Comunicazione dell’uso privato di beni aziendali e dei finanziamenti effettuati dai soci nei confronti dell’impresa nel 2014 entro il 30 ottobre 2015
La comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno in cui, i beni sono stati concessi (o permangono) in godimento e i finanziamenti sono stati ricevuti. Il modello deve essere così presentato entro il 30 ottobre di ogni anno. Di seguito si forniscono le principali indicazioni relative a tale adempimento e alcune considerazione sulla convenienza o meno ad effettuare tale comunicazione.
Gli antecedenti: con l’art. 2. comma 36-terdecies e 36-duodevicies del D.L. 138/2011 (la cosiddetta “manovra di ferragosto” 2011) venne introdotta una nuova normativa che prevedeva la tassazione come “redditi diversi” del reddito in natura rappresentato dai beni aziendali utilizzati dai soci (e/o dai familiari) sia di società di capitali che di persone nonché dai familiari degli imprenditori individuali, a titolo gratuito o ad un prezzo non in linea con il valore normale (o di mercato),
- nel caso in cui il bene aziendale venga utilizzato ai fini privati
- e per il cui godimento non sia previsto un congruo corrispettivo
Contestualmente vennero previste delle limitazioni per le imprese/società alla detraibilità dal reddito dei costi sostenuti relativi ai suddetti beni dati in godimento
Al fine di controllare la corretta tassazione del sopra citato utilizzo privato, questi benefici vanno comunicati entro il 30 ottobre 2015 nel caso in cui si riferiscano all’esercizio 2014.
Entro lo stesso termine sono da comunicare anche i finanziamenti e i versamenti effettuati dai soci.
Con questa seconda comunicazione l’Amministrazione Finanziaria si ripropone di rintracciare somme di denaro “non ufficiali” che vengono rimesse in circolo in azienda attraverso i finanziamenti e i versamenti di soci e/o familiari.
- La comunicazione dei beni dati in godimento:
Natura della tassazione |
Per evitare comportamenti elusivi nell’acquisto di beni tramite imprese/aziende il Fisco ha introdotto due misure contemporaneamente:
a) soci (e loro familiari) di società di capitali e di persone così come familiari dell’imprenditore individuale che utilizzano esclusivamente o parzialmente beni aziendali a fini privati devono corrispondere all’azienda un importo in linea con il valore di mercato per l’utilizzo del bene, in caso contrario dovranno “tassare” lo stesso valore nella loro dichiarazione dei redditi. Per l’utilizzatore, socio o familiare di imprenditore individuale, è stato introdotto a tale scopo un’apposita forma di “reddito diverso” (art. 67 TUI, comma 1, lettera h-ter) nella misura della differenza tra l’anzidetto valore normale e l’importo effettivamente corrisposto. b) Per la società o impresa individuale al contrario, vige l’indetraibilità dei costi di acquisto e di esercizio dei beni in questione, nel caso il corrispettivo pagato dal socio e/o familiare sia inferiore al valore normale. Tale limitazione non vale però nei casi in cui per il bene oggetto di utilizzo siano in già vigore norme che ne limitano la deducibilità dei costi (ad es. autovetture) Conclusione: se viene corrisposto un importo inferiore al valore normale, il fruitore socio o familiare deve tassare la differenza come reddito diverso e l’impresa/società non può dedurre i costi: in pratica una doppia tassazione.
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Soggetti obbligati | La tassazione dell'uso privato di beni aziendali dal punto di vista dell’impresa che mette a disposizione i beni riguarda:
· imprenditori individuali, · società di persone, · società di capitali, · società cooperative, · stabili organizzazioni di società non residenti, · enti di diritto privato, quando trattasi di beni riconducibili all’attività commerciale.
Non sono tenuti all’obbligo di comunicazione gli enti non commerciali e le imprese agricole. Altresì non sono tenuti alla comunicazione i liberi professionisti e le associazioni professionali (in forma di società semplice). Nel caso in cui l’impresa non abbia provveduto, può adempiere all’obbligo di comunicazione anche il beneficiario dei beni dell’impresa; Beneficiario e impresa/società sono solidalmente responsabili nei confronti del Fisco per l’adempimento di tale obbligo.
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Definizione di soci e familiari |
Sono considerati soci tutte le persone fisiche che partecipano direttamente o indirettamente alla società. Ne consegue che sono da comunicare ad esempio anche i beni dati in godimento ai soci della società controllata o società controllante.
Fondamentale è in ogni caso che alla fine vi sia un utilizzo privato da parte di persone fisiche, per le quali sia possibile configurare un reddito diverso Quali familiari dell’imprenditore individuale sono considerati il coniuge ed i parenti fino al terzo grado ed affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che siano residenti in Italia o all’estero. |
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Beni oggetto della comunica-zione
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Sono da indicare nella comunicazione in generale i beni aziendali che nel 2014 o in esercizi precedenti (nel caso in cui l’utilizzo si protrasse oltre l’esercizio)
· le ditte individuali hanno dato in godimento ai familiari del titolare e · le società hanno dato in godimento ai soci persone fisiche o loro familiari per l’utilizzo esclusivamente o parzialmente personale. Sono interessati alla comunicazione non solo i beni di proprietà dell’azienda ma anche i beni non di proprietà dell’azienda ma da questa detenuti in forza di un contratto di leasing, noleggio o locazione. Non rileva invece il fatto che il bene sia esposto in bilancio tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante. Concretamente l’obbligo di comunicazione riguarda in primo luogo abitazioni e autovetture di proprietà dell’impresa/società che vengano utilizzati esclusivamente o parzialmente per fini privati: in secondo luogo l’obbligo riguarda anche aeromobili e navi, anche se questi ultimi rappresentano una categoria marginale, perlomeno nella nostra Provincia. Altri beni devono essere comunicati solo se il loro valore supera i 3.000 Euro. Ne consegue che ad esempio i pc e i telefoni cellulari, tablet e beni simili di regola non dovranno essere denunciati. Importante: sono da comunicare solo i beni che si riferiscono ai soggetti sopracitati e per i quali non è stato pagato un giusto corrispettivo. In questo modo la comunicazione assume il ruolo di un’autodenuncia.
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Beni esclusi dall’ obbligo di comunica-zione | Sono invece esclusi dall’ambito applicativo della comunicazione:
- i beni concessi in godimento agli amministratori (siccome tali benefici sono/dovrebbero essere inclusi nel compenso dell’amministratore, non concorrono a formare reddito diverso). Attenzione: Tale esenzione non comprende anche il beneficio/utilizzo da parte dei familiari del socio/amministratore; - i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati a tassazione sotto forma di reddito di lavoro dipendente oppure reddito di lavoro autonomo; - i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale; perché l’imprenditore deve tenerne conto in sede di determinazione dell’utile e pertanto tale beneficio è già contenuto nell’utile dell’impresa. Attenzione: tale esenzione non comprende anche il beneficio/utilizzo da parte dei familiari! - i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi); - i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore; - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci - i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; - inoltre, l’obbligo della comunicazione non sussiste per gli “altri beni” concessi in godimento di valore non superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.
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Caso partico-lare: calcolo del valore promiscuo delle auto-vetture
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L’Agenzia delle Entrate ha specificato con la circolare n. 36/E 2012, che il beneficio relativo all’utilizzo delle autovetture deve essere determinato in base alle tariffe desumibili dalle tabelle ACI calcolate per 4.500 chilometri/annuo. In particolare, secondo l’art. 51 co.4 Tuir, il valore dell’utilizzo delle autovetture aziendali a fini privati, concesse in uso promiscuo, viene determinato assumendo un costo chilometrico del 30% sulla base di una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri/annui desumibili dalle tabelle ACI, al netto del corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo privato. Non si deve quindi effettuare alcuna comunicazione se nelle fatture sono state utilizzate le tariffe ACI.
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Caso partico-lare:nes-suna ulteriore limitazione della deducibili-tà per autovetture | L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 15 giugno 2012 ha specificato che, i beni assoggettati a deducibilità limitata dei costi di acquisto e di manutenzione in caso di utilizzo privato, non sono sottoposti ad ulteriori limitazione. Ai sensi dell’art. 164 del Tuir, le spese sostenute per le autovetture sono deducibili solo nella misura del 20% e quindi, a differenza dei beni i cui costi sono totalmente deducibili, l’impresa non deve effettuare alcun ulteriore aumento dell’utile ante imposte. | ||
Caso particolare: auto-vetture e abitazioni di soci/am-ministra-tori |
I soci/amministratori che hanno in uso gratuito un’autovettura, dovrebbero tassare tale utilizzo quale reddito in natura sulla base dei 4.500 km calcolati in base alla tariffa ACI per 15.000 km in forma di fringe benefit, salvo il caso in cui l’utilizzo/beneficio venga fatturato. Come indicato sopra per le eccezioni, non è prevista in questo caso alcuna comunicazione. Per le stesse ragioni non vi è l’obbligo di comunicazione per le abitazioni utilizzate dai soci/amministratori. Tale disciplina vale sia per gli amministratori delle società di capitali, sia per quelli delle società di persone. Attenzione: detta esenzione non è prevista se il beneficiario/utilizzatore è un familiare del socio/amministratore.
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II. Finanziamenti dai soci | |||
Come accennato inizialmente, l’obbligo di comunicazione non è solamente previsto per l’utilizzo di beni a fini privati nell’esercizio 2014, ma anche per i finanziamenti e versamenti di capitale effettuati dai soci. Devono essere comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno 2014, mentre i versamenti effettuati negli anni precedenti e ancora presenti non rilevano ai fini della comunicazione. | |||
Finanziamenti oggetto di comunica-zione |
La comunicazione è dovuta se sono soddisfatte le seguenti quattro condizioni:
- il finanziamento e/o il versamento in conto capitale sono stati effettuati nell’anno 2014; - un’ulteriore condizione è che il finanziamento o il versamento sia stato effettuato da persone fisiche; pagamenti effettuati dalla società controllante non rilevano; - finanziamenti e versamenti devono eccedere l’importo di 3.600 Euro. Attenzione: la soglia vale distintamente sia per i finanziamenti sia per le capitalizzazioni (i finanziamenti possono essere fruttiferi o infruttiferi e devono essere rimborsati dall’azienda; invece i versamenti in conto capitale sono degli apporti al patrimonio della società); - I finanziamenti e versamenti devono essere effettuati dai soci, dall’imprenditore individuale e/o dai familiari dell’imprenditore individuale o dei soci Sono invece esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso (ad es. un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
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III. Sanzioni amministrative | |||
Al riguardo occorre distinguere tra:
- beni concessi in godimento; - finanziamenti e capitalizzazioni. L’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore di cui al Punto I), ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti. La sanzione è: - pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare; - dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario. Se, però, il costo del bene non è stato dedotto dall’impresa e la suddetta differenza tra valore di mercato e corrispettivo ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, in quanto reddito diverso, si applica, in solido, la sanzione da 258,00 Euro.
In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, manca invece una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13 co. 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con la sanzione amministrativa da 206,00 a 5.164,00 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
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IV. Considerazioni generali | |||
Nel caso in cui l'uso privato non sia stato correttamente tassato, la comunicazione è paragonabile ad un’autodenuncia. Pertanto, Vi chiediamo di contattarci urgentemente per poter preparare la comunicazione e, se dovuta, una dichiarazione integrativa per la dichiarazione dei redditi dell’anno 2014. L'obiettivo dovrebbe essere quello di valutare l’opportunità di presentare una comunicazione per i beni concessi.
I finanziamenti invece, sono da comunicare se si verificano le condizioni sopra elencate. Se risulta necessaria una comunicazione, Vi chiediamo di comunicarci i finanziamenti relativi all’anno 2014 e di contattarci entro e non oltre mercoledì 21 ottobre 2015.
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Cordiali Saluti,
Dr. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-45-15.10.2015 Comunicazione beni dati in uso ai soci