Crediti d’imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica – Cessione del credito a terzi e sconto in fattura da comunicare entro il 15 aprile 2021

I contribuenti che nel 2020 hanno effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e che hanno optato, in base all’art. 121, D.L. 34/2020, per la cessione del credito a terzi oppure per il riconoscimento dello sconto in fattura, ne devono dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile 2021. Nonostante i problemi, che verranno illustrati in seguito legati a tale comunicazione, non ci si può aspettare un ulteriore differimento del relativo termine per l’invio. Si tratta, infatti, già della seconda proroga del termine, che era stabilito inizialmente per il 15 marzo 2021.

Si ricorda che il contribuente, per le detrazioni fiscali relative alle seguenti spese sostenute nel 2020 e 2021, ha la possibilità di optare per la compensazione dell’importo, alternativamente, in 5 o 10 anni, oppure di ottenere dal fornitore uno sconto in fattura pari al massimo all’importo della detrazione, oppure di trasformare la detrazione in un credito d’imposta e di cederlo a terzi (ad es. all’impresa di costruzioni, a banche e/o assicurazioni). Queste opzioni sono concesse per le seguenti detrazioni fiscali:

  • tutte le detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis, lettere a) e b) del TUIR (50% con limite massimo di 48.000 euro);
  • tutte le detrazioni (65%, 75%, 85% e 110%) per interventi di riqualificazione energetica;
  • tutte le detrazioni per interventi antisismici;
  • tutte le detrazioni per il risanamento delle facciate;
  • detrazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici (110%);
  • detrazioni per l’installazione di colonnine di ricarica (110%).

Al fine di formalizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, è richiesta una comunicazione attraverso un modello specifico, che alleghiamo alla presente circolare, all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione non presenta, nella maggior parte degli interventi sopra citati, particolari criticità e va inviata mediante posta elettronica.

La comunicazione può tuttavia risultare problematica per interventi che non sono stati conclusi nel 2020 e che danno diritto al Superbonus del 110%. Ai fini di tale credito è richiesto, infatti, che le relative asseverazioni tecniche siano state emesse precedentemente rispetto alla comunicazione. Nel caso di interventi in corso, si segnala che il rilascio dell’attestazione è possibile soltanto qualora lo stato di avanzamento dei lavori venga rilevato separatamente e sia superiore al 30% dell’importo dei lavori complessivo preventivato.

Di conseguenza, qualora per interventi che danno diritto al credito d’imposta del 110% siano soltanto stati versati soltanto “acconti” o siano stati effettuati dei lavori per i quali non sia possibile documentare il superamento del 30% di stato avanzamento dei lavori, non risulta possibile optare per la cessione del credito oppure per lo sconto in fattura. Anche nel caso di interventi complessi risulterà probabilmente difficile trovare un tecnico disposto a rilasciare le asseverazioni per interventi non ancora completati.

In mancanza dell’asseverazione l’unica possibilità di utilizzo del credito è quella del classico utilizzo in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguenti svantaggi per i contribuenti con un basso reddito imponibile: nel caso in cui l’imposta dovuta non sia sufficientemente capiente, la parte di credito eccedente andrà persa.

Ci preme sottolineare che coloro che a causa dei motivi sopra citati non abbiano avuto la possibilità di cedere il credito a terzi, avranno comunque la possibilità di cederlo entro il 15 marzo 2022, per le rate rimanenti, a condizione che sia possibile, entro tale data, presentare le asseverazioni tecniche necessarie.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Allegato A

Allegato B