Consegna e invio della Certificazione Unica relativa alle ritenute d’acconto operate nel 2016

Consegna e invio della Certificazione Unica relativa alle ritenute d’acconto operate nel 2016

L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 16 gennaio 2017, rettificato da un successivo Provvedimento del 9 febbraio 2017, ha approvato il modello CU (Certificazione Unica) per l’anno 2016. In allegato alla presente circolare potete trovare il modello e le relative istruzioni. La Certificazione Unica deve essere consegnata ai lavoratori dipendenti e ai percettori di compensi diversi (lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi) entro il 31 marzo 2017. Resta invece invariato il termine del 7 marzo 2017, entro il quale la CU deve essere trasmessa in formato elettronico all’Agenzia delle Entrate, qualora la stessa contenga redditi dichiarabili tramite il modello 730 (dichiarazione dei redditi precompilata). In caso contrario, la CU potrà essere trasmessa all’Amministrazione Finanziaria anche successivamente, senza applicazione di sanzioni, entro il 31 luglio 2017. Nel corso di “Telefisco”, che ha avuto luogo il 2 febbraio 2017, è stato espressamente confermato quanto appena detto.

 

  1. Ambito applicativo della Certificazione Unica

La CU deve essere utilizzata al fine di certificare, in particolare, i seguenti redditi:

  • - redditi di lavoro dipendente,
  • - redditi equiparati a quelli di lavoro dipendente,
  • - redditi di lavoro autonomo,
  • - provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza ecc.
  • - ritenute operate nell’ambito di contratti d’appalto (es. da parte dell’amministratore di condominio),
  • - compensi erogati a seguito di procedure di pignoramento o esproprio,
  • - indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia.

Il modello deve essere predisposto in forma completa (CU Ordinaria), che dovrà essere inviata all’Amministrazione Finanziaria, nonché in forma sintetica (CU Sintetica), che dovrà essere consegnata ai percipienti i redditi sopra elencati.

La Certificazione Unica non trova invece applicazione nell’ambito della certificazione di dividendi e proventi simili: in questi casi, analogamente al passato, deve essere utilizzati il c.d. modello CUPE.

 

  1. Gli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta

Gli obblighi comunicativi a carico dei sostituti d’imposta, a cui questi ultimi dovranno adempiere nelle prossime settimane/nei prossimi mesi, sono sostanzialmente tre:

 

  • - Consegna, entro il 31 marzo 2017, delle Certificazioni Uniche relative al 2016, mediante CU Sintetica, ai soggetti percipienti i vari redditi; con riferimento alla consegna della CU Sintetica sussiste un ulteriore termine: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare la CU al soggetto percipiente entro 12 giorni dalla richiesta da parte dello stesso. La consegna può inoltre essere effettuata mediante posta elettronica, purché il soggetto percipiente abbia la possibilità di stampare la certificazione;

 

  • - Invio, mediante posta elettronica, della CU Ordinaria all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017, in particolare qualora la CU contenga redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso equiparati (sostanzialmente redditi derivanti da rapporti di collaborazione autonoma) e, successivamente, entro il 31 luglio 2017, qualora la CU si riferisca a tutte le altre tipologie di reddito (es. provvigioni, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi ecc.);

 

  • - Comunicazione relativa alle ritenute operate e ai versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta, mediante il modello 770/2017, entro il 31 luglio 2017.

 

È altresì ammesso che, con riferimento allo stesso soggetto percipiente, venga predisposta ed inviata più di una CU (es. una CU per ciascuna tipologia di reddito percepito).

A seguito delle modifiche apportate ai modelli, anche per quest’anno vale la regola seguente: qualora il sostituto d’imposta abbia già certificato dei redditi/delle ritenute nel corso del 2016 utilizzando il vecchio modello CU (es. in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno), lo stesso è tenuto a certificare nuovamente detti redditi/ritenute utilizzando il nuovo modello di CU Sintetica.

 

  1. Invio delle CU all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017

Entro il 7 marzo 2017 è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate i modelli CU Ordinari, qualora gli stessi contengano:

  • - redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso equiparati (es. compensi dell’amministratore),
  • - redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale,
  • - redditi connessi a diritti d’autore,
  • - utili spettanti ai soci accomandanti che apportano (esclusivamente) la propria opera e
  • - compensi corrisposti a sportivi dilettanti.

 

  1. Regime sanzionatorio

È vivamente consigliato l‘adempimento puntuale degli obblighi comunicativi elencati al punto 2., considerate le pesanti sanzioni previste in caso di inadempimento:

In caso di omessa, tardiva o errata presentazione delle CU all’Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione pari ad Euro 100 per ciascuna CU, con il limite massimo di Euro 50.000, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico”.

In caso di omesso, tardivo o errato rilascio della CU al contribuente-sostituito è prevista una sanzione da 250 a 2.000 Euro. Tuttavia, nel caso in cui eventuali errori o ritardi nel rilascio della CU non abbiano effetti in termini di evasione fiscale e non pregiudichino i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, la dottrina ritiene che gli stessi rappresentino degli errori meramente formali e che, in quanto tali, non siano sanzionabili.

Nel caso in cui vogliate incaricare il nostro studio all’invio telematico delle CU, Vi chiediamo di contattarci e di inviarci le certificazioni quanto prima.

 

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ulteriori/e informazioni/documentazione.

Cordiali saluti

Dr. Josef Vieider

scarica la circolare C-13-28-02-2017 Certificazione Unica 2017

scarica l'allegato C-13 CU 2017 Istruzioni

scarica l'allegato C-13 CU Ordinaria 2017

scarica l'allegato C-13 CU Sintetica 2017