Contributo statale Covid-19 anche per soggetti con ricavi superiori a 15 milioni di Euro

Come noto i vari provvedimenti “Sostegni” (DL 41/2021 e 73/2021) prevedevano vari forme di contributi, sia a fondo perduto che sui costi fissi, per imprese e professionisti, con l’esclusione dei soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di Euro nel penultimo esercizio – di regola il 2019 – (si vedano le ns. circolari 27/2021 e 36/2021). In sede di conversione il DL 73/2021 è stato integrato con un nuovo comma che ha allargato la platea degli aventi diritto ai vari contributi, a determinate condizioni, anche ai soggetti con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di Euro. Con il provvedimento n° 268440 del 13 ottobre 2021 sono anche giá state emanate le disposizioni attuative. Quindi, imprese, lavoratori autonomi e imprenditori agricoli ricadenti nella fascia di ricavi tra 10 e 15 milioni possono presentare la loro richiesta per un contributo a partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021.

Hanno diritto a presentare la richiesta i soggetti che rispettano le due seguenti condizioni:

- i ricavi ai fini delle imposte sul reddito nel periodo precedente al 2020 (di regola il 2019) devono essere compresi tra 10 e 15 milioni di Euro;

- il fatturato mensile ai fini IVA per il 2020 deve evidenziare una diminuzione rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Per calcolare la diminuzione del volume d’affari IVA si possono adottare due metodi:

  • Confronto tra i due anni solari 2019 e 2020;
  • Confronto tra il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e il periodo 1° Aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Una volta appurata la contemporanea presenza dei due presupposti, possono essere richiesti i seguenti aiuti COVID:

  1. Il 20% della diminuzione di fatturato (ai fini IVA) se il conteggio viene effettuato sulla base degli anni solari; in tale caso il contributo spetta – a condizione che il calo di fatturato 2019-2020 ci sia stato – per ambedue gli esercizi 2020 e 2021 (due volte) nella misura del 20% della suddetta diminuzione.
  2. Il 30% del calo di fatturato (IVA) se commisurato al periodo aprile-marzo di cui sopra. Tale aiuto viene concesso soltanto per un periodo, ma la presente variante conviene soltanto se per il caso precedente a) (20% + 20%) non è presente il presupposto del calo di fatturato di almeno il 30% nel periodo 2019-2020.
  3. Infine può essere richiesto, come per i soggetti fino a dieci milioni di ricavi, anziché il rinnovo automatico del contributo nella medesima misura dell’anno precedente (lettera a) di cui sopra), il contributo “alternativo” calcolato analiticamente per il periodo aprile 2020/marzo 2021. In questo caso verrá elargito un aiuto pari al 20% del calo di fatturato determinato analiticamente per il periodo suddetto.

La richiesta può essere presentata esclusivamente in via telematica, ed il contributo potrà essere elargito sia in forma di credito di imposta (da compensare tramite F24), oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario.

Nel caso riteniate di ricadere tra i soggetti che hanno diritto all’aiuto suddetto, vi invitiamo a prendere contatto con il ns. ufficio al fine di una tempestiva elaborazione della richiesta.

Per eventuali chiarimenti siamo come sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Josef Vieider