Crediti di imposta – attenzione alle scadenze a fine anno

Non è semplice a vere e mantenere un quadro preciso delle agevolazioni che negli ultimi anni sono state concesse a seguito della pandemia e della crisi dell’energia. Ancor più difficile è avere a mente le varie scadenze delle agevolazioni. Di seguito alcune indicazioni al riguardo.

Crediti di imposta per energia elettrica e gas

I crediti di imposta per le imprese relativi ai costi per energia elettrica e gas del 3° e 4° trimestre 2022, come giá comunicatovi, possono essere compensati entro il 30 giugno 2023. Invece quelli relativi ai primi due trimestri 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 (in compensazione tramite F24) a pena di decadenza del bonus stesso! Un suggerimento: chi non ha spazio per le compensazioni in F24 con ritenute, contributi ecc. potrebbe in extremis versare un acconto IVA il 27 dicembre eccedente il dovuto, per “salvare” il bonus per poi poterlo fare transitare al 2023. È possibile anche la cessione del credito di imposta a terzi, ma a tale scopo è richiesto il visto di conformità di un professionista abilitato. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione li abbiamo giá indicati nelle nostre precedenti newsletter.

Per le imprese che per il primo e secondo trimestre non hanno nemmeno ancora calcolato il bonus spettante e quindi non lo hanno utilizzato, ricordiamo che il termine del 31 dicembre 2022 è tassativo.

Sconto in fattura e acquisto credito di imposta

Come noto, durante la pandemia, con il DL 34/2020 è stata introdotta la possibilità per le imprese esecutrici delle opere per i vari bonus del 50% (ristrutturazione), 65% (risparmio energetico), 90% o 60% (bonus facciate), 110% (superbonus), oltre ai diversi sisma-bonus, di optare per:

  • la concessione dello sconto in fattura per l’importo del bonus spettante al contribuente/committente, oppure
  • l’acquisto del bonus medesimo dal cliente/committente tramite cessione del credito.

In entrambi i casi la detrazione di imposta si trasforma in un credito di imposta per l’impresa che l’acquista, che potrà a sua volta cedere a terzi (di norma un istituto di credito) o utilizzarlo in proprio in compensazione con imposte, contributi ecc. tramite mod. F24.

Tale compensazione è ammessa a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione sul proprio account Agenzia Entrate della cessione/acquisto del bonus, al più presto comunque a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese da parte del contribuente/cedente.

Esempio: se l’impresa ha concesso nel 2021 uno sconto in fattura al cliente, poteva iniziare con la compensazione a partire da gennaio 2022 della prima quota di cinque o di dieci del credito di imposta sottostante.

Tutto ciò pare abbastanza semplice e lineare, ma si deve tenere conto che tali crediti di imposta per l’impresa acquirente devono anche essere utilizzati/compensati, in cinque o dieci rate annuali a seconda del tipo di bonus, entro i termini previsti dal bonus stesso. È quindi importante predisporre un piano per le compensazioni dei suddetti bonus, perché se non vengono utilizzati nei termini temporali previsti, ovvero nell’anno di imposta corretto, andranno irrimediabilmente persi.

Anche in questo caso si può ricorrere a fine anno ad un versamento dell’acconto IVA eccedente, nel caso non si abbia la possibilità di compensare entro fine anno l’importo del credito di imposta.

Attenzione: consigliamo alle imprese che hanno acquistato crediti di imposta o concesso sconti in fattura nel 2021 di verificare se hanno sfruttato per intero la possibilità di compensare la quota 2022 del bonus.

L’Agenzia Entrate in realtà è molto precisa ed è di aiuto, in quanto ognuno può verificare nel proprio cassetto fiscale l’importo esatto con anno e codice tributo del credito di imposta da compensare, cosicchè è sufficiente verificare la propria situazione ed attenersi a quanto ivi riportato.

Ecobonus e bonus facciate per imprese

Ricordiamo infine che per gli eventuali ecobonus (di norma il 65%) o bonus facciate fruiti dalle imprese stesse per immobili propri valgono altre regole: in particolare viene annualmente determinata in dichiarazione dei redditi dell’impresa la quota deducibile dal reddito. Quindi non si pone il problema di una compensazione separata tramite F24. Anche in questo caso vale però il principio che se non si utilizza il credito nell’anno di competenza (ad es. perché dimenticato), la quota andrà persa.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o richieste.

Cordiali saluti

Dott. Josef Vieider