Con il Provv. N° 44905 del 16 febbraio u.s. l’Agenzia Entrate ha pubblicato l’apposito modello per la comunicazione all’Agenzia stessa, da parte delle imprese che ne hanno fruito, dei bonus energia e gas e dei bonus per carburante agricolo non utilizzati fino alla data del 16 marzo 2023. La mancata comuni-cazione causa la perdita del bonus non utilizzato.
Il 14 febbraio invece sono stati finalmente pubblicati i codici tributo per la compensazione dei bonus gas/energia e carburante agricolo per il 2023.
Di seguito alcuni dettagli.
Comunicazione bonus 2022
Sui termini per la compensazione dei vari bonus del 2022 vi abbiamo ampiamente informati con varie circolari. Coma già detto, si tratta ora di comunicare entro il 16 marzo 2023 quelli non utilizzati in compensazione (o ceduti a terzi) a pena di decadenza del credito di imposta. Si tratta nel dettaglio dei seguenti crediti di imposta:
6968: bonus per imprese energivore per il consumo del 3° trimestre 2022;
6969: bonus per imprese gasivore per il consumo del 3° trimestre 2022;
6970: bonus per imprese non energivore per il consumo del 3° trimestre 2022;
6971: bonus per imprese non gasivore per il consumo del 3° trimestre 2022;
6983: bonus per imprese energivore per il consumo dei mesi di ottobre e novembre 2022;
6984: bonus per imprese gasivore per il consumo dei mesi di ottobre e novembre 2022;
6985: bonus per imprese non energivore per il consumo dei mesi di ottobre e novembre 2022;
6986: bonus per imprese non gasivore per il consumo dei mesi di ottobre e novembre 2022;
6993: bonus per imprese energivore per il consumo del mese di dicembre 2022;
6994: bonus per imprese gasivore per il consumo del mese di dicembre 2022;
6995: bonus per imprese non energivore per il consumo del mese di dicembre 2022;
6996: bonus per imprese non gasivore per il consumo del mese di dicembre 2022;
6987: bonus carburante per imprese agricole e della pesca per gli acquisti nel 4° trimestre 2022 – da compensare entro il 30 giugno 2023.
Manca nell’elenco il codice 6972 per il bonus carburante per imprese agricole e della pesca del 3° trimestre 2022 – da compensare entro il 31 marzo 2023 – ma il Provvedimento prevede anche che possono essere aggiunti anche ulteriori codici.
Attenzione: chi ha ancora dei bonus del 2022 “aperti” deve verificare quanto può ancora compensare entro il prossimo 16 marzo e poi in pari data comunicare all’Agenzia il residuo non ancora utilizzato.
Alleghiamo alla presente news-letter il fac-simile del modello che andrá inoltrato telematicamente. Nel modello stesso vanno indicati il codice tributo del singolo bonus, i costi sostenuti e la percentuale del credito di imposta, oltre all’importo totale del bonus, compreso quanto eventualmente già compensato. Al contrario, nel caso il bonus sia giá stato interamente utilizzato non va presentata alcuna comunicazione! Anche in caso di cessione del bonus a terzi (N.B. l’intero bonus!) entro la data di cui sopra non si presenterà alcun modello. Ricordiamo che si compila una riga per ogni singola tipologia di credito/codice tributo.
Nel caso abbiate bisogno vi possiamo assistere nella compilazione del modello.
Nuovi codici tributo
Come accennato sopra, sono stati altresì pubblicati i codici tributo per i bonus maturati/maturandi del 1° trimestre 2023, che sono i seguenti:
7010: bonus per imprese energivore per il consumo del 1° trimestre 2023;
7011: bonus per imprese non energivore per il consumo del 1° trimestre 2023;
7012: bonus per imprese gasivore per il consumo del 1° trimestre 2023;
7013: bonus per imprese non gasivore per il consumo del 1° trimestre 2023;
7014: bonus carburante per imprese agricole e della pesca per gli acquisti nel 1° trimestre 2023.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
Allegato: Modulo di iscrizione