Comunicazione delle operazioni con paesi “black list”– nuova scadenza 02/11/2010

Comunicazione delle operazioni con paesi “black list”– nuova scadenza 02/11/2010

Come già accennato nella nostra circolare n. 21 del 19 giugno, gli acquisti di beni e di servizi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi resi a clienti o ricevuti da fornitori residenti in un paese a fiscalità privilegiata, dal 1° luglio 2010 devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate. Allegata alla sopracitata circolare troverete il relativo modulo con le istruzioni.

 

Le disposizioni riguardanti la compilazione e la trasmissione delle comunicazioni riprendono in sostanza quanto previsto per le comunicazioni Intrastat. Pertanto la comunicazione deve essere presentata mensilmente, salvo che nel corso dei precedenti quattro trimestri non sia mai stata superata la soglia dei 50.000,00 Euro; in tal caso è ammessa una presentazione trimestrale. La verifica del superamento della soglia va fatta prendendo a riferimento separatamente i beni e i servizi da un lato, ovvero le cessioni e gli acquisti dall’altro lato.

 

La prima comunicazione mensile, relativa al mese di luglio, originariamente, doveva essere inviata entro il 31 agosto 2010, mentre la prima comunicazione trimestrale relativa al terzo trimestre del 2010 è da inviare entro il 2 novembre 2010. A causa di numerosi dubbi applicativi le associazioni di categoria e la stampa specializzata hanno richiesto una proroga, che è stata infine accolta con decreto del 5 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2010.

 

Proroga fino al 2 novembre 2010:

La scadenza della prima comunicazione per i mesi di luglio, agosto e settembre e per il 3° trimestre 2010 è stata prorogata al 2 novembre (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre non sono giorni lavorativi).

 

Modifiche:

Modifiche introdotte con i più recenti decreti:

 

- Cipro, Malta e Corea del Sud sono state tolte dalla lista dei paesi a regime fiscale privilegiato.

- Escono dagli elenchi le operazioni esenti (art. 10, legge IVA), sia in acquisto sia in vendita, compiuti da parte di soggetti che hanno esercitato l’opzione per la dispensa da adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis legge IVA (in generale banche e assicurazioni).

- È stata modificata un’imprecisione letterale, già accennata già nella nostra circolare n. 21/2010, in base alla quale le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi IVA non residenti in Italia o ricevuti dagli stessi soggetti, se non rilevati ai fini IVA e pertanto non soggette ad alcun obbligo di registrazione, non andavano indicate nelle comunicazioni di cui in oggetto. Ora tale norma incongruente è stata rettificata, con effetto per le prestazioni di servizi dal 1° settembre in poi.

 

Tratteremo questo nuovo obbligo dettagliatamente quando saranno pubblicati i relativi modelli.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-26- comunicazione paesi black list