Conversione pacchetto IVA 2010 – I trasporti

Conversione pacchetto IVA 2010 – I trasporti

Con l’entrata in vigore del pacchetto IVA (D.Lgs. 18/2010) lo scorso 20 febbraio, sono cambiate radicalmente le disposizioni che disciplinano il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto di beni. Le modifiche operano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2010. Scopo della presente circolare è di illustrare le novità con degli esempi pratici.

Le principali novità riguardano:

- qualora il committente del trasporto di beni sia un’impresa o un libero professionista soggetto passivo, trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 7-ter del DPR 633/72 e le prestazioni di trasporto sono sempre imponibili nel paese in cui è stabilito il committente stesso;

-  e tali prestazioni di trasporto, se rese nei confronti di un’impresa o un libero professionista stabilito in un altro paese dell’UE, devono dal 2010 anche essere indicate negli elenchi Intrastat.

- una deroga al principio di cui sopra è contenuta nell’art. 7-sexies DPR 633/1972 e riguarda le prestazioni di trasporto rese nei confronti di soggetti privati: per trasporti intracomunitari è rilevante lo stato di partenza; per gli altri trasporti vale il principio della distanza percorsa.

Le conseguenze delle nuove disposizioni in caso di trasporti commissionati da soggetti passivi consistono in:

- i ricavi sono “non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/72” e non rientrano più nel volume di affari rilevante ai fini IVA; ciò nonostante deve essere comunque emessa un regolare fattura senza IVA. Parallelamente all’introduzione delle nuove disposizioni è stata abolita la norma contenuta nell’art. 40, co. 5 D.L. 331/93 relativa ai trasporti intracomunitari non imponibili. In altri termini, non vi sono più trasporti “ non imponibili” ai sensi dell’art. 40, co. 5 D.L. 331/93!

- da quanto sopra deriva che i ricavi non soggetti ex art. 7-ter DPR 633/72 non concorrono a formare il plafond per gli acquisti senza IVA.

Permane la deroga riguardante i trasporti di beni considerati come prestazioni accessorie alla fornitura di beni. Tale tipologia di trasporti segue il trattamento IVA della prestazione principale. Qualora ad esempio un’impresa italiana realizzi una cessione intracomunitaria o un’esportazione e fornisca come prestazione aggiuntiva il trasporto dei beni presso il cliente, accollandosene i relativi costi, il trasporto è “non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93”, oppure “non soggetto ad IVA ex art. 8 DPR 633/72” per l’esportazione, seguendo con ciò il trattamento della fornitura dei beni.

Ulteriori deroghe sono previste in caso di trasporto di persone: il trattamento di tali trasporti non è mutato nella sostanza, ma sono cambiati i riferimenti normativi.

 

Di seguito si illustrano le disposizioni vigenti a partire dal 1° gennaio 2010 per i servizi di trasporto di beni:

 

1.Trasporto reso da vettore italiano su incarico di imprese italiane:
committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Il trasportatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto intracomunitario (ad esempio da Bolzano a Monaco) Il trasportatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto in esportazione: ad esempio un trasporto dall’Italia alla Svizzera Trasporto non imponibile ex art. 9, n. 2, DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto in importazione: trasporto di beni provenienti da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Trasporto non imponibile ex art. 9, n. 2, DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto EU-EU (ad esempio Austria –Germania) Il trasportatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore italiano Trasporto extra UE (ad esempio Vvizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Il trasportatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
 

Attenzione: anche ai trasporti internazionali non si applica più principio della distanza percorsa.

 

2. Trasporto reso da vettore comunitario su incarico di imprese italiane:

 
committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto intracomunitario (ad esempio da Bolzano a Monaco) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto beni in esportazione: ad esempio

un trasporto dall’Italia alla Svizzera

Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DPR 633/72 si
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto beni in importazione: fornitura proveniente da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DPR 633/72 si
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto UE-UE(ad esempio Austria –Germania opp. Austria-Austria) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Trasportatore stabilito nell’UE, ad esempio  trasportatore tedesco Trasporto extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, del DPR 633/72 si
Attenzione: anche per questa tipologia di trasporti internazionali non si applica più principio della distanza percorsa.

Per quanto riguarda la contabilità IVA si fa presente che l’attuale disposizione prevede che il committente emetta un’autofattura, anche qualora la prestazione sia da considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972. Sull’autofattura, anziché evidenziare l’IVA, andrà indicato il riferimento alla non imponibilità (in questo caso il riferimento è all’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72).

Non si esclude che in sede di revisione del pacchetto IVA vengano apportate delle modifiche alle attuali disposizioni riguardanti la possibilità di integrare la fattura, come già avviene per le cessioni intracomunitarie, anziché dover emettere l’autofattura.

Anche qualora non dovesse intervenire la succitata modifica, la semplice integrazione della fattura dovrebbe rappresentare un mero errore formale, senza sanzioni amministrative.

A tale proposito deve anche essere ancora chiarito l’istante della registrazione. Sulla base delle attuali disposizioni l’emissione delle autofatture per prestazioni di servizi deve avvenire al più tardi al momento del pagamento e la registrazione nel termine dei successivi 15 giorni. L’integrazione della fattura per le operazioni intracomunitarie invece deve essere effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, a prescindere dal pagamento.

 

 

3. Trasporti resi su incarico di imprese italiane da trasportatori stabiliti in paesi extra UE:

committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio trasportatore svizzero Trasporto nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio trasportatore svizzero Trasporto intracomunitario (ad esempio da Bolzano a Monaco) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio trasportatore svizzero Trasporto beni in esportazione: ad esempio trasporto dall’Italia alla Svizzera Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio trasportatore svizzero Trasporto beni in importazione: fornitura proveniente da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio trasportatore svizzero Trasporto UE-UE (ad esempio Austria –Germania o Austria-Austria) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Trasportatore extra-UE; ad esempio un trasportatore svizzero Trasporto extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Attenzione: anche per questa tipologia di trasporti internazionali non si applica più principio della distanza percorsa.

Per quanto riguarda l’autofattura valgono le considerazioni svolte al punto 2).

Si consiglia di predisporre in contabilità due diverse causali di registrazione delle autofatture (autofattura per trasporti UE e per trasporti extra UE), tali da permettere una distinzione, dato che i trasporti extra –UE non vanno riepilogati negli elenchi Intrastat.

 

4. Trasporti di beni resi da trasportatori italiani a imprese estere:

I trasporti di beni resi da trasportatori italiani nei confronti di imprese stabilite all’estero non sono mai imponibili in Italia ai sensi di quanto disposto dall’art. 7-ter DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che il trasporto sia nazionale, intracomunitario oppure internazionale.

In dettaglio:

committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede nell’UE, ad esempio impresa tedesca Trasportatore italiano Trasporti di beni (nazionali, comunitari, extra-UE) Non soggetto ad IVA ai sensi ex art. 7-ter DPR 633/1972 si
Impresa con sede extra-UE, ad esempio impresa svizzera Trasportatore italiano Trasporti di beni (nazionali, comunitari, extra-UE) Non soggetto ad IVA ai sensi ex art. 7-ter DPR 633/1972 no
Anche in questo caso si consiglia di utilizzare due distinte causali di registrazione tali da permettere di distinguere fra prestazioni rese nei confronti di soggetti comunitari, che vanno riepilogate nei registri Intra, e quelle rese verso soggetti extra-UE, non rientranti nell’Intra.

Si fa presente che nel caso di prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi esteri, è sempre necessario indicare in fattura il numero identificativo IVA estero del committente.

 

  1. Trasporti di beni resi da trasportatori italiani a privati:

Per i trasporti resi per conto di soggetti privati, indipendentemente che essi siano residenti in Italia, UE o extra-UE, va distinto a seconda che si tratti di

- trasporti intracomunitari di beni

- altri trasporti di beni.

Per i trasporti intracomunitari di beni assume rilevanza il paese in cui ha inizio il trasporto: solo i trasporti intracomunitari di beni la cui esecuzione inizia in Italia è soggetta ad IVA italiana.

Per i trasporti che non possono essere inquadrati fra quelli intracomunitari, vale il consueto principio della distanza percorsa. La distanza percorsa in Italia è soggetta ad IVA.

committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore italiano Trasporto intracomunitario con paese di partenza Italia (ad esempio da Bolzano a Monaco) Imponibile in Italia, IVA al 20% no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore italiano Trasporto intracomunitario con partenza in un altro paese UE (ad esempio da Monaco a Bolzano) Soggetto a IVA in Germania. Il trasportatore italiano dovrebbe identificarsi in Germania ai fini IVA no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore italiano Trasporto beni in esportazione: ad esempio trasporto dall’Italia alla Svizzera Tratta italiana è non imponibile ex art. 9, n. 2, DPR 633/72, tratta estera è non soggetta ex art. 7-sexies DPR 633/1972 no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore italiano Trasporto beni in importazione: (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) con IVA su spese di trasporto in dogana ex art. 69 DPR 633/72 Tratta italiana è non imponibile ex art. 9, n. 2, DPR 633/72, tratta estera è non soggetta ex art. 7-sexies DPR 633/1972 no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore italiano Trasporto nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Imponibile in Italia, IVA al 20% no

 

Le prestazioni rese nei confronti di soggetti privati non vanno in nessun caso riepilogate negli elenchi Intrastat.

Trasportatori esteri che rendono servizi di trasporto in Italia su incarico di privati devono dotarsi di un rappresentante fiscale o procedere all’identificazione diretta.

La posizione IVA italiana fattura nel seguente modo:

 

committente trasportatore luogo del trasporto contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore estero Trasporto intracomunitario con paese di partenza Italia (ad esempio da Bolzano a Monaco) Imponibile in Italia, IVA al 20%, obbligo di identificazione diretta no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Trasportatore estero Trasporto beni in esportazione: ad esempio trasporto dall’Italia alla Svizzera Tratta italiana è non imponibile ex art. 9, n. 2, DPR 633/72; tratta estera è non soggetta ex art. 7-sexies DPR 633/1972 no

 

 

 

  1. Deroghe particolari per il trasporto di persone

 

Per il trasporto di persone sono previste disposizioni completamente diverse: a prescindere che il committente sia soggetto passivo o persona privata e a prescindere che esso sia residente in Italia, nell’UE o fuori dall’UE, l’imponibilità del trasporto di persone è regolata sulla base della distanza percorsa:

- i trasporti di persone sono imponibili in Italia con riferimento alla distanza percorsa sul territorio italiano; la distanza percorsa all’estero, in carenza del principio di territorialità è “non soggetto ad IVA ex art. 7-quater”; unica modifica: cambia il riferimento normativo.

- per i trasporti di persone internazionali permane in essere quanto disposto dall’art. 9, co.1, n. 1 del DPR 633/1972, in base al quale, nel caso di trasporti di persone internazionali riferiti ad un unico contratto (viaggio Bolzano –Monaco), la distanza percorsa in Italia è “non imponibile ex dall’art. 9, co.1, n. 1 del DPR 633/1972”.

I soggetti passivi in Italia che incaricano un’agenzia di viaggio estera del trasporto di persone, devono emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, co. 2 per la distanza percorsa in Italia, per la quale valgono le considerazioni svolte più sopra in merito all’autofattura. Qualora l’incarico sia però riconducibile ad un contratto unitario, per la distanza percorsa in Italia l’autofattura non dovrà essere emessa con l’IVA, ma bensì con riferimento alla non imponibilità ex art. 9, co.1, n. 1 del DPR 633/1972.

Si considerino i seguenti esempi:

- un’impresa italiana incarica un autonoleggio con conducente italiano per un trasporto di persone da Bolzano a Monaco e ritorno. La distanza percorsa fuori dall’Italia e “non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-quater DPR 633/1972. La distanza percorsa in Italia invece è non imponibile ex dall’art. 9, co.1, n. 1 del DPR 633/1972, poiché si tratta di un contratto unitario.

- un’impresa italiana incarica un autonoleggio con conducente estero per un trasporto di persone da Bolzano a Venezia. Il committente italiano emette un’autofattura con IVA.

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni,

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-12-02.03.10 Recepimento pacchetto IVA - trasporti