Circolare Nr. 32/2019
Bolzano, 28 ottobre 2019
Come noto, con l’art. 57-bis del DL 50/2017 è stata introdotta una norma che a partire dal 1° gennaio 2018 consente di usufruire di un credito di imposta calcolato sull’incremento delle spese di pubblicità sostenute sui vari media. Vi rammentiamo che fino al 31 ottobre 2019 è possibile „prenotarsi“ per tale bonus per il 2019. Di seguito un breve riepilogo delle norme.
1. Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione imprese e professionisti, così come enti non commerciali.
2. Investimenti agevolabili
Sono agevolate le spese per l’acquisto di spazi pubblicitari e/o inserzioni commerciali effettuate sulla stampa periodica e quotidiana, nazionale o locale, anche on-line, e tramite emittenti tele- visive e radiofoniche. Le emittenti radio-televisive devono essere iscritte presso il Registro de- gli operatori di comunicazione di cui alla legge 249/97, mentre per i periodici è necessaria l’iscrizione presso il competente Tribunale. Ciò significa che la pubblicitá effettuata su giornali ed emittenti esteri non è agevolata.
Sono agevolati i costi puramente pubblicitari, quindi al netto di spese accessorie e/o di intermediazione. Sono esplicitamente escluse le spese per televendite, servizi di pronostici, giochi, e scommesse, servizi di messaggeria vocale o chat.lines.
3. Calcolo dell’agevolazione
Il calcolo dell’agevolazione spettante avviene con il metodo incrementale, con la precisazione che le spese devono avere subito un incremento di almeno l’1% rispetto al periodo precedente, e su tale incremento si calcola il credito di imposta.
Esempio: spese pubblicitarie 2018 Euro 100.000, spese pubblicitarie 2019 Euro 150.000, incremento Euro 50.000, l’agevolazione del 75% dà un credito di imposta di Euro 37.500. L’incremento delle spese è distinto tra le due tipologie – stampa/periodici/quotidiani anche on-line e radio/televisione – con un distinto calcolo incrementale. In altre parole si effettuano due calcoli “separati” e la somma deve dare come risultato un incremento. Un’interpretazione se- vera della norma prevede che se nel periodo precedente non sono stati effettuati investimenti pubblicitari non vi è nemmeno un incremento e quindi non spetterà alcun bonus.
4. Misura dell’agevolazione
Il credito di imposta è pari al 75% dell’incremento. Un’agevolazione del 90% per le PMI e start-up innovative e per le microimprese prevista nella legge non è mai stata approvata dalle autorità UE e quindi non è mai entrata in vigore.
Il calcolo viene effettuato in base ai principi della competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR e deve essere confermato da un professionista abilitato all’emissione del visto di conformità (di regola da un dottore commercialista). Il principio della competenza (invece che di cassa) vale anche per i professionisti.
L’importo definitivo dei bonus spettanti verrà comunicato soltanto in seguito, in quanto verrà determinato anche in base alle risorse disponibili stabilite in legge finanziaria.
5. Utilizzo del credito di imposta
Il credito di imposta può essere utilizzato soltanto tramite compensazione con altri tributi e contributi nel mod. F24.
6. Divieto di cumulo
Il credito di imposta di cui si tratta in linea di massima non è cumulabile con altre forme di contribuzione statale, regionale/provinciale o europea per iniziative promozionali e sottosta anche alle regole europee del cd. „de-minimis“.
7. Domande di ammissione all’agevolazione
L’istanza per prenotare l’agevolazione va presentata entro il 31 ottobre 2019. In detta prenotazione andranno indicate le spese effettuate nel 2018 e quelle preventivate nel 2019. A quanto ammonterá l’eventuale bonus dipenderà dall’ammontare dei fondi messi a disposizione e dal numero di istanze presentate. La comunicazione con le spese definitive dovrá essere presentata nel periodo 1° gennaio – 31 gennaio 2020.
Importante: chi non presenta l’istanza di „prenotazione“ non avrà diritto ad alcuna agevolazione.
Nel caso abbiate necessitá di presentare l’istanza o la comunicazione vi invitiamo a contattare con urgenza il ns. studio per un eventuale supporto e comunicarci gli importi delle spese sostenute nel 2018 e previste nel 2019, suddivise tra le varie modalità.
8. Altre indicazioni
L’agevolazione è, a differenza che per altri crediti di imposta, imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP. Il Bonus andrá anche indicato nella dichiarazione annuale die redditi nei quadri RU e RS.
Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci.
Cordiali saluti
Josef Vieider