Comunicazione delle operazioni con paesi “black-list”– 2 novembre 2010 la prima comunicazione per i mesi di luglio, agosto e settembre
Come già riportato nelle nostre precedenti circolari n. 21 e n. 26 il decreto incentivi (D.L. 40/2010 del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73/2010) ha introdotto un nuovo obbligo a carico dei contribuenti, riguardante la comunicazione elettronica delle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010 con operatori economici aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata. Lo scopo è evidente e consiste nel cercare di arginare il più possibile le transazioni economiche con i paesi cd. „black list“.
Con i decreti ministeriali del 30 marzo, 27 luglio e 5 agosto 2010 sono state individuate le modalità e i termini di effettuazione della predetta Comunicazione. Con i provvedimenti del 28 maggio e 5 luglio 2010 sono state definite le modalità dell’invio telematico di queste comunicazioni. Siamo ancora in attesa della circolare con le disposizioni necessarie per chiarire i dubbi in merito alla lista dei paesi “black list” (per esempio sono attesi chiarimenti relativi a Svizzera, Lussemburgo e San Marino). In previsione della scadenza diamo un breve riassunto della normativa attuale:
Chi è obbligato? |
La comunicazione in esame va presentata dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato definiti dai provvedimenti ministeriale del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. L’obbligo non riguarda solo le imprese e i liberi professionisti residenti in Italia, ma anche imprese non residenti che hanno una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale o sono registrati direttamente. |
Paradisi fiscali |
Con la Circolare n. 21 vi abbiamo trasmesso la lista degli stati e territori considerati paradisi fiscali. Alleghiamo alla presente circolare la lista con l’aggiornamento apportato dal provvedimento del 5 agosto 2010, con il quale sono stati cancellati Cipro, Malta e Corea del Sud. È attesa inoltre la cancellazione del Lussemburgo, per il quale si presume che saranno da comunicare solo operazioni svolte con società holding.
Questo nuovo obbligo prevede la comunicazione delle operazioni svolte con imprese che hanno la loro sede in questi stati. Sono escluse invece le forniture e prestazioni a privati. |
Cosa bisogna comunicare? |
L’obbligo di comunicazione riguarda in sostanza
- acquisti di beni, - acquisti di servizi, - forniture di beni e - forniture di servizi resi a clienti o ricevuti da fornitori aventi sede, residenti o domicilio in uno degli stati considerati paradiso fiscale. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del provvedimento del 30 marzo 2010 sono da comunicare tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA. Nel caso delle prestazioni a imprese non residenti in uno stato membro UE che sono considerate fuori campo IVA ai sensi del art 7-ter e non sono da rilevare ai fini IVA queste sarebbero rimaste escluse dal nuovo obbligo se non fosse seguito il provvedimento del 5 agosto 2010 a correggere questo errore. Di conseguenza a decorrere dal 1° settembre 2010 sono da comunicate anche queste operazioni. Secondo l’interpretazione della stampa specializzata le importazioni non vanno comunicate, in quanto vengono dichiarate in dogana. È stato invece espressamente chiarito che sono da comunicare le esportazioni. Riassumendo – salvo nuove eccezioni – si può dire che sono da comunicare tutte le forniture e gli acquisti di beni nonché di servizi resi da imprese e liberi professionisti con sede, residenza o domicilio negli stati o territori a regime fiscale privilegiato, come da allegato A, eseguite dal 1° luglio 2010. Al proposito si applicano le regole generali dettate in ambito IVA, quindi sono da comunicare le forniture dove la merce è stata consegnata dal 1° luglio 2010 e le prestazioni di servizi pagati da questa data o fatturati da questa data (se antecedente al pagamento). Non sussiste obbligo di comunicazione con riguardo alle “attività con le quali si realizzano operazioni esenti (art. 10 DPR 633/72), a condizione che il soggetto interessato abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art 36.bis, D.P.R. 633/1972 (riguarda banche e assicurazioni). |
Periodicità delle comunicazioni |
Le disposizioni riguardanti la compilazione e l’invio della comunicazione ricalcono in sostanza quanto previsto per le comunicazioni INTRA. La comunicazione é da fare con scadenza mensile, salvo che nei quattro trimestri precedenti non sia mai stata superata la soglia di 50.000,00 €, in questo caso la comunicazione va inviata trimestralmente. La soglia si considera separatamente per forniture di beni, acquisti di beni, prestazione di servizi effettuate e ricevute. Chi deve fare la comunicazione trimestralmente può optare per la comunicazione mensile. Questa opzione è vincolante per l’intero anno solare.
Attenzione: nel caso il numero delle operazioni con i paradisi fiscali fosse elevato, il controllo delle soglie potrebbe risultare più laborioso della comunicazione stessa. Si consiglia in questi casi di optare per la comunicazione mensile. Per coloro che hanno incominciato l’attività da meno di quattro trimestri, al comunicazione deve essere presentata trimestralmente. La comunicazione é da inviare entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Entro il 2 novembre 2010 (a causa dei giorni festivi) deve essere inviata la comunicazione relativa al terzo trimestre ed per il mese di settembre. A seguito della proroga questa scadenza vale anche per le comunicazioni di luglio e agosto.
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Contenuto delle comunicazioni | Con la nostra Circolare n. 21 vi abbiamo trasmesso il modello per la comunicazione e le relative istruzioni. Ricordiamo che per ogni cliente o fornitore residente in uno stato con fiscalità privilegiata bisogna compilare un nuovo modulo (quadro A). |
Invio delle comunicazioni | La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via elettronica (tramite Entratel o Fisconline) entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. |
Sanzioni | Le sanzioni amministrative comminate in caso di errori ed omissioni vanno da un minimo di 516,00 ad un massimo di 4.130,00 Euro per ciascun’operazione. Le sanzioni pertanto vengono commisurate ad ogni singola operazione con l’esplicita esclusione del meccanismo del cd. cumulo giuridico, che in caso di errori della stessa natura commessi ripetutamente applica la sanzione una sola volta). |
Prima scadenza - 2 novembre 2010 - | Nel caso vogliate dare incarico al nostro Studio di predisporre la comunicazione, Vi preghiamo di inviarci entro lunedì 25 ottobre 2010 le copie delle fatture. Vi preghiamo di inviarci anche le fatture relative ad operazioni con San Marino, Lussenburgo e Svizzera; queste non verranno considerate se all’ultimo momento l’amministrazione Finanziaria fornirà disposizioni diverse. |
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed anche per l’invio della comunicazione.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-34-operazioni con paesi black list
Allegato A) Lista dei „paradisi fiscali“ coinvolti dalla nuova disposizione:
Alderney
Andorra Angola *) Anguilla Antigua *) Aruba Bahamas Bahrain *) Barbados Barbuda Belize Bermuda British Virgin Islands Brunei Isole di Cook Costarica *) Dominica *) Dschibuti Ecuador *) Polinesia francesce Gibraltar Grenada Guatemala Guernsey Herm Antille olandesi Hongkong Isola di Man Jamaika *) Jersey Isole Kaiman Kenia *) Kiribati Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo *) |
Macao
Malaysia Maldive Mauritius *) Isole Marshall Monaco *) Montserrat Nauru Nuova Caledonia Niue Oman Panama *) Filippine Portorico *) Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and Grenadines Isole Salomon Samoa San Marino Sant Helena Sark Svizzera*) Seychelles Singapore *) Taiwan Tonga Turks and Caicos Islands Tuvalu Uruguay *) US Virgin Islands Vanuatu Emirati arabi *)
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Provvedimento ministeriale del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001
*) Per tali paesi rilevano solo alcune tipologie di operazioni ovvero sono previste delle deroghe