Conversione in legge della manovra correttiva 2010 - disposizioni fiscali relative agli immobili
Con il decreto-legge n. 78/2010 del 31 maggio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 (con entrata in vigore nello stesso giorno), il governo ha emanato misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività. Successivamente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui è stato convertito, con modificazioni, menzionato decreto-legge. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 31 luglio 2010.
Nella nostra circolare n. 20/2010 abbiamo accennato alle modifiche nel corso della conversione in legge, di seguito tratteremo le novità definitive riguardanti le disposizioni fiscali relative agli immobili.
ritenuta 10% per pagamenti per i quali si beneficia della detrazione del 36% e 55% (art. 25) | Con l’art. 25 della manovra correttiva é stato introdotto l’obbligo per le banche e poste di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d’imposta (36% e 55%).
Gli istituti bancari/postali devono applicare la ritenuta dal 1° luglio ed effettuare il versamento della ritenuta mediante modello F24 con codice tributo 1039. Devono anche rilasciare all’impresa apposita certificazione in merito alla trattenuta. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti questo nuovo obbligo. È stato chiarito che indipendentemente dall’aliquota IVA effettivamente applicata si assume che la cessione di beni e/o la prestazione di servizi sia sempre soggetta all’aliquota del 20%, e pertanto dall’importo del bonifico va scorporata l’IVA assunta in misura del 20%. Nella stessa circolare é stato chiarito che la ritenuta del 10% sostituisce altre ritenute da applicare sullo stesso compenso (per esempio ritenuta 4% per condomini). Abbiamo trattato il tema nella nostra circolare n. 25/2010, in sede di conversione in legge non sono avvenute modifiche in merito. |
attualizzazione dell’ anagrafe immobiliare (art. 19 comma 8 - 13) | Sarà attiva dal 1° gennaio 2011 l’anagrafe immobiliare integrata gestita dall’Agenzia del Territorio e finalizzata a individuare i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in catasto sono tenuti a presentare un’apposita dichiarazione di aggiornamento catastale. L’anagrafe immobiliare permetterà ai comuni l’accesso alle banche dati del catasto dei terreni e delle unità immobiliari urbane. I comuni in collaborazione con l’Agenzia del Territorio svolgeranno funzioni catastali di accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento. Allo Stato invece, competeranno funzioni di individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi topografici, l’applicazione delle sanzioni e il controllo dell’esattezza delle informazioni catastali e dei procedimenti di aggiornamento degli atti. |
Indicazione dei dati catastali negli atti
(art. 19 – comma. 14-16) |
Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali (esclusi quelli di garanzia) su fabbricati già esistenti per le unità immobiliari urbane, è confermato che a decorrere dall’1.7.2010:
▪ il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari; ▪ è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile. A seguito delle modifiche apportate nell’iter di conversione in legge del DL n. 78/2010 la predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Con la circolare n. 2 dell’8 luglio 2010 dell’Agenzia del Territorio è stato chiarito che sono esclusi da quest’obbligo i trasferimenti di immobili in corso di costruzione o non ancora terminati. |
contratti di locazione o affitto e dati catastali (art. 19 – comma. 15-16) | Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, dal 1° luglio 2010 si rende necessaria l’indicazione dei dati catastali degli immobili. L’omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell’imposta). Con provvedimento del 25 giugno 2010 sono stati pubblicati i nuovi moduli contenenti anche i campi per comunicare i dati catastali.
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o porgiamo
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
scarica qui la circolare C-28-manovra correttiva immobili