Credito d’imposta per sponsorizzazioni

Risulta in effetti non facile avere un quadro chiaro della situazione: l’agevolazione introdotta alcuni anni fa sulle sponsorizzazioni a società sportive ecc. viene periodicamente prorogata ma senza continuità. Cosicché attualmente vengono riconosciute ad imprese, professionisti ed enti non commerciali i seguenti bonus (teoricamente) del 50% per le sponsorizzazioni effettuate nei seguenti periodi:

  • primo trimestre 2022, ovvero per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (ai sensi dell’art. 9, D.L. 4/2022);
  • primo trimestre 2023, ovvero per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1, comma 615, legge 197/2022);
  • infine per il terzo trimestre 2023, ovvero per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (ai sensi dell’art. 37, D.L. 75/2023).

Per le spese sostenute nel 1° trimestre 2022 può essere presentata apposita istanza entro il prossimo 29 settembre 2023; per le agevolazioni dell’anno 2023 invece sia le modalità che le scadenze devono essere ancora stabilite.

Di seguito vi forniamo le indicazioni più importanti riguardo al bonus per le spese del 2022, per le quali eventualmente presentare l’istanza nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda l’aspetto temporale, ricordiamo che quali spese del 1° trimestre sono considerate quelle sostenute nel medesimo periodo secondo il principio di cassa: in altre parole, chi ad esempio ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione nel primo trimestre 2022 ma ha effettuato i pagamenti soltanto dopo il 31 marzo 2022, non può presentare l’istanza. Al contrario, chi ha sottoscritto in precedenza ad esempio un contratto pluriennale comprendente anche il primo trimestre 2022 ed ha effettuato un pagamento nel periodo in questione, può richiedere il bonus per tale pagamento, anche se tale pagamento riguarda in parte il periodo precedente o il periodo successivo. Con le cosiddette FAQ è stato inoltre chiarito che pagamenti effettuati nel 1° trimestre 2022 ma relativi a contratti/prestazioni riguardanti soltanto l’anno 2021 non danno diritto al bonus: i contratti devono comprendere sempre anche l’anno 2022. I pagamenti non possono essere effettuati in contanti e non è ammessa una eventuale compensazione con debiti /crediti pregressi. Come già in precedenza è stato disposto che si possono prendere in considerazione soltanto spese dell’importo minimo di 10.000 Euro.

Il credito di imposta di base è pari al 50% delle spese sostenute. Essendo però che il Governo ha stanziato soltanto 20 mln di Euro per la misura agevolativa, non è improbabile che alla fine la percentuale sarà inferiore: è comunque garantito un minimo del 5%.

Vengono riconosciuti i costi sostenuti e derivanti da contratti di sponsorizzazione con federazioni/leghe nazionali e società sportive professionistiche, ma anche con società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici che svolgono attività sportiva giovanile. Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 398/91. Inoltre i soggetti sponsorizzati devono avere prodotto ricavi nel 2019 (in Italia) almeno pari ad Euro 150.000 e fino ad un massimo di 15 milioni di Euro ed avere svolto effettivamente attività sportiva giovanile. Il riferimento al 2019 è motivato dal fatto della pandemia che si è verificata nel 2020.

La richiesta deve essere presentata tramite PEC insieme agli allegati entro il 29 settembre 2023 sulla piattaforma digitale del Dipartimento dello sport. Sulla homepage si trova una guida ed una serie di FAQ al seguente indirizzo: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/it/home/

Sulla stessa pagina si può attivare la procedura.

Attenzione: sulla homepage è indicata la scadenza del 30.09.2023, ma tutte le altre indicazioni ed istruzioni danno come scadenza il 29 settembre, per cui per prudenza consigliamo di fare affidamento sulla scadenza del 29 settembre. Vi suggeriamo infine di scaricare la guida e di rispettare rigorosamente le istruzioni nella compilazione della istanza.

Attenzione: la richiesta va firmata digitalmente dal legale rappresentante e da un’asseveratore/ soggetto autorizzato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro o CAF).

Restiamo a disposizione per eventuali vostre richieste.

Cordiali saluti

Josef Vieider