Comunicazione delle operazioni con paesi “black list” a partire dal 1 luglio
Il decreto incentivi (D.L. 40/2010 del 25 marzo 2010, convertito in L. 73/2010 – vedasi la nostra circolare n. 16/2010) ha introdotto un nuovo obbligo a carico dei contribuenti, riguardante la comunicazione elettronica delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata. Lo scopo è evidente e consiste nel cercare di arginare il più possibile le transazioni economiche con i paesi cd. „black list“. Il nuovo obbligo ha suscitato notevoli proteste fra le associazioni di categoria, ponendosi come adempimento ulteriore e quasi parallelo rispetto a quello attualmente previsto per le dichiarazioni periodiche Intrastat. Nonostante il diffuso malcontento, con provvedimento del 28 maggio 2010 sono stati resi pubblici il modello e le istruzioni per far fronte al nuovo obbligo che partirà dal prossimo mese.
Di seguito illustriamo le novità della disposizione:
Soggetti obbligati |
Sono tenuti al nuovo adempimento tutti i soggetti passivi IVA, che dal 1° luglio 2010 effettuano operazioni con controparti economiche che hanno sede nei cosiddetti paradisi fiscali, individuati congiuntamente dai provvedimenti del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. Alleghiamo alla presente circolare (all.to A) la lista completa dei paesi coinvolti dalla nuova disposizione. La lista si compone in parte di paesi che vengono considerati come veri e propri paradisi fiscali ed in parte anche di paesi, come la Svizzera o altri paesi comunitari quali Malta, Cipro e Lussemburgo, che sono considerati paradisi fiscali solo limitatamente ad alcuni ambiti fiscali e per i quali sono previste delle deroghe. L’Amministrazione finanziaria ha assicurato che provvederà a una definizione più puntuale dei paesi facenti parte della lista. Ciò significa che da un lato verranno escluse dall’obbligo di comunicazione alcune tipologie di operazioni attualmente ancora presenti, dall’altro lato verranno invece assoggettati a comunicazione transazioni e paesi, che pur non essendo elencati nella lista, si ritiene possano essere rischiosi sotto il profilo fiscale. In particolare si vuole evitare l’obbligo della doppia comunicazione con riguardo ai paesi comunitari Malta, Cipro e Lussemburgo.
Ad oggi non sono ancora state pubblicate le relative disposizioni. |
Oggetto della comunicazione |
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda in linea generale tutti:
- gli acquisti di beni - gli acquisti di servizi - le cessioni di beni e - le prestazioni di servizi da fornitori/a clienti aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi compresi nella lista allegata. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, co. 2 del decreto convertito in legge rilevano per la comunicazione “le operazioni registrate o soggette a registrazione” ai fini IVA. A seguito della riforma IVA e a norma del novellato art. 7-ter del DPR 633/1972 le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi IVA non residenti in Italia sono ora, in linea generale, non rilevanti ai fini IVA in Italia e pertanto non soggette ad alcun obbligo di registrazione. Stando al dettato della norma di cui sopra, le menzionate prestazioni dovrebbero pertanto essere escluse dal nuovo obbligo. Si ritiene che si tratti di una imprecisione letterale del legislatore e si consiglia, a titolo prudenziale, di rilevare anche le suddette operazioni nella nuova comunicazione. Si può quindi affermare che, salvo future deroghe, debbano essere riepilogate nella comunicazione tutte le cessioni e gli acquisti di beni e tutte le prestazioni di servizi intercorse fra soggetti passivi IVA nazionali (imprese e liberi professionisti) e imprese o liberi professionisti aventi sede, residenza o domicilio in uno degli Stati elencati all’allegato A) a partire dal 1° luglio 2010. Al proposito si applicano le regole generali dettate in ambito IVA: devono essere comunicate le forniture di beni il cui passaggio di proprietà avviene a partire dal 1° luglio 2010 e le prestazioni di servizi il cui pagamento o la cui fatturazione (qualora antecedente il pagamento) avvenga a partire da detta data. |
Periodicità della comunicazione |
Le disposizioni riguardanti la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni ricalcano in sostanza quanto previsto per le comunicazioni Intrastat. Pertanto la comunicazione deve essere presentata mensilmente, salvo che nel corso dei precedenti quattro trimestri non sia mai stata superata la soglia dei 50.000,00 Euro; in tal caso è ammessa una presentazione trimestrale. La verifica del superamento della soglia va fatta avendo a riferimento separatamente i beni e i servizi da un lato ovvero le cessioni e gli acquisti dall’altro lato.
Consiglio: nel caso di frequenti operazioni con paesi „black list“, la verifica del superamento della soglia può risultare più onerosa in termini di tempo che la compilazione stessa del modello. Pertanto si consiglia di optare fin da subito una presentazione mensile. Coloro che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri, devono presentare la comunicazione con frequenza trimestrale. |
Contenuto della comunicazione |
Alleghiamo alla presente (all.to B) il modello per la comunicazione pubblicato con il provvedimento del 28 maggio 2010. Il modello si compone del frontespizio e del modulo A.
- nel frontespizio vanno riportati i consueti dati identificativi del soggetto dichiarante - dovrà poi essere compilato un modulo “A” per ogni impresa o libero professionista residente in un paradiso fiscale, nei confronti del quale sia stata effettuata un’operazione soggetta a comunicazione nel periodo di riferimento. Per ciascun operatore dovranno essere indicati, separandole fra acquisti e cessioni, le operazioni effettuate nel periodo di riferimento, indicando l’imponibile e l’IVA e distinguendo fra operazioni imponibili, operazioni non imponibili (artt. 8, 9 e 72 DPR 633/1972), operazioni non soggette ad IVA (art. 7 e in particolare 7-ter DPR 633/192) e operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972). Nel modulo “A” vanno inoltre indicate le eventuali rettifiche relative a dati comunicati in periodi precedenti. Il modulo “A” richiede l’indicazione di numerosi dati anagrafici della controparte economica estera, di cui normalmente non si dispone. Nel caso di persone fisiche ad esempio va indicata la data di nascita. Devono inoltre essere indicati il codice fiscale e il codice identificativo estero. |
Trasmissione della comunicazione |
La trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via elettronica (tramite Entratel o Fisconline) entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. La prima comunicazione mensile, relativa al mese di luglio, dovrà essere inviata entro il 31 agosto 2010, mentre la prima comunicazione trimestrale, relativa al terzo trimestre del 2010, scadrà al 31 di ottobre 2010. |
Sanzioni |
Le sanzioni amministrative comminate in caso di errori ed omissioni vanno da un minimo di 516,00 ad un massimo di 4.130,00 Euro per ciascun’operazione. Le sanzioni pertanto vengono commisurate ad ogni singola operazione con l’esplicita esclusione del meccanismo del cd. cumulo giuridico, che in caso di errori della stessa natura commessi ripetutamente applica la sanzione una sola volta). |
Indicazioni |
Una corretta predisposizione della comunicazione pertanto presuppone la precisa rilevazione delle operazioni soggette a comunicazione e dei dati anagrafici della controparte estera. Nonostante non sia completamente da escludere che entro la fine di agosto vengano previste delle facilitazioni, si consiglia di operare nel seguente modo:
- archiviazione di copia della documentazione riferita ad operazioni soggette alla comunicazione, effettuate a partire dal 1 luglio 2010, in modo da averle già a disposizione al momento della comunicazione; - con riguardo ad ogni operazione soggetta a comunicazione verificare la completezza dei dati anagrafici relativi alla controparte estera e richiesti in sede di compilazione. |
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario in merito nonché per l’invio della comunicazione stessa.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-21-operazioni con paesi black list
Allegato A) – Lista dei paesi a cui si estende la nuova disposizione
Alderney
Andorra Angola *) Anguilla Antigua *) Aruba Bahamas Bahrain *) Barbados Barbuda Belize Bermuda British Virgin Islands Brunei Isole di Cook Costarica *) Dominica *) Dschibuti Ecuador *) Polinesia francesce Gibraltar Grenada Guatemala Guernsey Herm Antille olandesi Hongkong Isola di Man Jamaika *) Jersey Isole Kaiman Kenia *) Kiribati Libano Liberia Liechtenstein Lussemburgo *) |
Macao
Malaysia Maldive Malta *) Mauritius *) Isole Marshall Monaco *) Montserrat Nauru Nuova Caledonia Niue Oman Panama *) Filippine Portorico *) Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and Grenadines Isole Salomon Samoa San Marino Sant Helena Sark Svizzera*) Seychelles Singapore *) Corea del Sud *) Taiwan Tonga Turks and Caicos Islands Tuvalu Uruguay *) US Virgin Islands Vanuatu Emirati arabi *) Cipro
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Provvedimento ministeriale del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001
*) Per tali paesi rilevano solo alcune tipologie di operazioni ovvero sono previste delle deroghe