Come già comunicato con la nostra circolare 40/2020, il credito di imposta sui canoni di locazione e/o di affitto azienda è pari al 60% per i contratti di locazione, leasing e concessione e al 30% per i contratti di affitto d'azienda e di servizi. Il tutto può essere compensato con il modulo F24, ovvero:
- Codice tributo 6914 per gli affitti di locali commerciali e simili della categoria C/1 riguardante il mese di marzo (articolo 65 del D.L. 18/2020), e
- Codice tributo 6920 per gli affitti e simili ai sensi dell'art. 28 del D.L. 34/2020 per i mesi successivi ma anche per il mese di marzo, se non si tratta di immobili di categoria C/1.
Nell’eventualità che non vi sia possibilità di compensare il credito così ottenuto da parte del locatario o affittuario, il credito può essere ceduto non solo al locatore, ma anche a terzi, quali banche e assicurazioni. La cessione può essere effettuato per l’intero credito o in parte, anche in più fasi, al più tardi entro il 31 dicembre 2021. Se la cessione avviene a favore di banche o assicurazioni, saranno queste ultime a gestire gli aspetti contrattuali. Nel caso di cessione ad altre imprese terze invece, è consigliabile formulare almeno un accordo per corrispondenza (da inviare tramite PEC per garantire una data certa).
Con Provvedimento del 1° luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’apposito modello di comunicazione per la cessione del bonus (allegato alla presente circolare insieme alle istruzioni).
Infine, con Provvedimento del 13 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha anche annunciato i codici tributo in base ai quali può essere compensato il credito d'imposta nel modello F24, che sono i seguenti:
- 6930 - "Botteghe e negozi - Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020" e
- 6931 - "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".
Quale anno di riferimento da indicare è quello in cui viene ceduto il credito d'imposta (ovvero il 2020 o il 2021).
Presupposto per la trasferibilità dei crediti d'imposta è la registrazione del contratto di locazione, di affitto, di concessione o di prestazioni di servizi.
Importante ricordare che nel caso di una cessione di credito di imposta, solo la società cedente è responsabile dell'esistenza del credito; l'acquirente è responsabile soltanto per eventuali errori in fase di compensazione.
In fase di conversione del D.L. 34/2020 è stato previsto che anche le agenzie di viaggio, oltreché gli esercizi alberghieri e gli agriturismi, possono usufruire del credito d'imposta indipendentemente dal volume di fatturato (altrimenti vige il limite di 5 milioni di Euro).
Un’ultima annotazione: secondo alcune interpretazioni della dottrina sarebbe possibile cedere il credito di imposta al locatore anche senza avere prima pagato il canone ed a titolo di compensazione per l’anzidetto omesso pagamento. Ufficialmente tale tesi non è stata confermata, per cui allo stato attuale consigliamo, in aderenza alla Circolare 14/E/2020 dell’Agenzia Entrate, di pagare l’intero canone di locazione prima di cedere il credito di imposta.