Credito d’imposta del 30% per lavori di ristrutturazione e riqualificazione sostenuti da hotel e alberghi – registrazione dal 9 gennaio 2017 - “click day” per l’invio il 2 febbraio 2017 alle ore 10.00
Ormai dal 2014 per la realizzazione di lavori di riqualificazione e di eliminazione delle barriere architettoniche sostenuti da “imprese alberghiere” è previsto un credito d’imposta. Tale sostegno alle imprese risulta molto interessante dal punto di vista economico (30 % delle spese sostenute con tetto massimo di spesa pari ad 666.667 Euro). Tuttavia si devono fare i conti con le risicate risorse stanziate e con la modalità di richiesta (“click day”), che garantisce l’accesso al credito solamente ai “primi arrivati”, essendo assegnato in base all’ordine cronologico dell’invio della richiesta.
A partire dal 9 gennaio 2017 gli interessati che hanno sostenuto delle spese agevolabili nel 2016 dovranno prima registrarsi sul portale dei procedimenti del Ministero e solamente in un secondo momento dopo tale registrazione si potrà compilare la domanda per il credito d’imposta e effettuarne l’invio in sede di “click day”. Di seguito si elencano i dettagli:
Il 30 dicembre 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, competente per la materia in oggetto, ha pubblicato sul proprio sito le scadenze entro le quali presentare le domande per la richiesta del credito sulle spese del 2016.
Di seguito si riportano le scadenze:
- Procedura di registrazione dell’impresa, a partire dalle ore 10:00 del 9 gennaio 2017 e fino alle ore 16:00 del 27 gennaio 2017, da inoltrare tramite posta elettronica. Entro un’ora dalla richiesta di registrazione verrà recapitata la conferma di inoltro, e qualora venga accettata, entro la successiva ora il richiedente riceverà la conferma di registrazione assieme ai codici di accesso.
- Tramite il codice di accesso il richiedente potrà compilare la non poco articolata istanza per il credito d’imposta sul portale. L’istanza potrà poi essere trasmessa telematicamente a partire dalle ore 10:00 del 2 febbraio 2017 fino alle ore 16:00 del 3 febbraio 2017 (c.d. “click day”). Secondo le linee guida del Ministero le istanze dovranno però essere compilate entro le 16:00 del 27 gennaio 2017. Modifiche dopo tale data sembrerebbero non ammesse.
Nota bene: se siete già registrati sul portale del Ministero, perché in passato avete giá inoltrato delle istanze analoghe, allora tale registrazione vale anche per la richiesta in oggetto. In questo caso, a partire dal 9 gennio 2017, si potrà procedere direttamente alla compilazione della domanda.
Per informazioni sono comunque attive due caselle di posta elettronica: taxcreditriqualificazione@beniculturali.it per le domande sul procedimento e procedimenti@beniculturali.it per quesiti di natura tecnica e informatica.
Come più volte comunicato, il DL 83/2014 pubblicato in G.U. 31 maggio 2014 in riferimento alle strutture ricettive ha introdotto il credito d’imposta del 30% per le spese sostenute relative alla riqualificazione ed all’eliminazione delle barriere architettoniche (limite massimo del bonus pari ad € 200.000) degli esercizi ricettivi. Con il decreto del 7 maggio 2015 (pubblicato in G.U. il 17 giugno 2015) sono state pubblicate le disposizioni attuative del bonus riqualificazioni.
- Ambito soggettivo:
Il credito d’imposta in esame spetta alle “imprese alberghiere” esistenti alla data dell’1.1.2012. Come previsto dal Decreto attuativo per “struttura alberghiera” si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti. Rientrano in tale categoria alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi nonché strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali (sono esclusi bar e ristoranti).
- Spese agevolabili:
Il credito in esame spetta per gli “interventi di maggiore rilevanza” con riferimento alle spese:
- di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- di incremento dell’efficienza energetica;
- per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- per “ulteriori interventi”, comprese le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo a condizione che gli stessi siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi, e che non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa “prima del secondo periodo d’imposta successivo”. La quota destinata a mobili e componenti d’arredo non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus in esame.
Il decreto specifica in modo dettagliato le spese oggetto di agevolazione.
L’effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato alternativamente:
- dal Presidente del Collegio sindacale,
- da un revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- da un professionista iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro;
- dal responsabile di un CAF.
- Determinazione del credito d’imposta:
Il credito d’imposta in esame, riconosciuto fino all’importo complessivo massimo di € 200.000, è pari al 30% delle predette spese sostenute nel periodo 1.1.2014 – 31.12.2016. L'importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta quindi pari a € 666.667. Detto limite consente infatti di rispettare l’ammontare massimo di credito d’imposta spettante (666.667 x 30% = 200.000) nel triennio 2014-2016.
Il credito d’imposta in esame, ripartito in tre quote annuali di pari importo (ciascuna fino ad un massimo di € 66.666,67), è riconosciuto “per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [2014] e per i due successivi [2015-2016]”.
Le limitazioni sono costituite dal rispetto dei limiti previsti dalla disciplina “de minimis”, e soprattutto dall’esiguità delle risorse stanziate nel bilancio statale, come già evidenziato più sopra.
La compensazione nel modello F24 del credito relativo alle spese sostenute dovrà pertanto attendere i esiti di assegnazione delle risorse da parte del Ministero. Il credito d’imposta in commento non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
Qualora foste intenzionati ad affidarci o ad essere assistiti al fine della compilazione ovvero della presentazione dell’istanza, vi preghiamo di mettervi in contatto con noi al più presto possibile.
Proroga per il 2017:
Si evidenzia che la Finanziaria 2017 ha prorogato l’agevolazione anche per il 2017 e 2018 aumentando il credito d’imposta che passa dal 30% al 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici. Saranno ammessi all’agevolazione anche gli interventi effettuati per ristrutturare le aziende di agriturismo. Purtroppo i fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2017 sono molto modesti e ammontano a soli 60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro per il 2020. Il problema è il cosiddetto click day, sistema di selezione più simile ad una lotteria basata solo sulla fortuna di pochi secondi.
Cordiali saluti
Josef Vieider
scarica la circolare C-03-09.01.2017 credito imposta ristrutturazioni alberghiere