Come noto, è tuttora in vigore ed è fruibile il bonus “sponsorizzazioni” per il 2023, ma soltanto per le spese sostenute nel 1° trimestre 2023 (1 gennaio – 31 marzo 2023) e per il 3° trimestre (1 luglio – 30 settembre 2023)! E soltanto per le spese del 1° trimestre 2023 si può ora presentare entro il 10 agosto 2024 l’istanza per il riconoscimento di un credito di imposta (quindi non per il 3° trimestre 2023). In effetti pare tutto molto complicato e contorto.
Di seguito alcune indicazioni.
Per quanto riguarda l’aspetto temporale, ricordiamo che quali spese del 1° trimestre sono considerate quelle sostenute nel medesimo periodo secondo il principio di cassa: in altre parole, chi ad esempio ha sottoscritto un contratto di sponsorizzazione nel primo trimestre 2023 ma ha effettuato i pagamenti soltanto dopo il 31 marzo 2023, non può presentare l’istanza. Al contrario, chi ha sottoscritto in precedenza ad esempio un contratto pluriennale comprendente anche il primo trimestre 2023 ed ha effettuato un pagamento nel periodo in questione, può richiedere il bonus per tale pagamento, anche se tale pagamento riguarda in parte il periodo precedente (2022) o il periodo successivo (2024).
A suo tempo con le cosiddette FAQ è stato inoltre chiarito che pagamenti effettuati nel 1° trimestre 2023 ma relativi a contratti/prestazioni riguardanti soltanto l’anno 2022 non danno diritto al bonus: i contratti devono comprendere sempre anche l’anno 2023. I pagamenti non possono essere effettuati in contanti e non è ammessa una eventuale compensazione con debiti /crediti pregressi. Come già in precedenza è stato disposto che si possono prendere in considerazione soltanto spese dell’importo minimo di 10.000 Euro.
Il credito di imposta di base è pari al 50% delle spese sostenute. Essendo però che il Governo ha stanziato soltanto 35 mln di Euro per tale misura agevolativa, è probabile che alla fine la percentuale sarà (anche di molto) inferiore.
Vengono riconosciuti i costi sostenuti e derivanti da contratti di sponsorizzazione con federazioni/leghe nazionali e società sportive professionistiche, ma anche con società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici che svolgono attività sportiva giovanile. Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla legge 398/91. Inoltre, i soggetti sponsorizzati devono avere prodotto ricavi nel 2022 (!) (in Italia) almeno pari ad Euro 150.000 e fino ad un massimo di 15 milioni di Euro ed avere svolto effettivamente attività sportiva giovanile.
La richiesta deve essere presentata tramite PEC insieme agli allegati entro il 10 agosto 2024 sulla piattaforma digitale del Dipartimento dello sport. Sulla homepage si trova una guida ed una serie di FAQ al seguente indirizzo:
https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/
Sulla stessa pagina si può attivare la procedura.
Vi suggeriamo di scaricare la guida e di rispettare rigorosamente le istruzioni nella compilazione dell’istanza.
Attenzione: la richiesta va firmata digitalmente dal legale rappresentante e da un’asseveratore/ soggetto autorizzato (Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro o CAF).
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.
Distinti saluti
Josef Vieider