Credito d’imposta del 30% delle spese di digitalizzazione sostenute dagli esercizi ricettivi nel 2016– Registrazione sul l’apposito portale entro il 23 febbraio 2017 – „Click day“ per l’invio delle istanze il 27 febbraio 2017 alle ore 10.00
Sono passati pochi giorni da quando gli esercizi ricettivi e le agenzie di viaggio hanno inviato le istanze per usufruire del credito di imposta per le spese di riqualificazione sostenute nel 2016 ed ora, con un comunicato stampa del 7 febbraio 2017, sono stati pubblicati i termini per la presentazione delle istanze relative al credito di imposta per le spese di digitalizzazione sostenute nel 2016.
Le registrazione sull’apposito portale e la preparazione dell’istanza, con l’inserimento delle spese sostenute, si possono fare dal 9 al 23 febbraio 2017, mentre l’invio telematico dell’istanza deve essere eseguito puntualmente alle ore 10.00 del 27 febbraio 2017 (cd. „click day“). Qui di seguito gli elementi essenziali dell’agevolazione.
Giá dal 2014 (Art. 9 DL n. 83/2014) esiste il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi e delle agenzie di viaggio, in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un importo di € 41.666,70. Il credito d’imposta ammonta quindi ad un massimo di € 12.500,00 e spetta ad hotels, ristoranti ed esercizi ricettivi (con codice attivitá rientrante nel gruppo 55), sia singoli, che aggregati (consorzi, reti d’impresa e similari), nonché alle agenzie di viaggio e tour operator (con codici attivitá 79.11.00 e 79.12.00).
In generale sono agevolate le spese sostenute nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2016:
- per l’acquisto e l’installazione di modem, router e/o per la dotazione di hardware per la ricezione del WIFI (antenne, parabole ecc.). In questi casi é essenziale che ai clienti venga concesso gratuitamente l’accesso ad internet;
- per l’acquisto e l’utilizzo di sofware per ottimizzare le homepages ed il relativo accesso via internet;
- per l’acquisto di hardware e software necessari per la vendita di servizi/pernottamenti tramite web;
- per l’acquisto di spazi e pubblicitá per la promozione e la commercializzazione di servizi/pernottamenti sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
- per prestazioni di consulenza relative alla comunicazione ed al marketing digitale;
- per la promozione digitale di proposte e offerte per l’ospitalitá delle persone disabili;
- per la formazione dei titolari e dei dipendenti sulle predette tematiche.
Con il Comunicato stampa del 7 febbraio 2017, il competente Ministero dei beni culturali e del Turismo ha reso noti sulla propria homepage, i termini di presentazione dell’istanza per poter usufruire dell’agevolazione in esame, relativamente alle spese sostenute nel 2016. Come in passato é necessario prima effettuare la registrazione dell’impresa sul portale del citato Ministero e solo in un secondo momento é possibile compilare l’istanza per accedere al credito di imposta, istanza che infine andrá spedita telematicamente il giorno del cd. „click-day“. Qui di seguito i termini da rispettare:
- la richiesta di registrazione dell’impresa va inviata per posta elettronica dalle ore 10.00 del 9 febbraio 2017, fino alle ore 16.00 del 23 febbraio 2017. Nel giro di circa un’ora dall’invio della richiesta, viene emessa una ricevuta di spedizione e successivamente dopo un’altra ora circa, si riceve la conferma della registrazione ed il codice d‘accesso.
- Il codice d‘accesso permette di compilare l’istanza vera e propria. Quest’ultima va completata al piú tardi entro le ore 16.00 del 23 febbraio 2017. Oltre questo termine non sará piú possibile compilare le istanze.
- L’istanza stessa va poi inviata tramite un canale telematico dalle ore 10.00 del 27 febbraio 2017, alle ore 16.00 del 28 febbraio 2017 (cd. „click day). Determinante per l’accesso all’agevolazione é l’ordine cronologico della ricevuta di spedizione dell’istanza. Per esperienza sappiamo che solo le imprese che inviano l’istanza nei primi secondi dopo l’apertura del click-day vengono ammesse all’agevolazione!
Importante: se avete giá fatto la registrazione dell’impresa sul sito ministeriale per gli investimenti fatti nell’ultimo anno, quella registrazione vale presumibilmente anche per questa istanza. In tal caso si puó procedere direttamente con la compilazione dell’istanza a decorrere dal 9 febbraio 2017.
Il credito di imposta puó essere utilizzato in compensazione con altre imposte e tributi, nel modello F24. La compensazione peró é ammessa solo dopo la comunicazione, pubblicata sul sito del Ministero, dell’effettivo riconoscimento del credito di imposta richiesto. Il credito concesso va in ogni caso ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Il credito di imposta non é imponibile né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP. In ogni caso esso deve rispettare i limiti previsti dalla disciplina „de-minimis“.
Qualora aveste bisogno del nostro aiuto per la registrazione e/o la compilazione e l’invio dell’istanza, mettetevi in contatto con noi il prima possibile, vista l’imminenza dei termini.
Cordiali saluti.
Josef Vieider
scarica la circolare C-11-10.02.2017 Credito di imposta per la digitalizzazione