Circolare n° 20/2019
Bolzano, 28 maggio 2019
Con la ns. Circolare 17/2019 vi abbiamo ricordato dell’imminente scadenza per aderire al cd. “condono formale”. L’Agenzia Entrate ha poi emanato la circolare 11/E del 15 maggio 2019, con la quale ha chiarito quali sono le fattispecie definibili e quali no.
L’importo da versare per ogni periodo di imposta definibile è di 200 Euro (eventualmente si può anche versare in due rate) ed il codice tributo è PF99, mentre come anno di riferimento va indicato l’anno in cui termina il periodo di imposta (nella norma corrisponde all’anno solare): il tutto entro il 31 maggio 2019. Non è ammessa la compensazione con eventuali crediti di imposta.
Importante: come già detto in precedenza, non sono necessari ulteriori atti del contribuente se non il puntuale e preciso versamento come sopra indicato.
Soggetti interessati:
Possono aderire al condono formale tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica, quindi anche i privati.
Imposte oggetto della sanatoria:
Sono sanabili le violazioni relative a IRPEF/IRES e relative addizionali, IVA, IRAP, ritenute e imposte sostitutive, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile, non sono sanabili le violazioni relative alle imposte di trasferimento (registro, ipotecarie, catastali), di successione e donazione.
Errori sanabili:
Sono sanabili tutti gli errori e le violazioni commesse entro il 24 ottobre 2018, che non hanno comportato evasione di imposta. Nella circolare l’Agenzia le definisce così: “le violazioni definibili sono tendenzialmente quelle per le quali il Legislatore ha previsto sanzioni entro limiti massimi e minimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Trattasi di inosservanze di formalità ed adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale. In caso contrario la violazione sarebbe meramente formale e come tale non sanzionabile.”
Nella citata circolare l‘Agenzia riporta un elenco – non esaustivo – delle violazioni che rientrano nel condono: alleghiamo la circolare con l’elenco che vi invitiamo a consultare (da pag. 5 a pag. 7).
- Reverse Charge: sono in particolare sanati gli errori commessi in relazione all’applicazione del reverse charge in ambito IVA, nella misura in cui non ci sia dolo e/o evasione di imposta.;
- Violazione del principio di competenza: il condono formale copre anche errori nella attribuzione di competenza di costi e ricavi , ad es. se i ricavi vengono anticipati rispetto ai relativi costi. Tali errori non incidono sull’imposta dovuta del periodo di imposta ovvero le imposte dovute nei due periodi di imposta sono complessivamente uguali.
Non è invece sanabile la mancata presentazione di un modello F24 a saldo “zero” (si veda comunque l’elenco delle violazioni non sanabili alle pagg. 9 – 12).
Correzione degli errori:
Come giá detto nella ns. precedente circolare, un presupposto dell’efficacia del condono è anche la correzione dell’errore formale. Ciò deve avvenire al più tardi entro il 2 marzo 2020. È però ammessa, in presenza di giustificato motivo, la correzione entro trenta giorni da un invito dell’Agenzia Entrate, nel caso il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse. In ogni caso, se l’Agenzia non dovesse concedere la correzione a posteriori, ciò non inficia il condono formale nel suo complesso, ma soltanto il singolo errore.
Nei seguenti casi l’Agenzia rinuncia espressamente alla rimozione dell’errore:
- errori nell’applicazione del reverse-charge,
- omessa comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA (se la dichiarazione annuale è corretta), e
- errori di competenza nella contabilizzazione di costi e ricavi.
Suggerimento: per le imprese di una certa dimensione il condono formale può essere comunque interessante in quanto errori nell’applicazione del reverse-charge oppure nella corretta attribuzione di costi e ricavi per competenza sono spesso inevitabili. Considerato l’importo esiguo riteniamo che sia opportuno aderire.
Alleghiamo alla presente la citata Circolare dell’Agenzia delle Entrate, che vi consigliamo di conservare assieme ai versamenti eventualmente effettuati per il condono, in modo da avere pronta in caso di contestazione l’elenco delle violazioni sanabili.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
Josef Vieider