Comunicazioni operazioni paradisi fiscali: comunicazione integrativa entro 31/01/2011 – L’autorizzazione per effettuare operazioni Intra – UE entro 29.01.2011

Comunicazioni operazioni paradisi fiscali: comunicazione integrativa entro 31/01/2011 - L’autorizzazione per effettuare operazioni Intra – UE entro 29.01.2011

  1. Paradisi fiscali

Nel 2010 Vi abbiamo informato più volte sulla comunicazione delle operazioni con paradisi fiscali “black list”. Come noto, l’obbligo introdotto a partire da luglio 2010, riguarda la presentazione della comunicazione telematica da parte degli operatori nazionali che hanno intrattenuto rapporti di scambio di beni e servizi con operatori aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata.

Le comunicazioni devono essere presentate in via telematica con periodicità trimestrale, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 Euro, con periodicità mensile in caso di superamento del limite.

A causa delle varie incertezze normative connesse, l’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali errori nella compilazione dei modelli di comunicazione relativi al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità trimestrale e ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare il modello con periodicità mensile. Tale beneficio sarà riconosciuto solo nel caso in cui detti errori vengano corretti tramite apposita dichiarazione integrativa da presentare entro il prossimo 31/01/11.

Purtroppo fin’ora non sono state pubblicate ulteriori istruzioni a riguardo, solo nel ambito della “teleconferenza” del giornale Italia Oggi l’Amministrazione Finanziaria ha dato alcune risposte, che riepiloghiamo di seguito:

- dati anagrafici mancanti di clienti /fornitori con sede in un paese considerato paradiso fiscale: i dati anagrafici sono comunque da inserire o da integrare entro la fine di gennaio 2011. I dati omessi o errati non sono considerati errori, ma in caso di un controllo viene valutato caso per caso se è applicabile una sanzione. Consiglio: nei casi in cui il codice fiscale, l’indirizzo, la forma societaria ecc. non siano reperibili, è consigliabile raccogliere e conservare documentazione a prova che è stato fatto tutto il possibile per avere questi dati.

- Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti IVA presso distributori stabiliti in paesi black list, in quanto operazioni non soggette all’imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all’obbligo di registrazione. Sono invece da comunicare alcune operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA, come le prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti nello Stato agli effetti dell’IVA.

- Come già comunicato devono essere comunicate anche le importazioni, nonostante l’Amministrazione Finanziaria disponga di tutti i dati attraverso la bolla doganale. A questo proposito è stato chiarito che sono da indicare i dati della bolla doganale e non quelli della fattura estera. L’Amministrazione Finanziara si riferisce in questo caso all’interpretazione dell’associazione Assonime.

 

  1. L’autorizzazione per effettuare operazioni Intra – UE

Nella circolare n. 3/2011 abbiamo trattato il nuovo obbligo di presentare, entro il 29 gennaio 2011, una domanda per l’autorizzazione per effettuare operazioni Intra – UE. Alleghiamo a questa circolare l’apposito modulo da presentare in forma cartacea e non in forma telematica.

Fin’ora non sono state pubblicate le relative istruzioni. Consigliamo di mandare la domanda entro il 29 gennaio 2011, salvo che siano stati presentati modelli Intra per l’anno 2010 e/o 2009.

Solo chi è sicuro che in futuro non farà operazioni intracomunitarie (per esempio imprese immobiliari) non deve di consegnare la domanda. A questo proposito si evidenzia, che con la consegna della domanda, presumibilmente aumenterà la probabilità di un controllo fiscale.

Chi in precedenza non ha presentato modelli Intra e non consegna la domanda, non può effettuare operazioni intracomunitarie. Può effettuare operazioni comunitario trascorsi 30 giorni della presentazione della domanda per l’iscrizione del elenco VIES.

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-11- 25.01.2011 Paradisi fiscali