa con le stesse scadenze che avrebbe dovuto rispettare il contribuente/cedente per la detrazione dall’imposta. Ne consegue che, ad esempio, per uno sconto in fattura del 2023 per una ristrutturazione, che dava diritto alla detrazione in dieci rate annuali, anche l’impresa dovrà utilizzare tali crediti di imposta in dieci rate annuali di uguale importo. Quindi nel 2024 dovrà/potrà essere compensato tramite mod. F24 un decimo del bonus. Se non viene compensato entro la fine dell’anno, il credito di imposta è irrimediabilmente perso. Vi invitiamo a fare le necessarie verifiche per eventualmente procedere ad un’ultima compensazione entro fine anno, ad esempio con l’acconto IVA scadente il 27 dicembre 2024.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Josef Vieider