Credito di imposta per “Investimenti 5.0” – attesa per le istruzioni

Il 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL “PNRR” – in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che introduce il nuovo credito di imposta relativo al “piano di transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese in digitalizzazione e per quelli sostenibili. In attesa delle disposizioni attuative di seguito una breve carrellata sui contenuti del decreto, molto atteso dalle imprese. In molti casi gli investimenti già iniziati o ancora da iniziare sono stati sospesi in attesa del suddetto decreto. Ciò è oltremodo opportuno perché si dovranno richiedere apposite certificazioni sulla situazione ex-ante all’investimento”, che potrebbero presentare anche qualche difficoltà. Il decreto ha una dotazione di 6,3 miliardi di Euro per gli anni 2024 e 2025 per sovvenzionare per le imprese residenti in Italia o le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti:

  • in investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi volti ad un risparmio energetico (di almeno il 3%),
  • o in investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili,
  • oppure in spese per la formazione del personale inerenti gli investimenti di cui sopra. 

Sostanzialmente sono agevolati beni ed investimenti della nota categoria 4.0 (allegati A e B legge 232/2016), beni nuovi per l’autoproduzione di energia e relativi costi di formazione del personale (fino al 10% degli investimenti). Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici vengono sovvenzionati in pratica soltanto quelli prodotti nell’UE.

Gli incentivi sono modulati con aliquote degressive in dipendenza dell’importo dell’investimento stesso come segue.

 classe
energetica
fino a  2,5
mln Euro
da 2,5 a 10 mln di Euro da 10 a 50 mln di Euro
classe
I
35% 15% 5%
classe
II
40% 20% 10%
classe
III
45% 25% 15%

Il presente incentivo 5.0 non cancella i crediti di imposta 4.0 che restano in vigore per chi si limita ad investimenti in digitalizzazione che non portano un determinato risparmio energetico; chi si spinge oltre con investimenti aventi le caratteristiche 5.0 potrà fruire però di un bonus fino al 45% anziché ad es. del 20% per investimenti industria 4.0 fino a 2,5 mln di Euro. N.B.: i due contributi non sono cumulabili!

Le classi energetiche si distinguono in base al risparmio energetico che comportano gli investimenti e poi in base alla circostanza che riguardino l’intero stabilimento o singoli processi produttivi.

  classe
I
classe
II
classe
III
Risparmio
energetico dell’intero stabilimento
> 3% > 6% >
10%
Risparmio energetico
di singoli processi produttivi
> 5% >
10%
>
15%

I crediti di imposta possono essere utilizzati unicamente in compensazione tramite mod. F24 in cinque rate annuali.

Per gli investimenti in digitalizzazione sarà necessario come per gli investimenti industria 4.0 ottenere l’interconnessione al sistema informatico. Per quanto riguarda invece gli investimenti nel risparmio energetico saranno necessarie delle certificazioni o perizie giurate di soggetti indipendenti sulla situazione energetica ex-ante ed ex-post all’investimento, e tali certificazioni pare dovranno essere inviate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy/MIMIT. Tutti i dubbi devono essere chiariti con le disposizioni attuative che dovranno essere emanate entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, presumibilmente entro la fine di marzo.

Il nostro suggerimento quindi è di attendere nell’effettuazione di investimenti che potrebbero ricadere nell’agevolazione di cui alla presente circolare, per eventualmente ottemperare ai criteri richiesti e poterne così, se del caso, fruire.

Vi informeremo tempestivamente non appena le disposizioni attuative saranno pubblicate.

Distinti saluti

Josef Vieider