Comunicazione delle operazioni con paesi “black-list”– 2 novembre 2010 prima scadenza per i mesi di luglio, agosto e settembre – pubblicate le istruzioni

Comunicazione delle operazioni con paesi “black-list”– 2 novembre 2010 prima scadenza per i mesi di luglio, agosto e settembre – pubblicate le istruzioni

Ritorniamo sul tema della comunicazione delle operazioni con paesi considerati paradisi fiscali: l’Agenzia delle Entrate a pochi giorni dalla scadenza ha pubblicato, con la circolare n. 53 del 21 ottobre, le istruzioni per la comunicazione delle operazioni con i paesi “black list”, introdotta con il D.L. 40/2010 del 25 marzo 2010. In alcuni punti di questa circolare le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate differiscono da quelle della stampa specializzata degli ultimi mesi. Per completare la nostra circolare n. 34 riportiamo le novità più importanti contenute nella menzionata circolare n. 53:

 

- importazioni: Finora si presumeva che le importazioni non fossero da inserire nella comunicazione in quanto l’Amministrazione Finanziaria tramite la bolletta doganale è in possesso di tutte le informazioni necessarie. Invece secondo la circolare tutte le importazioni da paradisi fiscali sono da indicare nella comunicazione. Per tale motivo Vi invitiamo di inviarci la relativa documentazione: bolle doganali e fatture per importazioni da fornitori residenti in uno stato considerato paradiso fiscale effettuate a partire dal 1° luglio 2010.

 

- stati considerati paradisi fiscali: Se uno stato è presente nelle liste pubblicate con i provvedimenti del 1999 e del 2001 (allegati A alla nostra circolare n. 34/2010) è considerato un paradiso fiscale. Non vengono considerate le eccezioni specifiche previste nei suddetti provvedimenti per alcuni singoli stati. Questo comporta conseguenze assurde, come ad esempio che tutte le operazioni effettuate con Lussemburgo devono essere comunicate, nonostante il fatto che Lussemburgo è uno stato membro dell’UE, mentre in teoria il Lussemburgo dovrebbe essere considerato un paradiso fiscale solo in relazione alle società holding. Vi invitaimo quindi di inviarci tutte le fatture relative a operazioni con il Lussemburgo.

Devono essere comunicate anche tutte le operazioni effettuate con imprese residenti in Svizzera.

 

- criteri temporali: Sono da comunicare le operazioni del 3° trimestre 2010 ovvero dei mesi di luglio, agosto e settembre. È stato chiarito che sono da indicare le operazioni che nel periodo di riferimento sono state registrate ai fini IVA.

 

- soglie: La comunicazione deve essere inviata con periodicità mensile, se nei quattro trimestri precedenti è stata superata la soglia di 50.000 €. A questo proposito é stato chiarito che, per il calcolo della soglia per le comunicazioni con scadenza al 2 novembre 2010, è da considerare il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Confermiamo il nostro consiglio di inviare la comunicazione mensilmente.

 

- rappresentanti fiscali, registrazioni dirette e stabili organizzazioni: È stato chiarito che l’obbligo riguarda anche operazioni con imprese residenti in un paradiso fiscale ma che hanno un rappresentante fiscale o sono registrati direttamente in un altro stato. Questo riguarda per esempio importazioni dalla Svizzera effettuate tramite un rappresentante fiscale o registrazione diretta dell’impresa svizzera in Austria o Germania e conseguentemente ai fini IVA sono considerati un acquisto intracomunitario. Questo perché con la nomina di un rappresentante fiscale o la registrazione diretta non si crea un soggetto fiscale autonomo.

 

Non é comprensibile, invece, l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale devono essere comunicate anche le operazioni con imprese residenti in un paradiso fiscale ma con stabile organizzazione in un altro stato. Quindi sono da comunicare anche forniture e prestazioni effettuate da una stabile organizzazione di un’impresa Svizzera in Austria o Germania. Considerate le rilevanti sanzioni consigliamo di comunicare anche queste operazioni, anche se prevediamo che in pratica questo comporterà problemi. Spesso, infatti, non si evince dalla documentazione se si tratta di una stabile organizzazione di un’impresa residente in un paradiso fiscale. L‘Assonime nella circolare n. 32/2010 del 21 ottobre 2010 ha criticato l’obbligo di comunicare tali operazioni.

Viceversa non sono da comunicare forniture e prestazioni in relazione a imprese con rappresentante fiscale o registrazione diretta in uno stato considerato paradiso fiscale e residenti però in un altro stato. Esempio: non devono essere comunicate le forniture a un’impresa italiana da parte di un’impresa tedesca tramite un rappresentante fiscale svizzero.

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ed anche per l’invio della comunicazione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

 scarica qui la circolare C-36 - operazioni con paesi black list