Comunicazione annuale dati IVA – Dichiarazione annuale IVA – varie
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
La comunicazione annuale dati IVA, per l’anno 2009, deve essere presentata entro lunedì 1° marzo 2010. La comunicazione va presentata esclusivamente in via telematica.
Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a redigere o anche solamente a trasmettere telematicamente tale comunicazione, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 8 febbraio 2010.
Sul modello verrà sostanzialmente riportato il totale complessivo delle risultanze delle liquidazioni periodiche; totale operazioni attive, operazioni passive, totale iva esigibile, totale iva detratta, iva dovuta o a credito.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15.01.2010 è stato approvato il nuovo modello per la Comunicazione IVA.
La compilazione del modello non ha subito grandi variazioni, sono però stati inseriti righi per indicare gli acquisti e le vendite di beni strumentali.
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione, in linea generale, i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel periodo d’imposta 2009 non hanno effettuato operazioni imponibili, con alcune eccezioni.
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA:
- le persone fisiche (imprenditori individuali e lavoratori autonomi) che nell’anno d’imposta 2009 hanno realizzato un volume d’affari uguale o inferiore ad Euro 25.000,00, anche se obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale;
- i contribuenti che per il 2009 non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva annuale;
- sono, inoltre, esonerati i contribuenti che presentano un credito IVA annuale e presentano la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio.
Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.it; collegamento „strumenti/modulistica/modelli di dichiarazione/comunicazioni e domande“).
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
Oltre all’obbligo della presentazione della comunicazione annuale dati IVA, rimane l’obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA, che di regola verrà presentata congiuntamente alla dichiarazione UNICO/2010.
Il termine di presentazione per la dichiarazione annuale IVA, relativa all’anno 2009 è il 30 settembre 2010 sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione in via autonoma sia nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione UNICO/10.
Nel caso vogliate incaricare il nostro Studio alla redazione o anche solo al controllo della dichiarazione IVA annuale, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 8 febbraio 2010 la seguente documentazione:
- copia dei riepiloghi mensili o trimestrali degli acquisti e delle vendite con le relative liquidazioni Iva;
- copia del riepilogo annuale degli acquisti e delle vendite;
- copia tutti i modelli F24 relativi al pagamento o alle compensazioni IVA effettuate nel 2009 e gennaio 2010;
- copia delle fatture relative all’acquisto di beni cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
- copia delle fatture relative alla vendita dei cespiti o eventualmente un riepilogo con indicazione dell’imponibile e dell’Iva;
- copia dei modelli relativi agli acquisti INTRA o un riepilogo;
- copia del modelli relativi alle vendite INTRA o un riepilogo;
- copia del mastrino contabile relativo alla liquidazione IVA;
- dati per la compilazione del quadro VT “ripartizioni tra operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti titolari di partita IVA”;
- per operazioni IVA particolari si prega anche di inviare copia di una fattura;
- il nuovo modello IVA 2010 richiede anche le seguenti informazioni: l’imponibile relativo ad acquisti e servizi radiomobili di telecomunicazione con detrazione IVA superiore al 50%, gli acquisti effettuati da contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi;
Ricordiamo che sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche se nel periodo d’imposta 2009 non hanno effettuato operazioni imponibili.
Non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti che per il 2009 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti[1], i contribuenti minimi, i produttori agricoli esonerati, le associazioni sportive dilettantistiche ed associazioni senza fini di lucro soggetti a regime speciale (Legge n. 398/1991); gli imprenditori individuali, che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno conseguito ulteriore volume d’affari; gli esercenti attività di organizzazione di giochi e di intrattenimenti che nell’ambito dell’imposta sugli spettacoli e intrattenimenti sono soggetti alle disposizioni della Siae.
Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sarà disponibile in formato elettronico e potrà essere prelevato dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.it; collegamento „strumenti/modulistica/modelli di dichiarazione“).
VARIE
Comunicazione liquidazione IVA di gruppo: per avvalersi della facoltà di effettuare le liquidazioni IVA di gruppo, la controllante deve inviare entro il 16 febbraio 2010 il modello IVA 26 all’Agenzia delle Entrate competente.
Rimborso credito IVA 2009: Vi vogliamo ricordare che il modello per la richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2009 può essere presentato a partire dal 1° febbraio 2010. Siccome le richieste di rimborso vengono elaborate nell’ordine cronologico della loro presentazione, si consiglia una tempestiva predisposizione della stessa. Il modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e le relative istruzioni sono disponibili in formato elettronico e possono essere prelevate dal sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.agenziaentrate.it; collegamento „strumenti/modulistica/modelli di dichiarazione/comunicazioni e domande“).
Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio a predisporre la documentazione per il rimborso IVA, Vi preghiamo di fornirci tutti i relativi dati entro lunedì 8 febbraio 2010.
Inoltre Vi ricordiamo che nell’anno solare è possibile compensare (compensazione orizzontale) i crediti d’imposta per un importo complessivo pari a Euro 516.456,90 Euro.
Il credito IVA puó essere compensato a decorrere dal 1° gennaio 2010 con debiti per ritenute dipendenti, contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL, ritenute lavoratori autonomi, agenti ecc.., IRAP, Imposte sui redditi, ICI, diritto CCIAA ecc. con le limitazioni poste della nuova normativa di cui nostra Circolare nr. 3 “Compensazioni IVA 2010”
Credito IVA 2008; È possibile utilizzare nel 2010 il credito IVA 2008 residuo (dopo l’eventuale rimborso o compensazione) senza alcun limite posto dalla nuova normativa e fino a quando non verrà presentata la Dichiarazione IVA annuale riferita al 2009. Infatti è da tale momento che il credito IVA diventa riferibile al 2009. Per tali contribuenti potrebbe essere opportuno attendere la presentazione della Dichiarazione IVA in UNICO/2010 e non presentare la dichiarazione IVA autonoma.
Credito IVA 2009 superiore a 10.000 Euro; Tali contribuenti possono in ogni caso presentare la Dichiarazione IVA all’interno del modello UNICO/2010, ma se vogliono utilizzare il credito in compensazione orizzontale per un importo superiore a 10.000 Euro devono presentare la Dichiarazione IVA autonoma e solo a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA è possibile fare la compensazione.
Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.
Cordiali saluti
Dott. ssa Sabrina Tabiadon
scarica qui la circolare C-07-26.01.10 Comunicazione Iva
[1] L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.).