Conversione pacchetto IVA 2010 – Le prestazioni di intermediazione

Conversione pacchetto IVA 2010 – Le prestazioni di intermediazione

Come precedentemente comunicato, lo scorso 20 febbraio è entrata in vigore la conversione del pacchetto IVA (D.Lgs. 18/2010); la maggior parte delle novità introdotte operano retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2010, nella misura in cui derivano da disposizioni comunitarie. Ciò vale in linea di massima anche per le intermediazioni internazionali, di cui tratta la presente circolare.

Le intermediazioni su beni mobili sono disciplinate, a partire dal 1° gennaio 2010, dall’art. 7-ter del DPR 633/1972. Ne consegue che:

- qualora il committente sia un’impresa o un libero professionista soggetto passivo, le prestazioni di intermediazioni sono sempre imponibili nel paese in cui è stabilito il committente stesso;

- qualora le prestazioni di intermediazione siano rese nei confronti di un’impresa o un libero professionista stabilito in un altro paese dell’UE, la prestazione deve essere indicata negli elenchi Intrastat;

- una deroga al principio di cui sopra è contenuta nell’art. 7-sexies DPR 633/1972 e riguarda le intermediazioni rese nei confronti di soggetti privati. Tali prestazioni sono imponibili nel paese in cui risulta essere imponibile l’operazione intermediata, a prescindere dalla residenza del committente e dell’intermediario;

- il principio generale viene derogato in presenza di intermediazioni riguardanti beni immobili: tali prestazioni sono disciplinate dall’art. 7-quater del DPR 633/1972 lett. a) e sono imponibili nel luogo in cui è situato l’immobile oggetto dell’intermediazione.

Contestualmente, con il recepimento delle nuove disposizioni sono state definitivamente abolite le intermediazioni intracomunitarie disciplinate dall’art. 40 D.L. 331/1993.

 

Di seguito si illustrano le disposizioni vigenti a partire dal 1° gennaio 2010 per le intermediazioni:

1. Prestazioni fra imprese italiane:
committente intermediario oggetto dell‘intermediazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano cessione nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) L’intermediario italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano cessione intracomunitaria in Italia (ad esempio da Bolzano a Monaco) L’intermediario italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano Esportazione: ad esempio una cessione dall’Italia alla Svizzera Provvigione non imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Provvigione non imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano Cessione intra UE (ad esempio Austria –Germania o Austria-Austria) L’intermediario italiano emette fattura con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario italiano Cessione extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Provvigione non imponibile ex art. 9, co. 1, numero 7 DPR 633/72 no
Si fa presente come le intermediazioni rese su operazioni extra-UE a partire dal 1° gennaio 2010 sono non imponibili ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 DPR 633/1972. Tale classificazione in realtà non è coerente con lo schema del pacchetto IVA comunitario, ma stando ad alcuni commenti sulla stampa specializzata, la disposizione è stata prevista a favore della categoria degli intermediari. Il vantaggio deriva dal fatto che tali operazioni continuano a confluire nel plafond dei soggetti c.d. esportatori abituali.

 

2. Intermediazioni rese a imprese italiane da intermediari stabiliti in paesi UE:

 
committente intermediario oggetto dell‘intermediazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco cessione nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco cessione intracomunitaria in Italia (ad esempio da Bolzano a Monaco) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco Esportazione: ad esempio una cessione dall’Italia alla Svizzera Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 si
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 si
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco Cessione intra UE (ad esempio Austria –Germania o Austria-Austria) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% si
Impresa con sede in Italia Intermediario stabilito nell’UE, ad esempio  agente tedesco Cessione extra UE (ad esempio svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 si
Per quanto riguarda la contabilità IVA si fa presente che l’attuale disposizione prevede che il committente emetta un’autofattura, anche qualora la prestazione sia da considerasi non imponibile ai sensi dell’art. 9 DPR 633/1972. Sull’autofattura, anzichè evidenziare l’IVA, andrà indicato il riferimento alla non imponibilità (in questo caso il riferimento è all’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72).

Non si esclude che in sede di revisione del pacchetto IVA vengano apportate delle modifiche alle attuali disposizioni riguardanti la possibilità semplicemente di integrare la fattura, come già avviene per le cessioni intracomunitarie, anziché dover emettere l’autofattura.

Anche qualora non dovesse intervenire la succitata modifica, la semplice integrazione della fattura rappresenta un mero errore formale, che non dovrebbe portare a sanzioni amministrative.

A tale proposito deve anche essere ancora chiarito l’istante della registrazione. Sulla base delle attuali disposizioni l’emissione delle autofatture per prestazioni di servizi deve avvenire al più tardi al momento del pagamento e la registrazione nel termine dei successivi 15 giorni. L’integrazione della fattura per operazioni intracomunitarie invece deve essere effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, a prescindere dal pagamento.

 

 

3. Intermediazioni rese a imprese italiane da intermediari stabiliti in paesi extra UE:

committente intermediario oggetto dell‘intermediazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero cessione nazionale (ad esempio da Bolzano a Verona) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero cessione intracomunitaria in Italia (ad esempio da Bolzano a Monaco) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero Esportazione: ad esempio una cessione dall’Italia alla Svizzera Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero Importazione: fornitura proveniente da un paese extra-UE verso l‘Italia (ad esempio dalla Svizzera all’Italia) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 no
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero Cessione intra UE (ad esempio Austria –Germania o Austria-Austria) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20% no
Impresa con sede in Italia Intermediario extra-UE; ad esempio un agente svizzero Cessione extra UE (ad esempio Svizzera-USA o Svizzera- Svizzera) Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 non imponibile ai sensi dell’art. 9, co. 1, numero 7 del DPR 633/72 no
Per quanto riguarda l’autofattura valgono le considerazioni svolte al punto 2).

Si consiglia di predisporre in contabilità due diverse causali di registrazione delle autofatture (autofattura per intermediazioni UE e per intermediazioni extra UE), tali da permettere una distinzione, dato che come visto le intermediazioni extra –UE non vanno riepilogate negli elenchi Intrastat).

 

 

4. Intermediazioni rese da intermediari italiani a imprese estere:

Le intermediazioni su beni mobili rese da intermediari italiani nei confronti di imprese stabilite all’estero non sono mai imponibili in Italia ai sensi di quanto disposto dall’art. 7-ter DPR 633/72, indipendentemente dal luogo in cui l’operazione intermediata è imponibile. Le intermediazioni sono escluse dall’IVA anche qualora riferite ad importazioni o esportazioni.

In dettaglio:

committente intermediario oggetto dell‘intermediazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede nell’UE, ad esempio impresa tedesca Intermediario italiano Intermediazioni su beni mobili (nazionali, comunitarie, extra-UE) Non soggetta ad IVA ai sensi ex art. 7-ter DPR 633/1972 si
Impresa con sede extra-UE, ad esempio impresa svizzera Intermediario italiano Intermediazioni su beni mobili (nazionali, comunitarie, extra-UE) Non soggetta ad IVA ai sensi ex art. 7-ter DPR 633/1972 no
Anche in questo caso si consiglia di utilizzare due distinte causali di registrazione tali da permettere di distinguere fra prestazioni rese nei confronti di soggetti comunitari, che vanno riepilogate nei registri Intra, e quelle rese verso soggetti extra-UE, non rientranti nell’Intra.

Pur non rientrando nel volume d’affari IVA, per le suddette intermediazioni deve essere emessa la fattura e deve essere registrata sul registro IVA vendite in base alle disposizioni ordinarie.

Si fa inoltre presente che nel caso di prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi esteri, è sempre necessario indicare in fattura il numero identificativo IVA estero del committente.

Le predette intermediazioni qualora riferite ad operazioni di importazione, esportazione o cessioni extra-UE sono sempre escluse dall‘IVA e non si applica la disposizione circa la “non imponibilità ex. art 9 DPR 633/72. La conseguenza di ciò è che tali operazioni non vanno ricomprese nella determinazione del plafond per gli acquisti senza IVA.

 

  1. Intermediazioni rese da imprese italiane a privati:

Le intermediazioni rese in nome e per conto di soggetti privati sono tassate IVA in Italia, qualora l’operazione intermediata sottostante sia imponibile in Italia: se l’operazione intermediata è tassata in Italia anche l’intermediazione deve essere fatturata con IVA italiana.

Le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di privati non vanno mai riepilogate negli elenchi Intrastat.

Le imprese estere che rendono intermediazioni imponibili in Italia nei confronti di soggetti privati, devono dotarsi di un rappresentante fiscale o registrarsi ai fini IVA in Italia (solo se si tratta di imprese UE), al fine di poter assoggettare ad IVA le prestazioni in Italia.

 

  1. Intermediazioni su beni immobili: deroga

Le prestazioni di servizi rese in relazione ad un bene immobile sono sempre imponibili nel paese in cui l’immobile è situato, a prescindere dal luogo di stabilimento del committente o del prestatore. Tale disposizione si applica anche alle intermediazioni su beni immobili. Ne consegue:

 

 

committente intermediario oggetto dell‘intermediazione contabilità IVA in Italia elenchi Intra
Impresa con sede nell’UE, ad esempio impresa tedesca Intermediario italiano Cessione di un immobile situato in Italia Imponibile in Italia, IVA al 20% no
Impresa con sede nell’UE, ad esempio impresa tedesca Intermediario italiano Cessione di un immobile situato in Germania Non soggetto a IVA in Italia ex art. 7-quater DPR 633/1972 no
Impresa con sede in Italia Agente immobiliare stabilito nell’UE, ad esempio agente tedesco Cessione di un immobile situato in Italia Autofattura ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972 con IVA al 20%

 

no
Impresa con sede in Italia Agente immobiliare stabilito nell’UE, ad esempio agente tedesco Cessione di un immobile situato in Germania Non soggetto a IVA in Italia ex art. 7-quater DPR 633/1972 no

È da notare come nel caso di intermediazioni rese da agenti esteri su beni immobili situati in Italia, l’imponibilità dell’operazione si ha sempre in Italia, ma le prestazioni non vengono mai riepilogate negli elenchi Intra, in quanto non rientrano nella disciplina generale dell’art. 7-ter. Per tale motivo non vi è distinzione fra provvigioni percepite da agente estero comunitario o extra-UE.

Allo stesso modo nel caso di un agente immobiliare italiano, che svolga un’intermediazione su un immobile situato in Germania per conto di un committente tedesco, egli dovrà emettere una fattura senza IVA ex art. 7-quater DPR 633/72 senza obbligo di indicare la prestazione negli elenchi Intra.

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-11-01.03.10 Recepimento pacchetto IVA - prestazioni di intermediazione