Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA – varie

Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA – varie

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

La comunicazione annuale dati IVA, per l’anno 2010, deve essere presentata entro lunedì 28 febbraio 2011. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a redigere o anche solamente a trasmettere telematicamente tale comunicazione, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 7 febbraio 2011.

Sul modello verrà sostanzialmente riportato il totale complessivo delle risultanze delle liquidazioni periodiche; totale operazioni attive, operazioni passive, totale iva esigibile, totale iva detratta, iva dovuta o a credito.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17.01.2011 è stato approvato il nuovo modello per la Comunicazione IVA.

La compilazione del modello non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel periodo d’imposta 2010 non hanno effettuato operazioni imponibili, con alcune eccezioni.

Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA:

  • le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che nell’anno d’imposta 2010 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00, anche se obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
  • i contribuenti che per il 2010 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale;
  • sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano un credito IVA annuale e presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;
  • sono inoltre esonerati, come da circolare 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2011, i contribuenti che presentano un debito IVA annuale e presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio;

Attenzione: la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo in un’unica soluzione. I contribuenti a credito che presentano la dichiarazione IVA autonoma non possono più utilizzare il credito 2009 in compensazione in quanto diventa un credito IVA 2010 e sottostà al limite posto dalla normativa per la compensazione del credito.

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it).

 

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Oltre all’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA, rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA, che di regola verrà presentata congiuntamente alla dichiarazione UNICO/2011.

Il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2010 è il 30 settembre 2011 sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione UNICO/11.

Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla redazione o anche solo al controllo della dichiarazione IVA annuale, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 7 febbraio 2011 la seguente documentazione:

- copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;

- copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;

- copia tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2010 e gennaio 2011;

- copia delle fatture relative all’acquisto di beni cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;

- copia dei modelli relativi agli INTRA (acquisti o servizi ricevuti) o un riepilogo;

- copia del modelli relativi alle INTRA (vendite o servizi resi) o un riepilogo;

- riepilogo  delle importazioni (bollette doganali) con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA;

- copia del mastrino contabile relativo alla liquidazione IVA;

- dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”;

- per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia di una fattura;

- sono inoltre richieste le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi;

Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2010 non hanno effettuato operazioni imponibili.

Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti che per il 2010 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1], i contribuenti minimi, i produttori agricoli esonerati, le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991); gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari; gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae ecc…..

Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.gov.it).

 

VARIE

Comunicazione liquidazione IVA di gruppo: per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo nel 2011, la controllante deve presentare in via telematica il modello IVA 26 entro il 16 febbraio 2011.

Rimborso credito IVA 2010: La novità più significativa del mod. IVA 2011 riguarda l’inserimento direttamente nella Dichiarazione annuale del quadro VR riservato ai contribuenti che intendono richiedere a rimborso il credito IVA annuale (non è più prevista la presentazione del modello cartaceo all’agente della Riscossione).

A decorrere dall’1.2.2011 per la richiesta del rimborso del credito IVA 2010 si dovrà presentare in via telematica il modello IVA autonoma 2011. Il modello IVA 2011 con la richiesta di rimborso può comunque essere presentato all’interno del modello UNICO 2011 entro il 30.09.2011.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 7 febbraio 2011.

Inoltre Vi ricordiamo che nell’anno solare è possibile compensare (compensazione orizzontale) i crediti d’imposta per un importo complessivo pari a Euro 516.456,90 Euro.

Il credito IVA può essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2011 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, ICI, diritto CCIAA ecc.  con le limitazioni poste della nuova normativa di cui nostre Circolari del 2011, nr. 4 “Controlli di fine anno” e nr. 7 “Compensazione crediti non pagati”

Credito IVA 2009;  È possibile utilizzare nel 2011 il credito IVA 2009 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) nel limite posto dalla nuova normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2010. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2010.

Esempio: un credito IVA 2009 per Euro 80.000, certificato nel modello IVA 2010, utilizzato nel 2010 per Euro 48.000; può essere utilizzato “senza limiti” il residuo importo di Euro 32.000 fino alla presentazione del modello IVA 2011.

Per tali contribuenti potrebbe essere opportuno attendere la presentazione della Dichiarazione IVA in UNICO/2011 e non presentare la dichiarazione IVA autonoma. In questo caso l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 per il codice IVA è il 2009.

Credito IVA 2010 superiore a 10.000 Euro;  Tali contribuenti possono in ogni caso presentare la Dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO/2011, ma se vogliono utilizzare subito il credito in compensazione orizzontale per un importo superiore a 10.000 annui Euro annui devono presentare la Dichiarazione IVA autonoma e solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA autonoma è possibile fare la compensazione. La dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2011. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2011. Il credito IVA annuale di importo superiore a 10.000 Euro può essere utilizzato in compensazione solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Visto di conformitá: come per l’anno precedente la compensazione del credito IVA 2010 per importi superiori a 15.000 Euro annui può essere eseguita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. In alternativa le società dotate di un organo incaricato di effettuare il controllo contabile, possono far sottoscrivere la dichiarazione da quest’ultimo. Anche in questo caso la dichiarazione IVA in forma autonoma può essere presentata a decorrere dall’1.2.2011. Per coloro che presentano la dichiarazione IVA a febbraio è possibile la compensazione a decorrere dal 16.03.2011.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio ad apporre il visto di conformità, Vi preghiamo avvisarci entro lunedì 7 febbraio 2011. Prima di rilasciare il visto di conformità siamo tenuti ad effettuare ulteriori controlli e quindi a chiedervi documentazione aggiuntiva.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. ssa Sabrina Tabiadon

scarica qui la circolare C-9 - 25.01.2011 Com e dich IVA

[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).