Conversione pacchetto IVA 2010 – lavorazioni di beni mobili

Conversione pacchetto IVA 2010 – lavorazioni di beni mobili

Con il D.Lgs. 18/2010, in vigore dallo scorso 20 febbraio, è stato convertito, con efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2010, il pacchetto IVA 2010. Scopo della presente circolare è quello di evidenziare le novità relativa alle lavorazioni di beni mobili e di proseguire nell’illustrazione degli accorgimenti pratici da adottare a livello contabile.

Fino al 31 dicembre 2009 la disciplina delle lavorazioni di beni mobili prevedeva, in linea di principio, che le stesse fossero imponibili in Italia, ad eccezione delle lavorazioni di beni eseguite su incarico di un soggetto passivo UE destinati ad essere spediti in un altro paese comunitario, lavorazioni di beni destinati ad essere esportati e ulteriori deroghe previste per i veicoli esteri.

A partire dal 1 gennaio 2010 anche le lavorazioni di beni mobili ricadono nella regola generale dettata dall’art. 7-ter del DPR 633/1972. Ne consegue che:

- ogni qualvolta il committente è un soggetto passivo estero (impresa comunitaria o extra-UE), la prestazione è imponibile nel paese del committente.

Le novità riguardanti le lavorazioni di beni mobili possono essere riassunte come segue:

- lavorazioni di beni mobili rese su incarico di un’impresa estera, sia essa comunitaria o extra-UE, in Italia sono “non soggette ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72”.

- non è più necessario, come richiesto dalla disciplina precedente, che il bene lasci il territorio nazionale, affinché la prestazione sia non soggetta all’IVA; di conseguenza sono non soggette le prestazioni di assistenza ai clienti, le riparazioni o l’assistenza tecnica relative a beni che rimangono in Italia. Contestualmente è stata abrogata la disposizione contenuta nell’art. 40, co. 4-bia del D.L. 331/1993.

- non sono soggette ad IVA in Italia le lavorazioni di beni mobili che ne incrementano il valore, ma anche le prestazioni semplici afferenti beni mobili (ad esempio è non soggetto ad IVA il lavaggio o la pulitura di beni mobili).

- rimane invariata la deroga prevista dalla normativa italiana relativa alle lavorazioni connesse alle cessioni intracomunitarie di beni. In base all’art. 41, co. 1 lett. c) del DL 331/1993 esse sono considerate come prestazioni accessorie alle cessioni intracomunitarie.

Per le lavorazioni di beni mobili rese su incarico di soggetti privati continua a essere rilevante il luogo/paese in cui la lavorazione è eseguita.

 

Di seguito un riepilogo delle disposizioni vigenti a partire dal 1° gennaio 2010 per le lavorazioni di beni mobili:

 

1.Lavorazioni rese da imprese italiane su incarico di imprese italiane:
committente prestatore luogo della lavorazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Prestatore italiano Lavorazione di beni che permangono in Italia dopo la lavorazione Il prestatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Prestatore italiano Lavorazione di beni che vengono trasportai in un altro paese UE dopo la lavorazione Il prestatore italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Prestatore italiano Lavorazioni di beni che si trovano in importazione temporanea e su beni destinati ad essere esportati dopo la lavorazione* Il prestatore italiano emette fattura “non imponibile ex art. 9, co. 1, n. 9, DPR 633/72 no
*Le relative disposizioni art. 9, co. 1, n. 9, DPR 633/72 non sono state modificate dalla riforma, pur essendone stato ridimensionato l’ambito di applicazione. In tutti i casi in cui il committente è soggetto passivo estero in assenza del requisito di territorialità non si applica più la norma sulla non imponibilità.

 

2. Lavorazioni rese da imprese comunitarie su incarico di imprese italiane:

 
committente prestatore luogo della lavorazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Prestatore stabilito nell’UE, ad esempio  prestatore tedesco Lavorazione di beni che permangono in Italia o nel territorio UE dopo la lavorazione Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Prestatore extra-UE, ad esempio  svizzero Lavorazione di beni che permangono in Italia o nel territorio UE dopo la lavorazione Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Prestatore stabilito nell’UE, ad esempio  prestatore tedesco Lavorazioni di beni in importazione temporanea e su beni destinati ad essere esportati dopo la lavorazione Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 9 del DPR 633/72 si
Impresa con sede in Italia Prestatore extra-UE, ad esempio  svizzero Lavorazioni di beni in importazione temporanea e su beni destinati ad essere esportati dopo la lavorazione Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 9 del DPR 633/72 si
Rilevazioni contabili: Per quanto riguarda la contabilità IVA si fa presente che l’attuale disposizione prevede che il committente emetta un’autofattura, anche qualora la prestazione sia da considerarsi non imponibile ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972. Sull’autofattura, anziché evidenziare l’IVA, andrà indicato il riferimento alla non imponibilità (in questo caso il riferimento è all’art. 9, co. 1, numero 9 del DPR 633/72).

Non si esclude che in sede di revisione del pacchetto IVA vengano apportate delle modifiche alle attuali disposizioni riguardanti la possibilità di integrare semplicemente la fattura, come già avviene per le cessioni intracomunitarie, anziché dover emettere l’autofattura.

Anche qualora non dovesse intervenire la succitata modifica, la semplice integrazione della fattura dovrebbe rappresentare un mero errore formale, senza sanzioni amministrative.

A tale proposito deve anche essere ancora chiarito l’istante della registrazione. Sulla base delle attuali disposizioni l’emissione delle autofatture per prestazioni di servizi deve avvenire al più tardi al momento del pagamento e la registrazione nel termine dei successivi 15 giorni. L’integrazione della fattura per le operazioni intracomunitarie invece deve essere effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, a prescindere dal pagamento.

 

3. Lavorazioni rese da imprese italiane su incarico di imprese estere:

committente prestatore luogo della lavorazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede nell’UE, ad esempio in Germania Prestatore italiano Indipendentemente se in Italia, nell’UE o extra UE; vale anche per beni in importazione temporanea o su beni successivamente esportati Non soggetto ex art. 7-ter del DPR 633/1972 si
Impresa con sede fuori UE, ad esempio in Svizzera Prestatore italiano Indipendentemente se in Italia, nell’UE o extra UE; vale anche per beni in importazione temporanea o su beni successivamente esportati Non soggetto ex art. 7-ter del DPR 633/1972 no
Attenzione: tali lavorazioni di beni in temporanea importazione e quelli destinati a lasciare l’area UE, causa la mancanza del requisito di territorialità, sono non soggette ad IVA a differenza delle stesse lavorazioni commissionate da imprese italiane. Fino al 31/12/2009 le suddette lavorazioni erano non imponibili ai sensi dell’art. 40, co. 4-bis D.L. 331/1993 ovvero ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 9 qualora riferite a beni poi spediti in un altro paese UE o extra UE dopo essere stati sottoposti a lavorazione.

 

Distinzione fra fornitura con posa in opera e contratto d’appalto

Nel caso di lavorazioni di beni rese a o ricevute da imprese stabilite nell’UE, può sorgere qualche difficoltà in merito alla corretta qualificazione della natura dell’operazione, non essendo prevista nella normativa commerciale italiana und distinzione fra la fornitura di beni con posa in opera e contratti d’appalto. In Germania e in Austria, ad esempio, nel caso in cui il valore dei beni superi il 50% del prezzo pattuito, l’operazione, prescindere dal suo inquadramento contrattuale, viene qualificata come cessione di beni e non più come prestazione. In Italia non vige la suddetta disposizione, dovendosi far riferimento, nella fornitura di beni con posa in opera, alla volontà dei contraenti (se ha prevalente rilievo il trasferimento del bene ovvero il prestazione di servizi).

 

  1. Lavorazioni di beni mobili su incarico di privati:

Le lavorazioni di beni mobili rese a soggetti privati sono imponibili in Italia qualora siano rese in Italia.

Nel dettaglio si ha:

committente prestatore luogo della prestazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Prestatore italiano Lavorazione eseguita in Italia Imponibile in Italia, IVA al 20% no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Prestatore italiano Lavorazione eseguita in un paese UE o extra UE Non soggetta ai sensi dell’art. 7-sexies DPR 633/1972 no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Prestatore stabilito in un paese UE o extra UE Lavorazione eseguita in Italia Imponibile in Italia, IVA al 20%, obblighi IVA assolti mediante posizione IVA italiana no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Prestatore stabilito in un paese UE o extra UE Lavorazione eseguita in un altro paese UE (Italia esclusa) o extra UE Non soggetta ad IVA in Italia ai sensi dell’art. 7-sexies DPR 633/1972 no
Privato residente in Italia, nell’UE o extra-UE Prestatore stabilito in un paese UE o extra UE Lavorazione di beni in temporanea importazione o destinati a essere esportati dal prestatore o dal committente Non imponibile ex art. 9, co. 1, n. 9 del DPR 633/1972. no

 

Le prestazioni rese nei confronti di soggetti privati non vanno in nessun caso riepilogate negli elenchi Intrastat.

 

  1. Le lavorazioni di beni mobili come prestazioni accessorie alle cessioni intracomunitarie:

Una deroga riguardante le lavorazioni di beni mobili è contenuta nell’art. 41, co. 1 lett. c) D.L. 331/1993: indipendentemente dal fatto che il committente sia un’impresa o un privato, le cessioni intracomunitarie di beni destinati ad essere ivi montati, assemblati o installati sono sempre considerate cessioni di beni, anche qualora il committente sia un soggetto privato. Le prestazioni di montaggio,assiemaggio e installazione vengono considerate come accessorie alla cessione del bene. Tale disposizione riguarda ad esempio il falegname che realizza i mobili per un ufficio o un’abitazione e provvede a montare e ad assiemare in Germania i mobili realizzati su misura. Il vantaggio per l’impresa italiana consiste nel fatto che ne derivano ricavi non imponibili che concorrono alla determinazione del plafond per gli acquisti senza IVA.

committente prestatore oggetto della prestazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Soggetto passivo UE Prestatore italiano Cessione di beni montati, installati o assemblati nel paese del committente estero

 

 

Non imponibile ai sensi dell’art. 41, co.1 lett. c) D.L.331/1993 si
Privato UE Prestatore italiano Cessione di beni montati, installati o assemblati nel paese del committente estero

 

 

Non imponibile ai sensi dell’art. 41, co.1 lett. c) D.L.331/1993 Si, non viene compilato il riquadro relativo al numero di identifica-zione IVA

 

  1. Deroghe particolari per le lavorazione di autovetture

Si illustrano le deroghe particolari previste per le lavorazioni/riparazioni degli automezzi:

committente prestatore oggetto della prestazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede nell’UE, ad esempio in Germania Prestatore italiano Riparazione o altra lavorazione “ordinaria” (p.e. lavaggio) di autovetture o furgoni Non soggetto ex art. 7-ter del DPR 633/1972 si
Impresa con sede fuori UE, ad esempio in Svizzera Prestatore italiano Riparazione o altra lavorazione “ordinaria” (p.e. lavaggio) di autovetture o furgoni Non soggetto ex art. 7-ter del DPR 633/1972 no
Privato residente in Italia o nell’UE Prestatore italiano Riparazione o altra lavorazione “ordinaria” (p.e. lavaggio) di autovetture o furgoni Imponibile in Italia, IVA al 20% no
Privato extra-UE Prestatore italiano Riparazione di autovetture o furgoni con targa extra-UE (es. Svizzera) Non imponibile ex art. 9, co. 1, n. 9 del DPR 633/1972. no
Privato extra-UE Prestatore italiano lavorazioni “ordinarie” (p.e. lavaggio) Imponibile in Italia, IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Prestatore UE Riparazione o altra lavorazione “ordinaria” (p.e. lavaggio) di autovetture o furgoni Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Prestatore extra-UE Riparazione o altra lavorazione “ordinaria” (p.e. lavaggio) di autovetture o furgoni Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no

 

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni,

cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-13-10.03.10 Recepimento pacchetto IVA - lavorazioni