D.Lgs. 147/2015 sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese in vigore dal 7 ottobre 2015

D.Lgs. 147/2015 sulla crescita e internazionalizzazione delle imprese in vigore dal 7 ottobre 2015

In Gazzetta Ufficiale n° 220 del 22 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo 147/2015, che è entrato ufficialmente in vigore il 7 ottobre ed i cui effetti andranno parzialmente a manifestarsi già nell’esercizio 2015. Il decreto mira a rafforzare la trasparenza e l’orientamento alla crescita della normativa tributaria italiana, andando a toccare un ampio spettro di temi tributari di carattere internazionale quali il ruling internazionale, il trasferimento della sede legale nel territorio dello Stato, le stabili organizzazioni e la deducibilità dei costi cosiddetti “black list”. A ciò si aggiungono una serie di modifiche alla normativa interna che vanno dalle nuove soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza alla deducibilità degli interessi passivi.

Si tratta di un provvedimento che, soprattutto per le imprese attive a livello internazionale, merita indubbiamente di essere approfondito.

 

I. Novità in materia di diritto tributario internazionale:

 

Ruling interazio-nale (art. 1)

 

Vengono ampliate le possibilità di ricorso ad un ruling internazionale, inserendone la disciplina direttamente nel DPR 600/1973 (Art. 31-ter) sull’accertamento delle imposte. Per effetto dell’articolo 1 del DLgs. 147, le imprese con attività internazionale possono presentare istanza di interpello riguardante:

- la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale dei prezzi di trasferimento;

- la preventiva definizione in contraddittorio del valore di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza all’estero o dall’estero in Italia;

- l’applicazione a un caso concreto di norme concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estere o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, l’erogazione o la percezione di dividendi interessi e royalties a/da soggetto non residenti, la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

 

La conclusione dell’accordo vincola le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi, consentendo all’Amministrazione Finanziaria – per i periodi d’imposta di validità dell’accordo – l’esercizio dei poteri di accertamento soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del ruling.

È possibile far valore l’accordo anche retroattivamente, qualora le circostanze di fatto e di diritto poste a base dell’accordo stesso ricorrano per uno o più periodi di imposta precedenti alla stipula.

Le modalità di presentazione dell’istanza e di svolgimento della procedura saranno definitive con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Consiglio: questo nuovo strumento sarà finalmente in grado di offrire una soluzione a casi particolari di prezzi di trasferimento (per esempio nel campo dell’edilizia), per i quali se del caso vi invitiamo a contattaci.

 

Imponibi-lità dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipa-zioni black list (art. 3)

 

 

I dividendi e le plusvalenze provenienti da paesi black list sono attualmente integralmente imponibili in capo ai percipienti italiani. Al fine di agevolare gli investimenti esteri, questa svantaggiosa previsione viene ora circoscritta ai casi in cui il socio residente detenga:

- una partecipazione diretta in un soggetto localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato;

- una partecipazione di controllo, anche di fatto, indiretta in società estera non black list che consegua utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Il regime di integrale imposizione non opererà invece:

- qualora trovi applicazione il regime CFC (art. 167 c. 1 del TUIR) di trasparenza, a fronte della dimostrazione che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black list.

Inoltre, se il socio residente dimostra che la società da cui provengono gli utili svolge un’effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività, è riconosciuto al soggetto controllante residente in italia un credito di imposta.

La lista degli Stati o territori consederabili black list dovrà essere indicata con apposito provvedimento di prossima emanazione.

Le novità si applicano dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015 nonchè agli utili distributi ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

 

Stabile organizza-zione: nuova determina-zione del reddito (art. 7)

 

 

 

La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni in Italia viene ampiamente riformata, disponendo che:

- la stabile organizzazione si considera, ai fini fiscali, entità separata e indipendente dalla casa madre,

- il fondo di dotazione è determinato in base ai criteri OCSE (i cui criteri di determinazione saranno individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate), tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati,

- ogni transazione con la casa madre deve seguire le regole del transfer princing.

Le suddette nuove regole incideranno profondamente sulla determinazione del reddito delle s.o., ma soltanto  a partire dal 2016.

A scanso di equivoci, chiariamo che le novità di cui sopra valgono unicamente ai fini delle imposte sul reddito e non dell’IVA.

 

Stabile organizza-zione:

abroga-zione del principio di attrazione (art. 7)

 

 

 

Un’ulteriore importante novità in tema di tassazione della stabile organizzazione è l’abrogazione del cosiddetto principio di attrazione: ante riforma, l’impresa estera con stabile organizzazione in Italia si vedeva attribuiti alla s.o. tutti gli utili conseguiti in Italia, anche non attraverso la stabile organizzazione (p.es. utili conseguiti dalla dismissione di partecipazioni in Italia). Tale pratica era in contrasto con i principi OCSE in tema di doppia imposizione ed è stata ora abrogata.

La novità si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, e dunque per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2016.

 

Opzione per l’esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizza-zioni in Italia (art. 14)

 

Altra novità è quella relativa alla cosiddetta branch exemption. L’art. 14 introduce un nuovo regime, ovvero la possibilità di optare per l’esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà quindi nel solo Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata.

Il regime soggiace al principio del „all in all out“, ovvero implica che l’opzione debba riguardare tutte le stabili organizzazioni estere e non sia revocabile.

Per capire se l’opzione sia vantaggiosa o meno dovrà essere verificato caso per caso. L’opzione implica infatti che le imposte pagate all’estero non siano più compensabili in Italia e che le perdite estere non possano più anch’esse essere compensate con gli imponibili italiani. Comprensibilmente, l’opzione potrà essere esercitata solo limitatamente se la s.o.è localizzata in uno degli stati o territori cosiddetti black list.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, è possibile esercitare l’opzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame. In questo caso, l’esercizio dell’opzione non determina in sè alcun realizzo di plusvalente e minusvalenze latenti.

Viene inoltre riconosciuta all’impresa residente la possibilità di interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera.

Anche questa novità si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, e dunque per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, a partire dal 2016.

 

Credito per le imposte pagate all’estero (art. 15)

 

 

Un’altra novità foriera di importanti benefici è quella relativa al credito per le imposte pagate all’estero. Le imposte pagate all’estero sono compensabili in Italia nell’anno in cui i relativi redditi vengono dichiarati (in Italia), a condizione che tali imposte estere diventino ivi definitive entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta successivo a quello di formazione del reddito a cui si riferisce l’imposta.. Tale principio, sino ad oggi valevole per le sole imposte assolte sui redditi prodotti mediante stabile organizzazione viene ora esteto a tutti i soggetti.

Viene inoltre prevista la possibilità di attivare il meccanismo del riporto in avanti o all’indietro delle eccedenze sino all’ottavo periodo di imposta successivo o precedente, come previsto dall’art. 165 c. 6 del TUIR.

Giusto pochi mesi fa – si veda la circ. A.E. 9/E del 5 marzo 2015 – l’Agenzia Entrate aveva spiegato le modalità di utilizzo delle imposte estere.

 

 

S.o.: credito d’ imposta (Art. 15)

Infine l’art. 15 del decreto prevede che la detraibilità delle imposte estere dai rediti prodotti dalle stabili organizzazioni non sì riferisce più soltanto alle imposte esplicitamente elencate nei rispettivi accordi bilaterali; in caso di incertezza è stata previsto la possibilità di presentare interpello. La novità è di notevole importanza in relazione ai crediti derivanti da imposte sul reddito locali, che spesso non sono esplicitamente menzionate negli accordi bilaterali.

Attenzione: se avete dei dubbi in merito alla spettanza di crediti d’imposta estera per s.o. è opportuno presentare l’apposita istanza di interpello.

 

 

Tassazione di gruppo

(Art. 6)

Un’altra novità riguarda la tassazione di gruppo ai sensi dell’art. 117 del TUIR: è stato previsto l’esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale anche per soggetti non residenti, a seguito della condanna dell’Italia da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’anno scorso l’Italia è stata sanzionata tre volte dalla Corte in merito alla normativa sulla tassazione di gruppo.²

In precedenza per beneficiare della tassazione di gruppo la società controllante non residente doveva essere residente in Stati UE o SEE, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo per lo scambio delle informazioni, e in aggiunta doveva avere una stabile organizzazione in Italia. È stato eliminato il vincolo della stabile organizzazione, però una delle società controllate residenti deve rappresentare la controllante ai fini del consolidato nazionale e mondiale ed esercitare per essa l’opzione.

Questa novità rappresenta sicuramente un’agevolazione per gli investitori stranieri. Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.

 

 

 

Paradisi fiscali  (Art. 8)

Agli artt. 167 e 168 TUIR in materia di imprese estere controllate e collegate di imprese residenti sono state apportate le seguenti modifiche:

- È stato eleminato l’obbligo dell’interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate residenti in paradisi fiscali ai sensi dell’art 167, comma 5 del TUIR; l’interpello è ora facoltativo.

- In caso di contestazione l’Agenzia delle Entrate prima di emettere un avviso di accertamento deve inviare una comunicazione, dando 90 giorni di tempo al contribuente per presentare i motivi della disapplicazione della disciplina CFC.

- La norma prevede l’abrogazione della disciplina contenuta nell’art. 168 del TUIR relativa alla tassazione per trasparenza delle partecipate in paesi black list.

- Le partecipazioni in società controllate residenti in paradisi fiscali devono essere esposte nella dichiarazione dei redditi separatamente. In caso di omissioni trova applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% dell’utile della società partecipata in proporzione alle quote possedute, con una sanzione minima di 1.000 Euro ed una  massima di Euro 50.000.

  Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.
Trasferi-mento della sede all’estero (Art. 11) Il regime della sospensione della tassazione ai sensi dell’art. 166, comma 2-quater del TUIR si estende anche ai trasferimenti della sede all’estero, conseguenti a fusioni, scissioni e conferimenti. Tale sospensione vale fino al realizzo di utili dall’alienazione dei beni trasferiti all’estero.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.

 

 

Trasferi-mento della sede dall’estero all’Italia (Art. 12)

Trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato: la normativa prevede un’apposita procedura di valutazione e per il trasferimento della sede di una società estera nel territorio dello Stato, che varia in base al paese di provenienza. Si distingue tra paesi white list e non, senza però tenere conto se il paese di provenienza a sua volta applica una tassazione per la migrazione.

Per il trasferimento da stati “white list” si assume quale valore fiscale il valore normale delle attività e passività. Se il trasferimento avviene da territori diversi con i quali non sussiste un adeguato scambio informativo, il valore delle attività e passività è assunto soltanto previa autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, applicando l’istituto del ruling internazionale.  In mancanza dell’accordo preventivo il valore delle attività è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale mentre il valore delle passività è assunto in misura pari al maggiore tra i summenzionati valori. I valori in “entrata” dovranno essere segnalati all’Agenzia in base a modalità da stabilirsi.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.

 
II. Novità in materia di diritto tributario nazionale:

 

 

Interpello su nuovi investimenti (Art. 2)

 

Interpello per progetti di investimento di rilevante valore: Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a 30 milioni di Euro con ricadute occupazionali significative, potranno presentare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello in merito al trattamento fiscale (valutazione preventiva di assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione) del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la realizzazione del progetto.[1] L’Agenzia delle Entrate rispondera entro il termine di 120 giorni, prorogabile di ulteriori 90 giorni. La disciplina decorrerà dalla data di emanazione di un apposito provvedimento. Questa disposizione rende più attrattiva l’ubicazione di aziende in Italia dando un contributo di certezza delle disposizioni fiscali in Italia.

 

 

Paradisi fiscali     (Art. 5)

Per i beni e i servizi acquistati da operatori in paesi black list ai sensi dell’art. 100, commi 10-12, del TUIR si passa dall’integrale indeducibilità del costo alla deducibilità limitata, individuata in base al valore normale degli stessi, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, e a condizione che le operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. Trovano applicazione regole analoghe a quelle applicate ai prezzi di trasferimento (transfer pricing). Ciò comporta una notevole semplificazione. La deducibilità limitata al valore normale non si applica qualora il contribuente riesca a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico.

Rispetto alla precedente formulazione è stata eliminata la prova in base alla quale la deducibilità di tali costi era subordinata alla condizione che l’impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva: la presentazione di una tale prova è stat riconosciuta dall’Agenzia come molto difficile!

Tali costi dovranno essere esposti separatamente dichiarazione dei redditi anche in futuro.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta in corso al 7 ottobre 2015.

 

 

Spese di rappresen-tanza      (Art. 9)

Aumenta la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza: L’art. 9 del Decreto legislativo aumenta la misura della deducibilità delle spese di rappresentanza, anche per tenere conto dell’attività internazionale delle imprese. Le singole soglie di deducibilità sono state aumentate e il criterio di “congruità” della spesa è stato abolito, considerato che le soglie stesse limitano la detrazione. Permane il concetto di “inerenza” delle spese di rappresentanza.

Di seguito le nuove soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza con riferimento ai ricavi (voci A1 e A5 del conto economico):

-          1,5% (invece di 1,3%) dei ricavi e altri proventi fino a Euro 10 milioni,

-          0,6% (invece di  0,5%) dei ricavi e altri proventi fino a Euro 50 milioni e

-          0,4% (invece di 0,1%) dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente Euro 50 milioni.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, quindi a partire dall’esercizio 2016 per i soggetti “solari”.

Rimane invariata la soglia di deducibilità dell’1 % per i liberi professionisti.

 

 

 

Deducibilità degli interessi passivi in presenza dividendi esteri

(Art. 4)

Le restrizioni della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del TUIR vengono modificate in relazione ai dividendi provenienti da società estere come segue: vengono inclusi nel calcolo del ROL anche i dividendi incassati provenienti dalle società controllate estere. In cambio è stata tolta la possibilità di includere l’EBITDA della società estera nel consolidato nazionale ai fini del calcolo degli interessi deducibili.

Sulla stampa specializzata viene evidenziato che nonostante questa modifica sia semplificativa, abrogando la possibilità di includere nel consolidato nazionale anche il ROL delle suddette società estere l’effetto complessivo è negativo.

Le nuove disposizioni decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, quindi a partire dall’esercizio 2016 per i soggetti “solari”.

 

 

Interessi passivi da mutui ipotecari per immobili destinati alla locazione (Art. 4)

Un importante chiarimento riguarda gli oneri finanziari delle società immobiliari. Per queste imprese la parziale deducibilità degli interessi passivi non si applica agli oneri finanziari relativi ad immobili patrimonio (abitazioni, terreni agricoli locati – ovvero immobili non strumentali) e, a condizioni più restrittive, agli interessi passivi dei mutui ipotecari sostenuti da società di capitali per l’acquisto di immobili iscritti nell’attivo circolante o destinati alla locazione da parte di società immobiliari di gestione. Ai fini dell’integrale deducibilità degli interessi passivi le società immobiliari di gestione devono soddisfare i due requisiti che seguono:

·  l’attivo patrimoniale deve essere costituito prevalentemente dagli immobili destinati alla locazione, valutati al valore normale, e i ricavi devono essere costituiti per almeno 2/3 da canoni di locazione,

·  oppure effettuano l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati.

Questa novità decorre a partire dal periodo d’imposta 2016.

 

 

Interessi passivi e titoli obbligazio-nari

(Art. 4)

Abolizione del regime di limitazione relativo alla deducibilità degli interessi passivi da prestiti obbligazionari. È stato finalmente abrogato l’art. 3, comma 115, Legge n. 549/95 che prevedeva l’indeducibilità della parte degli interessi passivi relativi a prestiti obbligazionari e simili emessi da società (diverse da banche e da società di progetto), eccedenti il doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni negoziate in mercati regolamentati UE (attualmente lo 0,05%) oppure del tasso di riferimento aumentato di due terzi per titoli diversi dai precedenti.

Con questa riforma le piccole e medie imprese hanno una nuova via di accesso al credito. Per la deducibilità dei relativi interessi vale ora solo la soglia del 30% del ROL.

Questa novità decorre a partire dal periodo d’imposta 2016.

 

 

Perdite su crediti (Art. 13)

È reso più agevole il riconoscimento fiscale delle perdite su crediti. Qui di seguito riportiamo le novità:

-   i piani attestati di risanamento (art. 67, comma 3, lett. d), Legge fallimentare) sono stati assimilati alle altre procedure concorsuali ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, quindi le perdite conseguenti all’approvazione di piani attestati di risanamento saranno in ogni caso deducibili dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del piano stesso;

-   allo stesso modo ora sono in ogni caso deducibili le perdite su crediti in seguito all’ammissione a  procedure estere equivalenti, previste in Stati con i quali sussiste un adeguato scambio di informazioni;

-   è stata fatta chiarezza in merito al periodo di deducibilità della perdita su crediti.

Finora dal punto di vista fiscale le perdite su crediti erano deducibili nell’esercizio in cui veniva aperta la procedura concorsuale, mentre sul piano civilistico era necessario operare una svalutazione del credito in base alla possibilità di realizzo. La novità introdotta dal decreto in commento consiste nel fatto che le perdite su crediti sono deducibili nel periodo di imputazione a conto economico, dunque la regola fiscale segue quella civilistica.

Concretamente, chi in passato non deduceva interamente il credito nell’esercizio in cui veniva aperta la procedura concorsuale in quanto riteneva di incassare almeno in parte il credito, negli esercizi successivi non poteva portare in detrazione la parte restante del credito (anche se civilisticamente interamente svalutato) se non in sede di chiusura della procedura concorsuale. Ora invece è ammessa la deducibilità della perdita su crediti anche negli esercizi tra l’apertura e la chiusura della procedura concorsuale a condizione che il credito venga svalutato anche civilisticamente.

Il criterio sopra esposto vale anche per i crediti di modesto importo[2]: la deducibilità di tali crediti è ammessa nel medesimo periodo d’imposta di imputazione della perdita a bilancio sulla base dell’applicazione dei Principi contabili, ancorché lo stesso sia successivo all’esercizio di manifestazione degli elementi certi e precisi che rappresentano le condizioni per la deducibilità.

Questa novità decorre retroattivamente a partire dall’esercizio in corso al 7 ottobre 2015.

 

 

Rinuncia ai crediti da parte dei soci

È stata introdotta una norma di contrasto all’inappropriato utilizzo della rinuncia ai crediti da parte dei soci. Si ricorda che finora la rinuncia al credito da parte di un socio non rappresentava per la società una sopravvenienza attiva anche perché i principi contabili (OIC 28) prevedono per questa operazione la rilevazione diretta nel patrimonio netto e non il passaggio per il conto economico. La novità consiste nel restringimento della sopravvenienza attiva detassata limitandola al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio stesso. Questa norma previene la possibilità per il socio di acquistare da terzi un credito nei confronti della società ad un prezzo inferiore rispetto al valore fiscale e poi rinunciare a tale credito per il suo valore nominale superiore a quello fiscale. La variazione in diminuzione ai fini fiscali si ha solo fino al valore fiscalmente riconosciuto del credito in capo al socio stesso.

Questa novità entra in vigore a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, quindi per le società con esercizio solare a partire dall’esercizio 2016.

È consigliabile rinunciare ad eventuali crediti verso la società già quest’anno in modo tale da non ricadere nella più rigida nuova normativa sopra esposta ed efficace dagli  esercizi successivi.

 

 

Transfer pricing interno

(Art. 5)

 

Transfer pricing interno: è stato chiarito che, con riferimento alle operazioni tra società residenti con cui esista un rapporto di controllo diretto o indiretto, non valgono le norme relative al transfer pricing internazionale contenute nell’art. 110 co. 7 del TUIR. La norma introdotta con il decreto in commento è una norma di interpretazione autentica quindi con efficacia retroattiva. In passato ci sono state incertezze e contestazioni, che con questo chiarimento verranno definitivamente archiviate.

 

 

Imposta di registro e imposte dirette

(Art. 5)

 

L’accertamento di plusvalenze ai fini dell’imposta di registro non è rilevante ai fini delle imposte dirette: anche questa norma, che può essere anch’essa considerata di interpretazione autentica, pone fine a numerosi contenziosi tributari.

Con riferimento alle cessioni a titolo oneroso di immobili e dei relativi diritti reali, di aziende e di rami di esse ai fini del calcolo dell’imposta di registro viene presa come base imponibile il “valore di mercato” mentre ai fini delle imposte dirette per determinare la plusvalenza o minusvalenza va considerato il corrispettivo contrattualmente pattuito. Quindi, alla luce delle novità contenute nel decreto in commento, non è più consentito all’Amministrazione Finanziaria di rideterminare automaticamente a posteriori la plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base del “valore” dichiarato ai fini dell’imposta di registro.

Questa novità ha efficacia retroattiva.

 

 

Tassazione dei lavoratori rimpatriati

(Art. 16)

Rimpatrio dei “cervelli”: vengono ridotti gli incentivi a favore del c.d. rientro dei cervelli in Italia. Innanzitutto vale la pena precisare che le vigenti agevolazioni a favore di ricercatori e lavoratori altamente qualificati (in ogni caso laureati) ai sensi della legge 238/2010 terminano alla fine del 2015. I soggetti interessati da tale norma che rientrano nel 2015 possono fruire dell’agevolazione fino alla fine del 2017.

Per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2016 si applicano le seguenti novità:

-  l’agevolazione riguarda dal 2016 solo lavoratori subordinati (finora valeva anche per i lavoratori autonomi);

-  non sono previste limitazioni di età (attualmente l’agevolazione vale per i contribuenti nati a partire dal 1° gennaio 1969);

-  è richiesto che i lavoratori rimpatriati non siano stati residenti in Italia nei cinque anni precedenti; fino ad ora era sufficiente la residenza all’estero per almeno due anni;

-  l’agevolazione è stata notevolmente ridimensionata: attualmente è imponibile solo il 30% (uomini) e 20% (donne) del reddito, mentre per i contribuenti rimpatriati a partire dal 2016 sarà imponibile per entrambi i sessi il 70% del reddito.

-  L’agevolazione sarà riconosciuta per cinque anni e non più solo per tre come accade ora;

-  Infine ulteriore condizione necessaria è che il lavoratore rimpatriato resti in Italia per almeno due anni.

Al massimo fino alla fine del 2017 rimangono valide le agevolazioni del rimpatrio attualmente in vigore per i soggetti che rientrano entro il 2015.

Con un decreto attuativo saranno stabiliti i requisiti lavorativi e scientifici dei laureati oggetto della norma.

In considerazione della consistente riduzione dell’agevolazione si consiglia di verificare i requisiti per il rimpatrio già quest’anno. I vantaggi della novità sono rappresentati dal venir meno del limite di età e della maggior durata del periodo agevolato.

 

 

 

In conclusione vale la pena ricordare che l’efficacia concreta delle novità sopra esposte è subordinata alla pubblicazione dei relativi decreti attuativi nei prossimi mesi. Per eventuali richieste di chiarimento potete nel frattempo rivolgervi al ns. studio.

 

Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vostra disposizione.

 

 

Cordiali Saluti,

Dr. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-46-21.10.2015 Decreto crescita e internazionalizzazione

[1] A titolo esemplificativo possono formare oggetto dell’istanza la tassazione di gruppo, la disapplicazione della disciplina CFC, la PEX, la normativa IVA e la valutazione circa l’esistenza o meno di un’azienda.

[2] Tali sono i crediti fino a 5.000 Euro per le „grandi imprese“ e fino a 2.500 Euro per le imprese con ricavi fino a 100 milioni di Euro.