Conversione del pacchetto IVA 2010 – locazione di beni mobili e mezzi di trasporto
Con il D.Lgs. 18/2010 entrato in vigore lo scorso 20 febbraio, il pacchetto IVA 2010 è stato convertito con efficacia retroattiva decorrente dal 1° gennaio 2010. Lo scopo della presente circolare è quello di evidenziare le novità relative alle locazioni di beni mobili e di mezzi di trasporto, e quindi di proseguire nell’illustrazione degli accorgimenti pratici da adottare. Si evidenzia che quanto illustrato con riferimento alle locazioni, ha efficacia anche in merito alle operazioni di leasing.
- Locazione di beni mobili che non costituiscono mezzi di trasporto
A partire dal 1° gennaio 2010 le locazioni di beni mobili che non costituiscono mezzi di trasporto ricadono nella regola generale dettata dall’art. 7-ter del DPR IVA. Se il locatario è un imprenditore di un altro Stato all’interno o anche al di fuori della UE, la territorialità della prestazione si trasferisce nello Stato del committente; qualora invece il locatario sia un privato residente in Italia o in uno Stato della UE, la locazione è imponibile nello Stato del locatore. Fanno eccezione le locazioni di beni mobili a privati residenti al di fuori del territorio comunitario. Segue un riepilogo in forma schematica:
locatore | locatario | Luogo di utilizzo | contabilità IVA in Italia | elenchi Intra |
Impresa con sede nell’UE | Impresa italiana | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR IVA, con IVA al 20% | si |
Impresa con sede fuori UE (ad es. in Svizzera) | Impresa italiana | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR IVA, con IVA al 20% | no |
Impresa italiana | Impresa con sede nell’UE (ad es. in Germania) | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-ter del DPR IVA | si |
Impresa italiana | Impresa con sede fuori UE (ad es. in Svizzera) | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-ter del DPR IVA | no |
Impresa italiana | Persona privata residente UE | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Il locatore italiano emette fattura con IVA al 20% | no |
Impresa italiana | Persona privata residente fuori UE | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-septies del DPR IVA | no |
Impresa italiana | Impresa italiana o persona privata residente in Italia | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Il locatore italiano emette fattura con IVA al 20% | no |
In particolare va tenuto in considerazione che per effetto della riforma il luogo di utilizzazione del bene non assume più alcuna rilevanza. Promemoria: Fino al 31 dicembre 2009 qualora un’impresa italiana prendeva in locazione un bene utilizzato al di fuori del territorio della UE, la medesima impresa italiana non doveva auto-fatturarsi il servizio. Viceversa il locatore italiano non doveva emettere fattura con IVA italiana per beni dati in locazione a soggetti extracomunitari, indipendentemente dal fatto che si trattasse di un’impresa oppure di un privato, qualora il bene fosse utilizzato anche al di fuori del territorio italiano. Invece, in caso di utilizzo all’interno del territorio italiano, al locatario con sede al di fuori dell’UE andava in ogni caso emessa fattura con IVA. Va posta particolare attenzione all’eccezione contenuta nell’art. 7-septies del DPR IVA, secondo cui la locazione di beni mobili a privati al di fuori della UE ora non è più imponibile in Italia.
Consiglio per la rilevazione contabile: come già comunicato con le ultime circolari, le disposizioni normative attualmente vigenti prevedono l’obbligo di emissione dell’autofattura. Probabilmente nell’ambito delle correzioni annunciate dall’Amministrazione Finanziaria, in luogo dell’emissione dell’autofattura sarà prevista anche la possibilità di procedere alla semplice integrazione delle fatture ricevute, come già attualmente previsto per gli acquisti intracomunitari di beni.
Tuttavia, anche in assenza di tale correzione la semplice integrazione di una fattura in luogo dell’emissione dell’autofattura, può costituire al massimo un errore formale, che non dovrebbe portare con sé sanzioni amministrative. Tuttavia a tal proposito dovrà essere chiarito il momento in cui sarà necessario procedere alla registrazione. Infatti secondo le disposizioni attuali le autofatture relative a prestazioni di servizi vanno emesse al più tardi al momento del pagamento della prestazione, e vanno registrate entro 15 giorni. Invece l’integrazione di fatture intracomunitarie andrebbe effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, indipendentemente dalla data di pagamento.
In riferimento alle fatture emesse Vi ricordiamo che per le locazioni a imprese residenti in altri Stati membri dell’UE, sulle fatture è necessaria l’apposizione del numero identificativo ID del locatario.
- Locazione di mezzi di trasporto
Come già comunicato, per i mezzi di trasporto le regole sono completamente differenti. Infatti è necessario distinguere in particolare tra locazioni a breve e locazioni a lungo termine. Per locazione a breve termine si intende una durata ininterrotta non superiore a 30 giorni (90 giorni per i natanti). Si ha invece locazione a lungo termine qualora la durata della locazione si protragga oltre i 30 o 90 giorni.
Le locazioni a breve termine di mezzi di trasporto si considerano effettuate nel luogo in cui tali mezzi sono fisicamente messi a disposizione del locatario. Nel caso di locazioni a lungo termine, invece, i principi sono simili a quelli previsti per la locazione degli altri beni mobili, qualora i locatari siano operatori commerciali.
2.1. Locazione di mezzi di trasporto a breve termine
Questo tipo di locazione è disciplinato dall’art. 7-quater del DPR 633/1972. Pertanto alla locazione a breve termine (cioè non superiore a 30 giorni, ed a 90 giorni per i natanti) va applicata l’IVA italiana,
- se il mezzo di trasporto è fisicamente messo a disposizione del committente in Italia, ed inoltre è utilizzato in Italia oppure entro il territorio dell’UE, oppure
- se il mezzo di trasporto è fisicamente messo a disposizione del committente in territorio extracomunitario (ad es. in Svizzera), e l’utilizzo avviene in territorio italiano.
L’Italia su questo punto ha adottato letteralmente le disposizioni contenute nelle direttive UE (art. 56 direttiva UE 2006/112). Per l’applicazione dell’IVA rileva pertanto la contemporanea presenza di entrambi i seguenti requisiti:
- il luogo della messa a disposizione (ossia il luogo della consegna fisica del mezzo di trasporto), e
- il luogo di utilizzo (ossia il luogo in cui si viaggia con il mezzo di trasporto).
Si evidenzia che per la locazione a breve termine è completamente irrilevante il fatto che il locatario sia un imprenditore oppure un privato.
locatore | locatario | luogo di utilizzo | contabilità IVA in Italia | elenchi Intra |
Impresa italiana | Impresa o Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Consegna in Italia ed utilizzo in Italia o nell’UE | Il locatore italiano emette fattura con IVA al 20% | No |
Impresa italiana | Impresa o Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Consegna in Italia ed utilizzo al di fuori dell’UE (ad esempio in Svizzera) | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-quater del DPR IVA | no |
Impresa con sede nell’UE (ad es. locatore germanico) | Impresa italiana o Privato residente in Italia | Consegna in Germania ed utilizzo in Germania o nell’UE (anche in Italia) | La prestazione è soggetta ad IVA in Germania, nessuna autofattura in Italia | no |
Impresa con sede fuori UE (ad es. in Svizzera) | Impresa italiana o Privato residente in Italia | Consegna in Svizzera ed utilizzo in Italia | La prestazione è soggetta ad IVA italiana; l’imprenditore emette autofattura | no |
Come si evince dalla tabella, nel caso di locazioni a breve termine non vi è l’obbligo della consegna del modello Intrastat, in quanto, come sopra evidenziato, tali prestazioni non ricadono nel novero delle prestazioni elencate nell’art. 7-ter del DPR IVA, e come ormai noto, solo queste ultime sono soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
2.2. Locazione a lungo termine di mezzi di trasporto
Proprio al contrario di quanto previsto nel caso di locazione e breve termine di mezzi di trasporto, per la locazione a lungo termine, intesa quindi quale possesso continuato o quale utilizzo ininterrotto per un periodo superiore a 30 giorni (o di 90 giorni in caso di natanti), è necessario distinguere se il locatario sia un imprenditore oppure un soggetto privato.
- Qualora il locatario sia un imprenditore, la territorialità della prestazione si trasferisce nel Paese del committente ai sensi dell’art. 7-ter del DPR IVA.
- Se invece il locatario è un soggetto privato, è necessario verificare il luogo dell’utilizzo, in quanto la locazione è soggetta ad IVA italiana qualora il bene sia concesso in locazione da un’impresa italiana e sia utilizzato in Italia o in un Paese dell’UE. Viceversa l’operazione soggiace ad IVA italiana anche nel caso di locazione a privati da parte di imprese con sede fuori dall’UE, qualora il mezzo di trasporto sia utilizzato in Italia.
L’Italia pertanto non ha recepito la regola generale delle operazioni B2C, secondo cui le locazioni a privati sono sempre soggette nel Paese del prestatore del servizio.
locatore | locatario | luogo di utilizzo | contabilità IVA in Italia | elenchi Intra |
Impresa con sede nell’UE | Impresa italiana | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR IVA con IVA al 20% | si |
Impresa con sede fuori UE (ad es. in Svizzera) | Impresa italiana | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR IVA con IVA al 20% | no |
Impresa italiana | Impresa con sede nell’UE (ad es. in Germania) | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-ter del DPR IVA | si |
Impresa italiana | Impresa con sede fuori UE (ad es. in Svizzera) | Indipendentemente che sia in Italia, nell’UE o fuori UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-ter del DPR IVA | no |
Impresa italiana | Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Utilizzo in Italia o all’interno dell’UE | Il locatore italiano emette fattura con IVA al 20% | no |
Impresa italiana | Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Utilizzo al di fuori dell’UE | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-sexies del DPR IVA | no |
Locatore con sede fuori UE (ad es. impresa in Svizzera) | Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Utilizzo in Italia | Imponibile in Italia; il locatore estero deve aprire una posizione IVA in Italia | no |
Locatore con sede fuori UE (ad es. impresa in Svizzera) | Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE | Utilizzo al di fuori dell’Italia | Non soggetto ai sensi dell’art. 7-sexies del DPR IVA | no |
Segnaliamo inoltre che per le locazioni a lungo termine nei confronti di privati sono previsti ulteriori cambiamenti a decorrere dal 2013.
Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni,
Cordiali saluti.
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-14-24.03.10 Recepimento pacchetto IVA - affitti