Conversione in legge del “Pacchetto salva Italia”

Conversione in legge del “Pacchetto salva Italia”

Con la nostra circolare nr. 47/2011 del 9 dicembre 2011 Vi abbiamo informati riguardo le novità salienti del Decreto nr. 201 del 6 dicembre 2011 (Decreto Salva Italia) pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato immediatamente in vigore.

Nel frattempo il testo normativo è stato ratificato dal Parlamento con legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, la legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 ed è entrata in vigore il giorno successivo.

Rispetto all’originaria formulazione del Governo il “Pacchetto salva Italia” ha subito numerose correzioni e modifiche durante l’iter parlamentare, per tale motivo vorremmo esporre nuovamente gli aspetti fiscali del provvedimento ora definitivo.

 

  1. Immobili:

 

 

Detrazione del 55% anche per il 2012

(Art. 4)

Il termine per la detrazione del 55% per le opere di riqualificazione energetica, che dopo numerosi rinvii sarebbe dovuto decadere il 31.12.2011, è stata prolungato fino al 31 dicembre 2012.  In sede di conversione in legge del decreto di emergenza è stato anche ampliato l’ambito di applicazione: ora è agevolata anche la sostituzione dei tradizionali scalda acqua con pompe di calore per la produzione di acqua calda per gli impianti termo sanitari.

A partire dal 2013 anche alle spese di riqualificazione energetica dovrebbe spettare la detrazione del 36%; dunque a partire dal 2013 solo le persone fisiche potranno avvalersi della suddetta detrazione.

Consiglio: è opportuno che le società di capitali e gli enti, sulla base della normativa vigente, facciano richiesta per le agevolazioni già nel 2012 visto e considerato che dopo tale termine per tali agevolazioni probabilmente non vi saranno ulteriori proroghe.

 

 

Detrazione del 36% (Art. 4)

Con la modifica dell’art. 16-bis TUIR è stato previsto che la detrazione del 36% per la ristrutturazione di unità abitative, che sarebbe dovuta decadere il 31.12.2012, diventerà una detrazione permanente già a partire dal 2012. I requisiti di accesso e l‘ampiezza dell’agevolazione sono rimasti per la maggior parte invariati, tuttavia le agevolazioni per le manutenzioni in seguito alle catastrofi naturali saranno più estese.

Anche la detrazione per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzioni è confermata nel limite del 25% del prezzo di acquisto e comunque non oltre a 48.000,00 €. L’unica variazione riguarda i contribuenti che hanno un’età superiore a 75 o 80 anni i quali in futuro dovranno suddividere l’importo detraibile in dieci anni e non più cinque o tre come era finora previsto.

Se nel contratto di vendita immobiliare non è previsto diversamente, le quote di oneri detraibili non ancora utilizzate vengono trasferite direttamente al nuovo proprietario.

Rimangono in ogni caso invariati per entrambi i regimi agevolativi gli obblighi relativi ai pagamenti bancari e alla ritenuta d’imposta del 4% a suo tempo stabiliti.

   
 

Imposta comunale IMU

(Art. 13)

L’attuale imposta comunale sugli immobili (ICI) sarà sostituita già a partire dal 2012 con la nuova imposta comunale IMU che riguarderà oltre ai terreni agricoli, i terreni edificabili e gli immobili anche l’abitazione principale con le relative pertinenze e gli immobili rurali. L’imposta sarà applicata in via provvisoria per gli anni 2012 e 2013, mentre a partire dal 2014 assumerà carattere definitivo.

L’aliquota della nuova imposta ammonterà allo 0,76%, i comuni avranno la facoltà di aumentare o ridurre tale valore di 0,3 punti percentuali (l’aliquota potrà variare quindi da un minimo dello 0,46% ad un massimo di 1,06%); in casi particolari è prevista una riduzione di 0,4 punti percentuali.

Per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota ammonta allo 0,4%, valore che i comuni possono ridurre/aumentare dello 0,2%, è inoltre prevista una detrazione di 200 € che i comuni posso elevare all’intero ammontare dell’imposta. In sede di conversione è stata introdotta un’ulteriore agevolazione: per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che vive ancora nella prima casa spetta un’ulteriore detrazione di 50 € fino ad un importo massimo complessivo di 400 €; quest’ultimo importo detraibile dovrebbe riguardare esclusivamente i periodi di imposta 2012 e 2013. Altro aspetto gravoso è rappresentato dal fatto che in futuro non varrà più l’equiparazione tra prima casa e abitazione concessa a familiare a titolo di prima casa.

Per gli immobili strumentali rurali l’aliquota ammonta allo 0,2% ed i Comuni hanno la facoltà di ridurre tale percentuale allo 0,1%, quindi gli aggravi saranno ridotti.

Le scadenze per la nuova imposta comunale saranno le stesse della precedente ICI: 16 giugno e 16 dicembre. Il pagamento andrà effettuato tramite F24.

Avremo cura di informarVi sui dettagli della nuova imposta non appena saranno disponibili le necessarie istruzioni.

 

 

Aumento delle rendite catastali ai fini IMU

Parallelamente all’introduzione della nuova imposta a partire dal 2012 saranno incrementati i valori catastali degli immobili. Per il calcolo dei nuovi valori catastali vanno utilizzate le rendite catastali aumentate del 5% con i seguenti moltiplicatori in base alla categoria catastale.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (escl. A/10) 160
C/2, C/6 e C/7 160
B 140
C/3, C/4 e C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escl. D/5) 60
C/1 55

Attenzione: l’incremento dei valori catastali in seguito alla applicazione dei nuovi moltiplicatori vale esclusivamente ai fini IMU e non per le imposte di trasferimento della proprietà (imposte di registro, ipotecarie e catastali), per le quali valgono i valori finora applicati.

Avvertenza: in seguito all’aumento dei valori catastali da un lato e delle aliquote IMU dall’altro bisogna prepararsi a consistenti aumenti di imposta; in particolar modo per le abitazioni gli oneri saranno circa due/ tre volte superiori rispetto ad oggi.

   
 

Fabbricati rurali (Art. 13)

Con la legge di conversione sono state abrogate le disposizioni introdotte lo scorso maggio con D.L. 70/2011 secondo cui i fabbricati rurali potevano godere delle agevolazioni fiscali solo se tali immobili sono accatastati nelle categorie  catastali D/10 o A/6 in ogni caso con validità dal I gennaio 2012. Con un decreto esecutivo separato saranno stabilite le procedure per poter annotare le agevolazioni fiscali per i fabbricati rurali nel registro catastale dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale.

Al contrario, per il passato l’iscrizione dei fabbricati rurali in altre categorie catastali comporta svantaggi.

Il termine per l’eventuale correzione della categoria catastale era il 30 settembre 2011. Ora è stato disposto che anche le istanze di correzione della categoria catastale pervenute tra il 30.09.2011 e il 28 dicembre 2011 sono considerate tempestive e quindi regolari. Con il decreto di fine anno è stato sancita un’ulteriore proroga del termine: al fine di evitare un maggior onere per i periodi d’imposta fino al 2011, può essere presentata domanda di correzione della categoria catastale fino al 31 marzo 2012 per tutti i fabbricati rurali inseriti nel registro del catasto dei fabbricati in un categoria catastale diversa dalla D/10 o dalla A/6.

I fabbricati rurali che per legge non dovevano finora essere iscritti al catasto dei fabbricati dovranno essere iscritti entro il 30 novembre 2012. Fino all’assegnazione della rendita catastale definitiva l’IMU viene calcolata provvisoriamente come acconto sulla base di valori comparabili.

Avvertenza: alla luce della nuova normativa, per i fabbricati rurali con presumibile rendita ridotta è vivamente consigliato di iscriverli in una categoria catastale adeguata e di rispettare i termini suindicati.

   
 
2. Redditi di impresa:

 

 

Bonus fiscale per aumento del capitale proprio
(Art. 1)

Con la dicitura “ACE” (aiuto alla crescita economica) è stato introdotto retroattivamente a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso al 31.12.2011 un bonus fiscale per l’aumento del capitale proprio. I beneficiari sono oltre alle società di capitali anche gli enti commerciali, le imprese individuali e le società di persone in  contabilità ordinaria. Questo provvedimento richiama a grandi linee la precedente “Dual Income Tax” (DIT).

A questo scopo vanno determinate le movimentazioni del patrimonio netto (accantonamenti di utili, versamenti, distribuzioni) relative all’ultimo esercizio, e l’importo deducibile sarà pari alla differenza positiva moltiplicata  per il tasso d’interesse del capitale proprio che si assume essere del 3%. Gli interessi così determinati possono essere portati in deduzione dalla base imponibili IRES o IRPEF. Per le società di capitali il risparmio d’imposta sarà al massimo pari allo 0,825% dell’aumento del patrimonio netto; per le ditte individuali e per le società di persone il risparmio potrà essere maggiore in base all’aliquota marginale del contribuente.

Se in un esercizio la base imponibile non fosse sufficientemente capiente per l’importo da portare in deduzione, è possibile portare in deduzione la differenza l’anno successivo.

Ai fini del calcolo dell’agevolazione conta per gli accantonamenti di utili l’intero anno, per i versamenti la data specifica.

Con la legge di conversione è stato chiarito che la base per il calcolo dell’incremento del patrimonio netto è la sua consistenza al 31 dicembre 2010 senza tenere in considerazione l’utile 2010. Quest’ultimo rappresenterà quindi, già di per sé, un aumento patrimoniale nel 2011.

 

 

Importo deducibile ai fini IRAP per costi di lavoro dipendente

 (Art. 2)

A partire dal 2012 nella calcolo della base imponibile IRES e IRPEF sarà deducibile l’IRAP analiticamente per la parte imputabile al costo del personale. La deduzione riguarderà: società di capitali, società di persone, ditte individuali e liberi professionisti.

La deducibilità forfetaria del 10% dell’IRAP rimane valida solo per gli oneri finanziari; questa deduzione andrà calcolata sulla parte restante dell’IRAP al netto della quota parte dell’imposta imputabile ai costi del personale.

Il calcolo dell’IRAP non viene modificato dal “Pacchetto salva Italia” ad eccezione del fatto che la deducibilità IRAP per il datore di lavoro di dipendenti donne e giovani fino a 35 anni è stata incrementata da 4.600 Euro a 10.600 Euro.

 

 

Studi di settore (Art. 10 co.  9 - 13)

Ad imprese e liberi professionisti che

a) compilano correttamente gli studi di settore;

b) sono congrui e

c) coerenti,

sarà concesso, retroattivamente dal periodo di imposta 2011, un periodo di accertamento ridotto di un anno e gli accertamenti da parte dell’autorità finanziaria nei confronti di questi contribuenti subiranno delle limitazioni.

Al contrario i contribuenti che non rispettano i tre requisiti sopra riportati verranno inseriti in liste di controllo.

   
 

Disposizioni per la trasparenza (Art. 10)

A partire dal I Gennaio 2013 saranno riconosciute agevolazioni in favore delle imprese individuali, dei liberi professionisti e delle associazioni di liberi professionisti che si impegnano a

-          comunicare all’Agenzia delle Entrate tramite posta elettronica le fatture emesse e ricevute;

-          eseguire tutte le movimentazioni relative alle attività di impresa o della professione da un apposito conto corrente bancario.

In questi casi l’Amministrazione Finanziaria provvederà all’accertamento dell’IVA e dell’imposta sui redditi da versare, in compenso i termini di accertamento saranno ridotti di un anno, i ricavi potranno essere tassati per cassa e sarà concessa l’esenzione da ricevute e scontrini.

Non appena saranno disponibili le norme attuative della riforma provvederemo ad informarVi sulle novità.

 

 

Riallinea-mento delle partecipa-zioni

(Art. 20)

Si ricorda che con il D.L. 98/2011 lo scorso luglio è stata introdotta una novità in tema di fusioni, scissioni e simili  riorganizzazioni; il riallineamento tramite pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% del valore differenziale era stato esteso anche all’acquisto di partecipazioni di maggioranza e alle plusvalenze relative ad avviamento, marchi e altre immobilizzazioni immateriali. La norma valeva retroattivamente per le riorganizzazioni effettuate entro l’esercizio in corso al  31.12.2010. L’imposta sostitutiva andava versata entro il 30 novembre 2011. Ai fini fiscali questo riallineamento viene riconosciuto solamente a partire dal 2013: da quell’esercizio potranno essere ammortizzati i maggiori valori.

L’agevolazione descritta sopra viene estesa dal “Pacchetto salva Italia“ anche alle riorganizzazioni effettuate entro l’esercizio in corso al 31.12.2011. L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in tre rate di pari importo negli esercizi 2012, 2013 e 2014. Sulla base dell’ultimo testo normativo la rivalutazione sarà efficace di regola a partire dall’esercizio 2015.

In sede di conversione è stato previsto che i termini di pagamento più lunghi possono essere utilizzati anche per le rivalutazioni ante 2010.

   
 

Assicurazio-ne artigiani e commercian-ti (Art. 24)

A partire dal 2012 i contributi previdenziali degli artigiani e dei commercianti subiranno un aumento. In sede di conversione l’aumento inizialmente previsto è stato inasprito: i contributi cresceranno dell’1,3% dal 2012 e poi negli anni successivi subiranno un incremento dello 0,45% annuo fino al raggiungimento dell’aliquota contributiva del 24% (prima dell’intervento era 22%).

 

 

Imposte anticipate (Art. 9)

In casi particolari determinati crediti per imposte anticipate esposti in bilancio  possono essere trasformati in credito d’imposta, compensabili tramite mod. F24. I requisiti per poter procedere a questa conversione sono che:

-          il risultato dell’esercizio sia una perdita;

-          dal risultato dell’esercizio scaturiscano imposte anticipate in relazione all’avviamento o ad altre immobilizzazioni immateriali solo parzialmente ammortizzabili fiscalmente oppure in relazione alla svalutazione non detraibile di crediti verso clienti.

Il „Pacchetto salva Italia“ estende quindi a tutte le società di capitali l’ambito di applicazione di una norma simile (Art. 2 DL Nr. 225/2010), che agevolava solamente le banche. La trasformazione dei crediti per imposte anticipate in credito d’imposta diventa efficace con l’approvazione del relativo bilancio d’esercizio e, secondo le prime interpretazioni, la compensazione potrà avvenire a partire dall’invio della dichiarazione.

Questa possibilità, in certi casi sicuramente interessante, dovrebbe essere applicabile  già per il bilancio 2011. Vi informeremo non appena la norma sarà più chiara.

 

3. IVA:

 

 

Innalzamen-to delle aliquote IVA

(Art. 18)

A decorrere dal I ottobre 2012 l’aliquota ordinaria dell’iva sarà innalzata dall’attuale 21% al 23%, l’aliquota ridotta passerà invece dal 10% al 12%. A partire dal I gennaio 2014 entrambe le aliquote dovrebbero subire un ulteriore incremento di mezzo punto percentuale attestandosi quindi rispettivamente a 23,5% e 12,5%.

Mentre l’aumento dell’iva previsto durante il 2012 è già definitivo, gli incrementi successivi saranno condizionati alla realizzazione di riforme fiscali.

 

 

4. Altre modifiche:

 

 

 

Pagamenti in contante solo sotto i 1.000€

(Art. 12)

Dal 6 dicembre 2011 il precedente limite di 2.500 € a partire dal quale è vietato l’utilizzo dei contanti è stato abbassato a 1.000 €, per questo ora i pagamenti in contante sono ammessi solo fino a 999,99 €. La limitazione riguarda oltre al contante anche i libretti al portatore e gli assegni bancari trasferibili.

A questo proposito è vietata anche il fittizio frazionamento in pagamenti di importo inferiore a 1.000 €. Attenzione: a partire dal 6 dicembre anche gli assegni bancari potranno essere di un importo superiore a 1.000 € solamente se riportano l’indicazione del nome del ricevente e l’annotazione „non trasferibile“.

Il termine per l’estinzione dei libretti al portatore di importo superiore a 1.000 € è stato posticipato al 31 marzo 2012 (originariamente era il 21.12.2011). Avvertenza: questo obbligo riguarda anche i libretti di risparmio che sono stati depositati in relazione alle cauzioni di contratti di affitto.

Il mancato rispetto dei nuovi limiti sarà punito con sanzioni che partiranno da 3.000 €. Gli intermediari finanziari e i professionisti che verranno a conoscenza di contravvenzioni saranno tenuti a denunciarle entro 30 giorni. La legge di conversione ha previsto che per i libretti di risparmio di importo inferiore a 3.000 € la sanzione sarà limitata alla consistenza del libretto stesso.

Come ci si aspettava la legge di conversione ha previsto un termine transitorio per il sanzionamento relativo ai nuovi obblighi: per le infrazioni in relazione al nuovo limite di 1.000 € nel periodo tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 non saranno irrogate sanzioni amministrative.

Per completezza si ricorda ancora che il prelievo o il deposito di importi in contanti superiori a 1.000 € presso banche o poste non rappresentano di per sé contravvenzioni e non devono essere nemmeno comunicati dalle banche; ciò è già stato chiarito nella circolare del 4 novembre 2011 dopo che alcune banche avevano provveduto a denunciare questo tipo di operazioni.

Una nota positiva è rappresentata dal fatto che le banche con l’attuale regolamentazione sono tenute a ridurre le imposte per i bonifici.

Considerazione pratica: se nel commercio al dettaglio o nella ristorazione i clienti vogliono pagare in contanti, l’unica soluzione legale percorribile consiste nell’invitarli ad recarsi presso la banca più vicina ed eseguire un bonifico.

 

 

 

Imposta di bollo sui conti corren-ti bancari e altri stru-menti finan-ziari (Art. 19, co. 1–5)

Con la legge di conversione sono state modificate le norme riguardanti le imposte di bollo sui conti correnti bancari. A partire da gennaio 2012 l’imposta di bollo sui conti correnti di società e altri enti è stata fissata in 100 €, mentre sui conti correnti delle persone fisiche ammonterà a 34,20 €. I conti correnti bancari con una disponibilità media nell’anno inferiore a 5.000 € sono invece esenti da imposta di bollo. L’imposta di bollo per gli strumenti finanziari (i fondi pensione sono esclusi) ammonterà allo 0,1% nel 2012 e allo 0,15% dal 2013.
   

La norma del “Pacchetto salva Italia” più contestata sul piano giuridico è quella che prevedeva un’imposta una tantum sul rimpatrio dei patrimoni scudati negli anni dal 2001 al 2010. Tenendo conto delle notevoli critiche sollevate, la normativa è stata completamente riscritta in sede di conversione del decreto di urgenza; l’onere per il contribuente non è stato tuttavia alleggerito. Ora gli strumenti finanziari portati in Italia grazie allo scudo fiscale saranno soggetti ad un’imposta di bollo straordinaria, mentre i patrimoni detenuti all’estero saranno soggetti ad un’imposta patrimoniale indipendentemente dal fatto che essi siano stati oggetto di scudo fiscale.

 

 

„Imposta di bollo„ per capitali finanziari scudati
(Art. 19)

Chi negli anni 2001-2002, 2003 e 2010 ha rimpatriato capitali avvalendosi dello scudo fiscale doveva pagare un’imposta ad hoc “mascherata” da imposta di bollo. Secondo un’interpretazione letterale questa imposta riguarda solamente gli strumenti finanziari (e non ad esempio preziosi o altri oggetti di valore). A riguardo va distinto tra i patrimoni rimpatriati che al 6 dicembre 2011 si trovavano ancora in un conto segretato e quelli che sono stati resi ufficiali. Sugli importi prelevati da tali conti segretati entro il 6 dicembre 2011 sarà addebitata una tantum un’imposta di bollo, pari all’1% dell’importo scudato, entro il 16 febbraio 2012 da parte degli intermediari finanziari.

Anche per i patrimoni finanziari che al 6 dicembre 2011 erano ancora gestiti su conti segretati da intermediari finanziari sarà dovuta un’imposta di bollo pari all’1%. Tale imposta sarà incrementata all’1,35% per l’anno 2013 e verrà ridotta allo 0,4% a partire dal 2014 sempre con riferimento alla consistenza del conto al 31 dicembre dell’anno precedente. In questo caso potrà essere portata in detrazione l’imposta di bollo “normale” dovuta per lo stesso conto. Se si rinunciasse alla segretezza, allora l’imposta non sarebbe più dovuta. In pratica: se durante il 2012 i soldi vengono prelevati dal conto segretato e resi trasparenti, nel 2013 non verrà più addebitata l’imposta straordinaria.

Avvertenza: andrà verificato in ogni singolo caso se la conservazione del segretezza giustifica il pagamento dell’imposta straordinaria, o se vi si può rinunciare.

Riguardo agli estremi impositivi, il calcolo e le modalità di pagamento non sono state ancora pubblicati; ci impegniamo a tenerVi al corrente dei futuri chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria.

 

 

Imposta straordinaria per gli immobili all’estero (Art. 19 co. 13 - 17)

In sede di conversione del provvedimento è stata introdotta, retroattivamente anche per il periodo di imposta 2011, un’imposta patrimoniale che colpisce le persone fisiche con residenza fiscale in Italia (sono perciò escluse le società di persone e gli enti) proprietarie di immobili all’estero a prescindere dal fatto che questi siano stati scudati o meno.

L’imposta è dovuta dai proprietari o dai titolari di diritti reali su terreni e immobili situati all’estero, indipendentemente dall’utilizzo che viene fatto degli stessi (uso proprio e locazione). L’aliquota ammonta allo 0,76% (esattamente come l’IMU dovuta per gli immobili in Italia) e deve essere versata in relazione ai diritti reali e alla durata mensile in caso di proprietà o altro diritto reale superiore ai 15 giorni mensili. La base imponibile è il prezzo di acquisto che emerge dal contratto o dall’atto di cessione, se questi valori non sono noti va preso in considerazione il valore di mercato.

Sono avvantaggiati coloro che hanno acquistato gli immobili da molto tempo ad un prezzo irrisorio rispetto alle valutazioni odierne, ad oggi non è infatti prevista una rivalutazione di tali costi.

Il pagamento di questa nuova imposta patrimoniale per l’anno 2011 dovrà avvenire in sede di pagamento del saldo delle imposte sui redditi nel giugno o luglio 2012.

Per le imposte patrimoniali già pagate all’estero è previsto un credito di imposta che però non potrà superare l’ammontare dell’imposta italiana.

   
 

Imposta straordina-

ria per il patrimonio finanziario all’estero (Art. 19 co. 18-23)

Sempre in sede di conversione del provvedimento è stata introdotta un imposta patrimoniale sui patrimoni finanziari detenuti all’estero da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Sono colpiti da questa imposta titoli di credito, pronti contro termine e altri strumenti finanziari, assicurazioni sulla vita, azioni e partecipazioni in società. Anche in questo caso è irrilevante che questi patrimoni siano stati scudati o meno.

L’imposta è calcolata in relazione al possesso mensile e ammonta allo 0,1% per il 2011e il 2012, mentre a partire dal 2013 l’aliquota sarà portata allo 0,15%. La base imponibile del patrimonio finanziario detenuto all’estero corrisponde al valore di mercato dello stesso al 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali imposte pagate all’estero saranno computate anche in questo caso fino all’ammontare del debito di imposta italiano.

Per i termini di pagamento valgono le stesse norme degli immobili all’estero.

   
Tributo comu-nale sui rifiuti e sui servizi TRES (Art. 14) Con decorrenza dal I gennaio 2013 verrà introdotto il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TRES) che sostituirà gli attuali prelievi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e la Trasu.

 

 

Banconote
in lire
Nel decreto di conversione sono rimaste inalterate le norme che prevedono che non sarà più possibile convertire in Euro le vecchie banconote in Lire.

 

 

Tassa sui beni di lusso

(Art. 16)

A partire dal I gennaio 2012 con il D.L. 98/2011 è stata inasprita la tassa sulle auto di lusso (superbollo): per ogni KW che eccede i 185 KW è dovuta una tassa di 20 €. Per il 2011 la tassa sulle auto di lusso prevedeva il pagamento di 10 € ogni KW che eccedeva i 225 KW.

Esempio: per un veicolo con 280 KW l’imposta sul lusso dovuta per il 2011 ammontava a 550 € (280-225=55*10) oltre al normale bollo, nel 2012 l’imposta dovuta ammonta a 1.900 Euro (280-185=95*20) a cui va aggiunto il costo del normale bollo automobilistico.

Con la legge di conversione sono state previste delle riduzioni al superbollo in relazione all’età del veicolo:

- 40% dopo 5 anni dalla costruzione del veicolo;

- 70% dopo 10 anni dalla costruzione del veicolo;

- 85% dopo 15 anni dalla costruzione del veicolo;

- 100% dopo 20 anni dalla costruzione del veicolo.

 

A partire dal 2012 è stata istituita un’ulteriore imposta sui velivoli intestati a persone fisiche, mentre dal I maggio entrerà in vigore una tassa sulle barche di lunghezza superiore ai 10 metri.

Per ulteriori informazioni e documenti riguardo le tasse su aerei e imbarcazioni non esitate a contattarci.

 

 

Accise sui carburanti (Art. 15)

L’aumento delle accise sui carburanti ha avuto immediata efficacia dal 6 dicembre 2011 e ha prodotto un aumento IVA inclusa di 10 cent/litro per la benzina e 14 cent/litro per il diesel. Sono ancora in fase di discussione possibili rinunce o riduzioni dell’addizionale regionale.
   
Addizionale regionale IRPEF

(Art. 28)

L’addizionale regionale IRPEF è stata aumentata retroattivamente con efficacia dal 2011 dallo 0,9% all’1,23%. Questa modifica va presa in considerazione già per il conguaglio annuale dell’imposta sui redditi del 2011. Questa novità vale anche per l’Alto Adige.
   
 

Estremi dei c/c bancari per il fisco

 (Art. 11)

Dal 1° gennaio 2012 gli istituti bancari sono obbligati a trasmettere al fisco tutti i dati delle operazioni bancarie dei loro clienti. Fino al 2011 l’amministrazione finanziaria poteva esigere il controllo delle movimentazioni bancarie del contribuente solamente in caso di specifici controlli fiscali, da quest’anno invece le banche dovranno fornire periodicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le movimentazioni dei conti. I dettagli tecnici di questa comunicazione saranno chiariti con il provvedimento applicativo dell’Agenzia delle Entrate.

Consiglio: questo nuovo obbligo è collegato con le restrizione dei pagamenti in contanti e rappresenta di fatto un’ incursione nella vita privata di ciascun cittadino, giustificata con il fine di combattere l’elevata evasione fiscale che affligge l’Italia.

   
Reati fiscali penali (Art. 11) Ha conseguenze penali fornire informazioni o documenti falsi all’Amministrazione Finanziaria o alla Guardia di Finanza. Questo inasprimento vale solamente in determinati casi di indagini dell’Amministrazione Finanziaria.
   
Riscossione delle imposte e garanzie (Art. 10 co. 13) Il pagamento rateizzato delle cartelle di pagamento sarà alleggerito. L’esonero dalla presentazione di garanzie per pagamenti rateali superiori a 50.000 € è stato esteso  anche alle cartelle di pagamento derivanti da controlli automatici (Art. 36-bis e 36-ter DPR Nr. 600/1973). Per le imprese con difficolta di pagamento in seguito alla crisi economica sono previste semplificazioni e ulteriori possibilità di dilazione.
   
 

Agevolazioni fiscali e valore ISEE.

(Art. 5)

A partire dal 2013 le agevolazioni fiscali saranno soggette al rispetto di un determinato valore ISEE („indicatore della situazione economica equivalente“). Questo non è altro che un parametro patrimoniale-reddituale, al superamento del quale decadono le agevolazioni. Entro il 31 maggio 2012 dovranno essere stabiliti con decreto esecutivo l’ambito di applicazione, la misura delle limitazioni ed i parametri.

Questa novità potrebbe colpire, tra le altre cose, anche gli importi detraibili dall’IRPEF e la deducibilità di contributi previdenziali e della previdenza complementare.

   

 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-03-09.01.2012 Pacchetto Salva Italia rettificato