Il 24 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 119/2018, ed in pari data è entrato in vigore. Nel decreto, denominato “Collegato alla Finanziaria“ sono contenute varie misure per agevolare la definizione di contenziosi in corso con l’Agenzia Entrate e sanare situazioni pregresse ad ampio raggio. Nonostante il Governo contesti questa affermazione, è compreso un vero e proprio “condono fiscale” che più o meno corrisponde a quelli già previsti in passato. Si tratta di una misura senz’altro criticabile e censurabile dal punto di vista etico, che però nel corso del dibattito parlamentare per la conversione in legge potrà subire modifiche, e naturalmente saranno poi necessarie le disposizioni attuative. Ciononostante intendiamo proporre una breve panoramica delle norme ivi contenute, in modo da potere eventualmente utilizzare o sfruttare tale possibilità.
Definizione agevolata dei Processi verbali di Constatazione – PVC (art. 1)
I PVC notificati/consegnati entro il 24 ottobre 2018 potranno essere definiti dietro pagamento per intero di imposte e tributi accertati (IRPEF/IRES e addizionali, IRAP, imposte sostitutive, ritenute, contributi previdenziali, IVA, IVIE e IVAFE) ma senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. Non può definire il PVC colui a cui è gia stato notificato nel frattempo l’avviso di accertamento. Chi ne vuole usufruire dovrà presentare un’apposita comunicazione entro il 31 maggio 2019 con contemporaneo versamento del dovuto (eventualmente anche a rate); è esclusa la compensazione con crediti di imposta in essere. Saranno necessarie le disposizioni attuative per l’applicazione pratica. Nel frattempo non c’è alcuna necessità di agire con urgenza, sicuramente allo stato attuale non è conveniente chiudere detti PVC con le modalità di definizione “standard” proposte sul verbale stesso, in quanto meno convenienti.
Definizione agevolata degli atti di accertamento (art. 2)
Avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione notificati entro il 24 ottobre 2018, e naturalmente non impugnati fino a tale data ma ancora impugnabili, possono anch’essi essere definiti con il pagamento delle sole imposte dovute e senza sanzioni ed interessi.
In questo caso, a differenza di quanto previsto sopra, vi è l’esigenza di agire in fretta in quanto i termini per la presentazione dell’istanza di definizione e per il versamento del dovuto scadono il prossimo 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla pubblicazione del decreto) oppure, se più ampio, entro il termine di scadenza dei 60 giorni dall’accertamento; ad esempio un avviso di accertamento notificato il 4 ottobre 2018 può essere definito entro il 3 dicembre. Anche in questo caso sono possibili pagamenti rateali così come non è ammessa la compensazione con crediti di imposta. Restano aperti diversi dubbi e attendiamo dei chiarimenti sul tema da parte dell’Agenzia Entrate. Vi aggiorneremo tempestivamente non appena ne sapremo di più.
Nuova versione della „rottamazione delle cartelle“ (art. 3)
Vengono riaperti i termini per la definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione (in precedenza era Equitalia, ora l’Agenzia della Riscossione) dal 2000 al 2017, senza pagamento di sanzioni ed interessi. Si tratta della terza versione della rottamazione (“rottamazione-ter”).
Chi ha già usufruito della “rottamazione-bis” e ha/avrà regolarmente versato le rate scadenti fino al 7 dicembre 2018, avrà la possibilità di versare il residuo a rate semestrali nei dieci anni successivi. L’Agente della Riscossione invierà in tale senso comunicazioni a tutti i soggetti che potrebbero essere interessati.
Chi invece ha sfruttato della prima rottamazione ed è in ritardo con le rate, pare che possa senza problemi passare alla rottamazione-ter ed usufruire della rateazione prolungata. Chi è interessato a tale soluzione è invitato a chiedere informazioni al riguardo all’Agenzia Riscossioni.
Per la rottamazione in sé la data per la presentazione della richiesta dovrebbe essere fissata al 30 aprile 2019, in seguito entro la fine di giugno 2019 dovrebbero essere notificate le richieste di versamento, eventualmente a rate (al tasso di interesse del 2%). Anche per questa possibilità si attendono le necessarie disposizioni attuative.
Cartelle di pagamento fino a 1.000 Euro (art. 4)
Per le cartelle di pagamento con un importo fino a 1.000 Euro (comprensive di imposte, sanzioni ed interessi), affidate all’agente della Riscossione entro il 31.12.2010 è disposto l’annullamento automatico. Tale misura dovrebbe riguardare sanzioni amministrative, tasse automobilistiche, tributi locali (p.es. l’ICI) e non dovrebbe essere necessaria alcuna azione da parte del contribuente/debitore. Chi ha pagato entro il 24 ottobre 2018 non potrá richiedere alcun rimborso, chi ha pagato dopo il 24 ottobre potrà invece richiedere la compensazione con altri tributi da definizioni agevolate.
Sanzioni Doganali (art. 5)
Per la prima volta è prevista anche la definizione di cartelle dell’Agenzia delle Dogane, seppure senza abbuono degli interessi ma soltanto delle sanzioni.
Definizione delle controversie tributarie pendenti (art. 6)
Viene riproposta la definizione delle controversie tributarie pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio se la controparte è l’Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
- in assenza di una pronuncia della Commissione Tributaria pagamento dell’imposta piena senza sanzioni ed interessi;
- pagamento del 50% dell’imposta in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate in primo grado;
- pagamento del 20% dell’imposta in caso di soccombenza dell’Agenzia Entrate in secondo grado.Non sono dovute sanzioni ed interessi in ambedue gli ultimi casi.
Condizione per accedere alla definizione è che il ricorso sia stato notificato alla controparte (Agenzia Entrate) entro il 24 ottobre 2018. La pronuncia favorevole al contribuente deve invece essere stata depositata entro il 24 ottobre 2018.
Nel caso la controversia riguardi soltanto sanzioni non collegate ai tributi, si può definire il tutto con il pagamento del 15% della sanzione nel caso vi sia una pronuncia favorevole al contribuente, del 40% negli altri casi.
Per il pagamento degli importi dovuti è prevista la possibilità di rateazione (fino a 20 rate trimestrali).
In attesa delle disposizioni attuative e dei dettagli sulle modalità di usufruire della suddetta possibilità è opportuno tenere sotto controllo scadenze e termini. La norma prevederebbe la sospensione dei termini per la proposizione di appelli per nove mesi nel periodo 24 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019. La formulazione della norma allo stato attuale non è però molto chiara.
Integrativa „speciale“ di precedenti dichiarazioni (art. 9)
Tutte le dichiarazioni fiscali ai fini IRES/IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, contributi previdenziali e ritenute, presentate entro il 31 ottobre 2017 possono essere corrette integrate fino al 31 maggio 2019.
In particolare si potrà emendare la base imponibile dichiarata aumentandola fino al 30% e con un limite massimo di 100.000 Euro. Ad esempio con un importo dichiarato a suo tempo di 100.000 Euro è possibile integrare fino a 30.000 Euro. Sull’importo integrato si verserà un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 20%, mentre per l’IVA si applicherà un’aliquota media.
Le dichiarazioni integrative andranno presentate entro il 31 maggio 2019, mentre i versamenti andranno effettuati entro il 31 luglio 2019. È prevista la possibilità di pagamenti rateali. Anche in questo caso non è consentito compensare il debito con altri crediti di imposta. Condizione essenziale per accedere a questo vero e proprio “condono” è l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi nel periodo 2013-2016 (in tutti gli anni), in quanto dovuta. Non sono ammessi alla definizione coloro nei confronti dei quali sono in corso accertamenti.
Quindi, chi non ha dichiarato redditi negli anni in questione potrà sanare tale omissione integrando la propria dichiarazione con un’imposta del 20%. Allo stato attuale non pare possibile sanare l’omessa indicazione di patrimoni all’estero (da quadro RW).
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider