Comunicazioni collaborazioni occasionali – novità dal 2022

Probabilmente sull’argomento sarete giá stati informati dal vostro Consulente del Lavoro, per cui di seguito vogliamo soltanto brevemente ricordarvi i punti salienti della normativa.

Ai sensi del DL 146/2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico dei soggetti che impiegano lavoratori autonomi occasionali. Il tutto con il fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto ad utilizzi non corretti delle dette collaborazioni. In pratica le imprese devono comunicare all’Ispettorato del Lavoro competente in anticipo rispetto all’inizio del rapporto. Recentemente l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito al suddetto obbligo, ma moduli e modalità di comunicazione non sono ancora stati pubblicati. Al momento, ad es. in Provincia di Bolzano, vale l’invito a comunicare via PEC per quanto possibile i rapporti in essere.

Ambito soggettivo: chi è soggetto all’obbligo della comunicazione?

La comunicazione deve essere effettuata dal committente (e non dal collaboratore) che opera in qualità di imprenditore: ciò significa che professionisti e privati non sono (al momento) soggetti a tale obbligo.

Ambito oggettivo: quali rapporti vanno comunicati?

Sono soggette all’obbligo di comunicazione le collaborazioni o prestazioni professionali occasionali, regolate dall’art. 2222 Codice Civile e dall’art. 67 TUIR dal punto di vista fiscale. Attività di lavoro autonomo continuative da parte di soggetti titolari di partita IVA sono quindi escluse da tale obbligo. Sono altresì escluse dall’obbligo anche:

  • le collaborazioni coordinate e continuative (ad es. per membri di Consigli di Amministrazione);

  • i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis DL 50/2017 (prestazioni occasionali gestite con il “Libretto di Famiglia”);

  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione preventiva.

Si tratta in sostanza delle classiche “consulenze” tecniche, giuridiche ed economiche, spesso con il limite di 5.000 Euro di compenso/anno, per non ricadere nell’obbligo di iscrizione all’INPS e di relativo versamento dei contributi. Tali compensi sono soggetti a ritenuta d’acconto del 20%. Non ricadono in questa fattispecie le attività imprenditoriali occasionali.

Quando va fatta la comunicazione?

La comunicazione in generale va effettuata prima dell’inizio della collaborazione. In base al regolamento transitorio, per le collaborazioni iniziate dopo il 21 dicembre o in essere alll’11 gennaio 2022 (eventualmente anche iniziate prima del 21 dicembre 2021) possono (potevano) essere comunicate entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti che iniziano dopo il 12 gennaio 2022 la comunicazione va fatta sempre e comunque prima dell’inizio della prestazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione va inviata all’Ispettorato del Lavoro competente per luogo dove si svolge la prestazione tramite apposita piattaforma che però deve essere ancora approntata: per tale motivo gli Ispettorati del Lavoro invitano a comunicare via PEC i suddetti rapporti.

In questo senso la comunicazione all’Ispettorato dovrà avere il seguente contenuto:

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008

Con la presente si comunica, come previsto dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 2222, Codice civile, tra:

la ditta____________, con sede a_________, in Via ________ n. ___, codice fiscale__________

e  

il sig.___________, nato a____        , residente a___          in Via_____    ,

codice fiscale  ______________

per lo svolgimento della seguente attività     ________.

La prestazione occasionale sarà resa presso i locali della società ed inizierà il ____

La stessa presumibilmente sarà conclusa entro (un giorno, una settimana, un mese).

Il compenso spettante al lavoratore occasionale è pari a € ____, al lordo della ritenuta allafonte a titolo d’acconto del 20%.

Luogo,
data   

Firma

Vi invitiamo quindi, in presenza di rapporti di collaborazione del tipo di cui sopra ad inviare una comunicazione via PEC al più presto.

Sanzioni amministrative

E qui la faccenda diventa oltremodo critica: in caso di omessa o infedele comunicazione sono previste sanzioni che vanno da 500 Euro a 2.500 Euro per ogni collaboratore (!) per cui vi invitiamo a seguire con attenzione le istruzioni e indicazioni! C’è soltanto da sperare che in questa prima fase di introduzione dell’obbligo le autorità siano comprensive e flessibili nell’applicazione delle sanzioni.

Per eventuali ulteriori chiarimenti siamo a vs.
disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider