Dal 1° gennaio 2014 nuove aliquote dell’imposta di registro al 2% (per la prima casa) e al 9% (per tutti gli altri trasferimenti immobiliari) – soppressione di tutte le attuali agevolazioni relative ai trasferimenti immobiliari e diritti reali – verifica sull’opportunità di anticipare i trasferimenti

Dal 1° gennaio 2014 nuove aliquote dell’imposta di registro al 2% (per la prima casa) e al 9% (per tutti gli altri trasferimenti immobiliari) - soppressione di tutte le attuali agevolazioni relative ai trasferimenti immobiliari e diritti reali – verifica sull’opportunità di anticipare i trasferimenti

A partire dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni in materia d’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ad eccezione di quella per l’acquisto della prima casa, cesseranno di produrre effetti. Alla base di tale novità vi è una legge risalente al periodo del Governo Berlusconi, ripresa nel corso dell’emanazione di un anonimo decreto in materia di istruzione, università e ricerca (D.L. n. 104/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013). Rammentiamo che il Governo Berlusconi con decreto legislativo (Art. 10 D.lgs n. 23/2011) ha introdotto nel marzo 2011 il federalismo fiscale e l’imposta comunale sugli immobili IMU. Tale decreto prevedeva un’abolizione in varie fasi delle agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il decreto sopraindicato n. 104/2013 introduce ora gravosi cambiamenti alla tariffa dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale con effetto dal 1 gennaio 2014. Prima considerazione: trasferimenti, che non rientrano in qualche agevolazione particolare, dal 1° gennaio 2014 saranno più convenienti; viceversa tutti i trasferimenti fino ad oggi agevolati subiranno un rincaro rilevante dall’inizio dell’anno prossimo. Di seguito una panoramica.

 

Sostituzione dell’imposta di bollo con l’imposta ipotecaria e catastale Gli atti di trasferimento di immobili e di diritti reali, qualora siano soggetti a imposta di registro, non saranno assoggettati a nessun’altra imposta, in particolare all’imposta di bollo. Inoltre, le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura ridotta e fissa pari a 50,00 Euro, anziché l’attuale aliquota complessiva mediamente del 3%. Le imposte ipotecaria e catastale variabile rimangono in vigore per gli atti di trasferimento di immobili soggetti ad IVA; quindi l’imposta fissa di 50,00 Euro vale soltanto qualora il contratto sia soggetto a imposta di registro.

 

 
Aumento dell’imposta di registro in misura fissa L’imposta di registro in misura fissa passerà inoltre dagli attuali 168 Euro a 200 Euro; tale modifica non riguarda soltanto i trasferimenti immobiliari, ma evidentemente anche gli atti che si registrano ad importo fisso (come ad esempio trasferimenti di quote sociali, atti di fusione, atti di scissione, atti di trasformazione e ecc.). Di conseguenza: Dal 1° gennaio 2014, l’aumento automatico a 200 Euro trova applicazione in ogni caso in cui nel testo unico oppure nella tariffa dell’imposta di registro sia prevista l’applicazione di un’imposta fissa. L’aumento a 200 Euro vale anche per gli importi fissi relativi all’imposta ipotecaria e catastale, eccetto il caso in cui il trasferimento sia soggetto ad imposta di registro (in questo caso in misura fissa pari a 50 Euro come indicato sopra).  
     
Due aliquote uniformi per l’imposta di registro Ai sensi dell’Art. 10 del D.lgs n. 23/2011, dal 1° gennaio 2014 le attuali aliquote dell’imposta di registro  vengono sostituite da due aliquote uniformi:

-          2% per il trasferimento della prima casa, a meno che l’appartamento non sia inserito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (appartamenti in ville, palazzi e castelli). In concreto ne consegue che in futuro l’esclusione dalle agevolazione per la prima casa non è più vincolata alla qualificazione dell’appartamento come “appartamento di lusso” (ai sensi di un decreto del 1969), bensì unicamente alle categorie catastali sopraelencate. Tutti gli altri presupposti per le agevolazioni in materia di prima casa rimangono per il momento invariati.

-          9% per i trasferimenti di tutti gli altri immobili senza alcuna eccezione.

 

 
Effetti della variazione delle aliquote

 

Quindi, tutte le agevolazioni previste all’art. 1 della tariffa concernente l’imposta di registro sono state abolite. Di conseguenza:

-          l’acquisto della prima casa viene leggermente alleggerito (attualmente l’imposta di registro è al 3%, l’ imposta ipotecaria e catastale pari a 168,00 Euro ciascuna; in futuro: imposta di registro al 2% e imposta ipotecaria e catastale pari a 50,00 Euro ciascuna). Di negativo vi è che con questo cambiamento aumenta nuovamente la differenza di trattamento del trasferimento da un’impresa edile (all’imposta di registro, ipotecaria e catastale pari a 200 Euro ciascuna, si aggiunge l’IVA al 4%).

-          dal 1° gennaio 2014, tutti gli altri trasferimenti di immobili e diritti reali elencati nell’art. 1 della tariffa concernente l’imposta di registro vengono tassati al 9%. Ne deriva un risparmio moderato per i trasferimenti di terreni edificabili (attualmente all’8% a cui si aggiungono l’imposta ipotecaria e catastale) e di fabbricati (attualmente al 7% a cui si aggiungono l’imposta ipotecaria e catastale) e un risparmio notevole per i trasferimenti di terreni agricoli (attualmente al 15% a cui si aggiungono l’imposta ipotecaria e catastale).

Particolarmente gravosi saranno gli aumenti di imposta per i trasferimenti di immobili esenti da IVA ad immobiliaristi, che dichiarano di rivendere entro tre anni: al momento si applica l’aliquota dell’1%, in futuro verrà applicata l’aliquota al 9%; gli stessi aumenti si verificheranno anche per i trasferimenti in zone residenziali per i quali è stato predisposto un piano di attuazione (attualmente all’1%). Tra costi aggiuntivi più rilevanti rientrano i trasferimenti ai Comuni e agli Enti Locali, come anche alle ONLUS, che attualmente sono soltanto soggetti all’imposta fissa. Le agevolazioni previste dall’attuale art. 1 della tariffa decadono anche per gli immobili sotto tutela artistica (attualmente al 3%).

Nella comparazione del carico fiscale si deve però tenere conto che i trasferimenti soggetti a imposta di registro, dal 1° gennaio 2014 saranno soggetti all’imposta ipotecaria e catastale solamente in misura fissa pari a 50,00 Euro ciascuna.

 

 
Cancellazione di tutte le agevolazioni Il decreto non prevede soltanto la cancellazione di tutte le agevolazioni contenute nell’art. 1 della tariffa dell’imposta di registro, ma prevede anche esplicitamente la soppressione di tutte le altre agevolazioni disperse nelle numerose disposizioni. In particolare le seguenti agevolazioni decadono dal 1° gennaio 2014:

-       Dal 1954 per l’acquisto di terreni agricoli da parte di agricoltori per l’imposta di registro e ipotecaria è previsto un importo fisso: a partire dal 1° gennaio 2014 tali atti saranno tassati al 9%. Contemporaneamente cesseranno le agevolazioni che finora erano previste per l’agricoltura di montagna.

-       Trasferimenti di proprietà nel contesto dei procedimenti di divorzio oppure separazione dal coniuge. Fino ad oggi queste operazioni erano esenti da imposta (Art. 19 L. n. 74/1987); dal 2014 saranno soggette all’aliquota del 9%.

-       Cessano infine le attuali agevolazioni per i trasferimenti di immobili in zone di recupero edilizio con relativo piano di recupero. Finora erano tassati in misura fissa, dal 1° gennaio si applicherà  la tariffa standard.

 

 
Applicazione temporale Le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2014 e fanno riferimento ai trasferimenti che vengono effettuati da tale data in poi. Tuttavia, non è escluso che in corso di conversione in legge del D.L. 104/2013 vengano effettuate ulteriori modifiche.

 

Raccomandazione: Se state programmando dei trasferimenti immobiliari che in questo momento potrebbero beneficiare delle agevolazioni che stanno per scadere, allora sarebbe opportuno effettuare l’operazione ancora nell’anno corrente. Viceversa, per i trasferimenti che in questo momento non godono di agevolazioni particolari conviene prendersela comoda; dal 2014 il carico fiscale per tali trasferimenti dovrebbe essere minore.

 

Restiamo naturalmente a Vs. disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti,

Dott. Josef Vieider

scarica qui la circolare C-35 - 30.09.13 - Agevolazioni imposta di registro